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E’ Finita L’Era Dei Pirati Musicali In Rete!

24 Gennaio 2003 Commenta

Washington, USA – Con una straordinaria decisione, la Corte Distrettualedella Columbia ha stabilito che la societa’ di telefonia americana Verizondeve fornire il nome di un utente che ha scaricato circa 600 brani musicaliprotetti dalle leggi sul diritto d’autore. Scende il terrore sui piratimusicali. Questi ultimi, infatti, hanno intuito immediatamente che l’unicaarma con cui si potevano difendere dalle leggi (ovvero l’anonimato) e’appena crollata con questa sentenza. La vicenda iniziale e’ alquantorisalente nel tempo. Il 24 luglio 2002, infatti, la RIAA (che rappresenta lamaggior parte delle case discografiche americane) ha citato in giudizio laVerizon, allo scopo di farle rivelare il nome di un pirata musicale che,attraverso il servizio di peer-to-peer KaZaA e i network della societa’telefonica americana, avrebbe scaricato una lista di circa 600 canzoniprotette. Nella citazione, la RIAA ha fornito non solo l’elenco dellecanzoni in oggetto, ma anche il numero IP dell’utente pirata e addiritturail calendario di tutti i download effettuati (giorno e ora). La Verizon hacercato di contestare (nel merito) l’eccezionale richiesta, ma invano. Ilgiudice John Bates, della Corte Distrettuale della Columbia, ha ordinatoalla societa’ telefonica americana di rivelare il nome del pirata musicale,in applicazione della sezione 512(h) del famoso Digital Millennium CopyrightAct. Siamo di fronte, dunque, a una radicale presa di posizione dei titolaridei diritti d’autore, che utilizzano precisi strumenti legislativi per lalotta alla pirateria. Inoltre, non si puo’ non sottolineare la vittoria(ancora una volta) del DMCA. Questa legge, risalente al “lontano” 1998, sie’ rivelata un efficacissimo strumento di tutela, capace di disciplinare(nel territorio americano) la quasi totalita’ delle violazioni del copyrightperpetrate in rete. A questo punto, si puo’ fondatamente dire che l’era deipirati musicali e’ inevitabilmente in declino (soprattutto se si considerache i giudici americani reclamano la propria giurisdizione anche a fenomenidi pirateria, collegati a siti web residenti in tutto il mondo).

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E’ finita l’era dei pirati musicali in rete !

24 Gennaio 2003 Commenta

Con una straordinaria decisione, la Corte Distrettuale della Columbia ha stabilito che la societa’ di telefonia americana Verizon deve fornire il nome di un utente che ha scaricato circa 600 brani musicali protetti dalle leggi sul diritto d’autore. Scende il terrore sui pirati musicali.


Washington, USA – Con una straordinaria decisione, la Corte Distrettuale della Columbia ha stabilito che la societa’ di telefonia americana Verizon deve fornire il nome di un utente che ha scaricato circa 600 brani musicali protetti dalle leggi sul diritto d’autore. Scende il terrore sui pirati musicali.
Questi ultimi, infatti, hanno intuito immediatamente che l’unica arma con cui si potevano difendere dalle leggi (ovvero l’anonimato) e’ appena crollata con questa sentenza. La vicenda iniziale e’ alquanto risalente nel tempo. Il 24 luglio 2002, infatti, la RIAA (che rappresenta la maggior parte delle case discografiche americane) ha citato in giudizio la Verizon, allo scopo di farle rivelare il nome di un pirata musicale che, attraverso il servizio di peer-to-peer KaZaA e i network della societa’ telefonica americana, avrebbe scaricato una lista di circa 600 canzoni protette. Nella citazione, la RIAA ha fornito non solo l’elenco delle canzoni in oggetto, ma anche il numero IP dell’utente pirata e addirittura il calendario di tutti i download effettuati (giorno e ora).
La Verizon ha cercato di contestare (nel merito) l’eccezionale richiesta, ma invano. Il giudice John Bates, della Corte Distrettuale della Columbia, ha ordinato alla societa’ telefonica americana di rivelare il nome del pirata musicale, in applicazione della sezione 512(h) del famoso Digital Millennium Copyright Act.
Siamo di fronte, dunque, a una radicale presa di posizione dei titolari dei diritti d’autore, che utilizzano precisi strumenti legislativi per la lotta alla pirateria. Inoltre, non si puo’ non sottolineare la vittoria (ancora una volta) del DMCA. Questa legge, risalente al “lontano” 1998, si e’ rivelata un efficacissimo strumento di tutela, capace di disciplinare (nel territorio americano) la quasi totalita’ delle violazioni del copyright perpetrate in rete. A questo punto, si puo’ fondatamente dire che l’era dei pirati musicali e’ inevitabilmente in declino (soprattutto se si considera che i giudici americani reclamano la propria giurisdizione anche a fenomeni di pirateria, collegati a siti web residenti in tutto il mondo).


E’ interessante notare in questa sede (seppur in maniera sintetica) alcune delle disposizioni del DMCA prese in considerazione nella vicenda appena commentata.
In particolar modo, i punti nodali sono stati due.

Il primo riguarda la fase procedimentale durante la quale la Verizon ha contestato le richieste della RIAA.
La società telefonica ha cercato di sottrarsi alla eccezionale rivendicazione della RIAA, affermando di non essere tenuta (sulla base del DMCA) a rivelare quel nominativo, perché la sua attività consiste semplicemente nell’aver permesso la “trasmissione” (sect. 512(a)) del materiale protetto dal copyright e non la “memorizzazione” (sect. 512(c)) dello stesso. La differenza, infatti, è rilevante.
Nel caso di “memorizzazione”, il ISP è tenuto a “rimuovere o disabilitare immediatamente l’accesso”, a seguito della notificazione di presunta violazione del copyright a lui inviata da chi è titolare dei diritti d’autore (sect. 512(c)(1)(C)). Questa notifica (ai sensi della sect. 512(c)(3)) serve a indicare in maniera precisa: le indicazioni del materiale violato; le informazioni per permettere al provider di localizzare il materiale e di contattare la parte che si presume abbia violato il diritto d’autore; ecc.
La notifica è il presupposto procedurale per avanzare di fronte al giudice la richiesta di ottenere il nome dell’utente pirata. Questa disposizione è stabilita nella sect. 512(h).
Il secondo punto nodale, invece, riguarda il ragionamento che porta il giudice a emanare la decisione favorevole alla RIAA. Purtroppo, per questioni di sintesi, si può solamente dire che (nelle 37 pagine della sentenza pubblicata) il giudice fa un excursus sulla fondamentale importanza del DMCA nella protezione dei diritti d’autore, rapportando – in particolare – quella legge con i principi espressi nella Costituzione.
La conclusione della Corte è nel senso di considerare indifferente che l’attività della Verizon sia stata di “trasmissione” o di “memorizzazione”. Quello che rileva, invece, è che la sezione 512(h) è applicabile a tutti gli ISP che ricadono nelle disposizioni della sect. 512(a), fra cui Verizon.

Dunque, un precedente di fondamentale importanza, che rende molto più agevole la richiesta fatta dai titolari del copyright di conoscere l’identità dei pirati, per vederli condannati sempre secondo le sanzioni disposte dal DMCA.

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