La privacy degli Enti Locali è on line
L’Ancitel la principale societa’ di servizi dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), ha predisposto un particolare servizio per gli enti locali al fine di mettere a disposizione degli stessi, in particolar modo i Comuni, tutti gli strumenti necessari per agire nel pieno rispetto della privacy del cittadino, secondo la Legge n. 675/96.
Collegandosi all’indirizzo http://www.privacy.ancitel.it/ e’ possibile, difatti, reperire tutta la normativa in materia, le decisioni del Garante aggiornate e una scheda di autorilevazione e di verifica per la corretta applicazione della Legge sulla privacy.
Ma i servizi di maggiore utilita’ sono quelli di consulenza a pagamento, di formazione, di assistenza e di monitoraggio predisposti per risolvere le difficolta’ o i dubbi dei Comuni sulla privacy e sul rispetto delle norme per la sua applicazione.
Napoli – L’attivita’ di una Pubblica Amministrazione, ovviamente, non puo’ prescindere dal proprio principale punto di riferimento che e’ il cittadino. E’ logico, quindi, che l’avvento di una legge come la n. 675/96 che tutela i diritti personali piu’ delicati come quelli alla riservatezza e all’identita’ personale possa aver creato non pochi problemi alla P.A. che deve sempre garantire la massima trasparenza e correttezza nei rapporti con i cittadini.
Uno dei problemi di maggiore rilevanza legati all’applicazione della legge n. 675/96 (e successive modificazioni) nel campo della Pubblica Amministrazione e’ sicuramente rappresentato dalla gestione illegittima della grande maggioranza dei dati sensibili da parte degli Uffici Pubblici. In realta’ tutte le Amministrazioni avrebbero dovuto gia’ da tempo emanare dei provvedimenti dai quali risultassero la tipologia dei dati sensibili trattati e l’uso specifico.
Il problema sta diventando particolarmente delicato, anche per le evidenti conseguenze in campo telematico, specialmente adesso che con l’emanazione della direttiva per la conoscenza e l’uso del dominio internet “.gov.it” e l’efficace interazione del portale nazionale “italia.gov.it” con le pubbliche amministrazioni e le loro diramazioni territoriali, la presenza della P.A. in Rete, nella prospettiva di una revisione di tutti i siti Internet degli organi pubblici allo scopo di renderli piu’ vicini ai cittadini, principalmente avuto riferimento all’interattivita’, sta diventando una realta’ tangibile.
E le recenti notizie non sono confortanti, visto che il Garante per la protezione dei dati personali, nell’effettuare un’indagine a campione su determinati siti web, al fine di elaborare il codice di deontologia e di buona condotta riguardante il trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito dei servizi di comunicazione e informazione offerti per via telematica e in particolare nella rete web, ha accertato che piu’ del 90% dei siti esaminati non rispettano le prescrizioni della legge sulla privacy.
Nonostante, quindi, le ripetute raccomandazioni del Garante (l’ultima risale al 17 gennaio 2002, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. m), della legge n. 675/1996), come era logico prevedere, gli Uffici pubblici sono in difficolta’, specie avuto riferimento ai dati sensibili.
Il problema e’ serio, anche perche’ la complessita’ della normativa, continuamente integrata e modificata nel corso degli anni, ha creato difficolta’ interpretative anche al Garante ed alla Presidenza del Consiglio, che, riguardo la natura giuridica dei provvedimenti da porre in essere per la corretta applicazione della legge sulla privacy, hanno discusso sull’opportunita’ di emanare un regolamento (secondo l’Autorita’) o un atto amministrativo (secondo la Presidenza del Consiglio).
I dati sensibili come e’ noto sono quei dati che hanno una particolare capacita’ di incidere sulla riservatezza dei singoli individui e di determinare discriminazioni sociali particolarmente odiose (si tratta, in particolare, di quei dati che sono idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale di una persona).
Essi sono disciplinati dall’art. 22 della legge n. 675/96 ed in particolare il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici e’ disciplinato dal terzo comma.
Considerato che l’operativita’ della norma nella sua versione originaria era subordinata alla presenza di una normativa specifica che in realta’ all’epoca non esisteva, e’ stato, in seguito, emanato il d.lgs. n. 135 del 1999, che oltre a concedere piu’ tempo agli uffici pubblici, si e’ assunto anche il compito di indicare in quali settori ed a quali condizioni potevano essere trattati i dati sensibili sempre a condizione di specificare i tipi di dati oggetto di trattamento, le operazioni eseguibili, e le rilevanti finalita’ di interesse pubblico perseguite.
Obiettivo, questo, rispettato con gli articoli da 6 a 23 del decreto citato.
Con una prima ricognizione, che dovra’ essere completata con successivi decreti (in parte gia’ emanati come il d.lgs. n. 281 del 30/07/99, il d.lgs. n. 282 del 30/07/99 e il d.lgs. n. 467 del 28/12/2001), il Governo, in realta’, ha concesso il via libera agli uffici pubblici per i dati sensibili utilizzati, per esempio, a fini statistici o di rapporti di lavoro o ancora elettorali, fiscali, di immigrazione.
Fermo restando la possibilita’ per i soggetti pubblici di richiedere al Garante, in attesa di piu’ specifici provvedimenti normativi, l’individuazione di attivita’, tra quelle demandate agli stessi soggetti pubblici dalla legge, che perseguono rilevanti finalita’ di interesse pubblico e per le quali e’ conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2 dell’art. 22 della legge n. 675/96, il trattamento dei dati sensibili.
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