I contratti informatici e la loro effettiva natura
E’ uscito, per i caratteri de La Tribuna, di Isabella e Michele Iaselli, il volume I Contratti Informatici. Segue una definizione degli autori: Le espressioni “contratti informatici†o “contratti dell’informaticaâ€, lungi dal designare una categoria dotata di autonomia concettuale e sistematica, corrisponde ad esigenze meramente descrittive. In realta’, come ampia dottrina ha rilevato, le formule suenunciate scontano una certa indeterminatezza (ROSSELLO).
In effetti l’espressione “contratti informaticiâ€, oggi molto diffusa, puo’ essere intesa in due sensi:
1. in senso largo (sconsigliabile perche’ troppo ampia) essa puo’ ricomprendere tutti i contratti dei quali non potrebbe certo parlarsi se non esistesse l’informatica.
Quindi, non soltanto i contratti di utilizzazione degli strumenti dell’informatica, ma anche i contratti di acquisizione, elaborazione e diffusione di dati a mezzo di strumenti informatici, ed anche la formazione di contratti attraverso gli strumenti dell’informatica, nonche’ ogni attivita’ giuridicamente rilevante che possa essere compiuta adoperando l’elaboratore come mezzo di formulazione dell’atto o di trasmissione dell’atto; cioe’ tutta l’attivita’ giuridica nella quale ha rilevanza lo strumento informatico, con i suoi effetti diretti e indiretti, ivi compresa la materia della tutela dei diritti della personalita’, la cd. tutela della privacy, ed infine anche la materia dell’illecito che viene compiuto a seguito dell’instaurazione di un rapporto su elaboratore, che si inquadra tra gli effetti della contrattualistica informatica (MIRABELLI).
2. in senso stretto essa indica, invece, solo i contratti conclusi con strumenti informatici e cioe’:
a) innanzitutto quei contratti che vengono conclusi automaticamente e, cioe’, tra una persona e un computer ovvero tra computers come parti contraenti contraenti contrapposte: contratti che meglio potrebbero definirsi “cibernetici†in quanto la stessa formazione della volonta’ contrattuale e’ opera del computer senza piu’ alcun intervento umano, successivo alla sua programmazione.
Essi costituiscono una novita’ assoluta nella storia del diritto;
b) in secondo luogo, quei contratti la cui proposta e la cui accettazione, pur provenendo direttamente ed esclusivamente dalla persona del contraente, viene trasmessa all’altro contraente per via telematica: contratti, quindi, che potrebbero definirsi “telematiciâ€. Non costituiscono affatto una novita’ assoluta ricalcando le orme dei contratti conclusi per telefono (BORRUSO-TIBERI).
Questa indeterminatezza dei contratti informatici comporta tutta una serie di problemi, principalmente di carattere disciplinare, in particolare:
1. un primo problema e’ quello della identificazione della categoria stessa dei contratti informatici. Qui l’elemento unificante e’ assai labile.
Si tratta della circostanza che i vari contratti sono tutti relativi a beni o servizi che rientrano nel comparto dell’informatica. Ma dal punto di vista disciplinare manca un elemento comune;
2. un secondo problema e’ quello della classificazione dei contratti informatici. Qui giova, per una prima distinzione, la nozione di oggetto come bene.
E cosi’ si potra’ distinguere tra i contratti che hanno ad oggetto l’hardware e contratti che hanno ad oggetto il software. Ma in altri casi giova la nozione di contenuto. E cosi’ si potranno distinguere il leasing di software, i contratti di licenza software, l’appalto dei servizi informatici, i contratti di fornitura di servizi telematici ecc.;
3. un terzo problema e’ quello della qualificazione dei contratti informatici che e’ molto vicino al problema della disciplina. In questo caso puo’ assumere una certa rilevanza considerare l’oggetto del contratto come insieme delle prestazioni.
Ed e’ in questa ottica che potranno essere esaminati i profili dell’equilibrio sinallagmatico, delle garanzie, dell’inadempimento;
4. un quarto problema e’ quello dell’applicazione ai contratti informatici della disciplina della parte generale del contratto sull’oggetto, ed in particolare dell’analisi dei requisiti della possibilita’, della liceita’, della determinatezza o determinabilita’ (DE NOVA).
Scritto da
Commenta!