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Le Clausole Nell’Outsourcing Informatico

3 Gennaio 2003 Commenta

Milano – La maggior parte delle problematiche legate al “Cyberspazio” puo’ essere facilmente trattata come metafora del mondo reale. Allorquando, a titolo esemplificativo, il proprietario di un sito web sceglie di affidare il mantenimento e lo sviluppo dello stesso ad un fornitore di servizi, il contratto a tale scopo redatto risultera’ piuttosto simile ai contratti di appalto relativi a beni tangibili come la costruzione di appartamenti, uffici, fabbriche o impianti industriali; similmente, la esternalizzazione di altre funzioni tradizionalmente ricadenti nella competenza della divisione EDP aziendale ricalca fedelmente altre fattispecie di forniture di servizi cosi’ detti mission-critical. Tale categoria di contratti e rapporti, spesso descritti con il nome italianizzato di outsourcing informatico, possono presentare notevoli vantaggi in termini di flessibilita’, razionalizzazione e contenimento dei costi. Il termine outsourcing, come noto, deriva da una prassi sviluppatasi e consolidatasi negli Stati Uniti fin dagli anni cinquanta a fronte di una crescente esigenza di flessibilita’ delle aziende e identifica il fenomeno attraverso il quale talune attivita’ d’impresa, magari inerenti allo stesso core business, ma ad esso strumentali, sono trasferite a soggetti esterni. Quanto all’outsourcing informatico esso e’ stato brillantemente definito come: “la delega ad un fornitore esterno, attraverso un contratto, di tutte le risorse tecnologiche, le risorse umane e le responsabilita’ di gestione (o di parte di esse) associate alla fornitura di servizi di information technology” . Tale definizione e’ magari un po’ estrema, dato che da un lato e’ possibile esternalizzare soltanto alcuni servizi, d’altro lato vanno forse per praticita’ considerate ricomprese nelle categorie cose diverse dalla fornitura di servizi IT all’azienda stessa, come ad esempio la gestione di servizi diretti in realta’ al pubblico dei potenziali clienti e fornitori, al marketing, o all’integrazione dell’azienda in piu’ complesse soluzioni di supply chain management. L’affermazione dell’outsourcing informatico inteso nel senso piu’ radicale e completo e’ comunque un fatto abbastanza recente; infatti, le imprese si rivolgevano a fornitori di servizi perche’ prive di un loro sistema di elaborazione e successivamente per esigenze relative a singole procedure ad alto livello tecnologico. Solo in una terza fase si e’ sviluppato il contratto di outsourcing informatico vero e proprio. Il contratto di outsourcing puo’ estrinsecarsi in una notevole gamma di soluzioni operative: in un ambiente legale ed economico anglosassone, il contratto in questione pone problemi essenzialmente dal punto di vista redazionale, ovvero con riferimento all’inserimento e alla efficacia e validita’ di talune clausole. Nell’Europa continentale, prima ancora di individuare un armamentario di strumenti contrattuali e di clausole adeguato, si pone il problema dell’interferenza di tali accordi con le regole poste dal legislatore per una serie di contratti previsti dai vari codici. In un sistema basato su codici e pandette, quindi, accade che al fine di redigere un contratto di outsourcing informatico efficace, il contraente debba assolutamente essere al corrente di come tale contratto e’ inquadrato dalla dottrina e di come tali clausole saranno interpretate dal giudice in un eventuale scenario contenzioso. In effetti, i contratti di outsourcing informatico in Italia sono ricondotti alla fattispecie del contratto di appalto (locatio operis) con il quale una parte, detta appaltatore “assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro” (art. 1655 Codice Civile). Per quello che riguarda l’appalto di servizi, che piu’ ci riguarda, la norma in esame rimanda all’art. 1657 Codice Civile che stabilisce: “Se l’appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo [cfr CAPO SETTIMO Dell’appalto] e quelle relative al contratto di somministrazione [1559]”. Al momento della redazione del contratto la soluzione preferibile e’ quindi quella di un’attenta e minuziosa predisposizione delle clausole contrattuali, in modo tale da mediare tra la disciplina codicistica e le esigenze delle parti.

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