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Privacy Su Internet: La Richiesta Di Risarcimento Va Fatta Al Giudice E Non Al Garante

28 Gennaio 2003 Commenta

Roma – La richiesta di risarcimento del danno per violazione della privacydeve essere presentata dall’interessato direttamente all’autorita’giudiziaria e non puo’ essere avanzata tramite il Garante. Lo ha precisatol’Autorita’ e cosi’ pubblicato nella newsletter a cura dell’ufficio stampadel Garante protezione dati personali, che, dichiarando inammissibile lapretesa di un ricorrente che chiedeva la trasmissione di copia degli attiall’autorita’ giudiziaria all’esito dell’accertamento contestando unaviolazione della privacy in Internet. L’interessato che aveva commissionatoad una societa’ alcuni servizi per promuovere la propria immagine pressooperatori del mondo dello spettacolo si e’ rivolto al Garante, contestandola violazione degli accordi contrattuali, chiedendo il blocco deltrattamento e la cancellazione dei dati personali che lo riguardavano dalsito Internet e dagli archivi della societa’. L’Autorita’ preso atto delledichiarazioni della societa’, di aver cancellato i dati dell’interessato hadichiarato sul piano procedurale il non luogo a provvedere sul ricorso. Perquanto riguarda invece la parte relativa alla richiesta di “trasmissionedegli atti” all’ autorita’ giudiziaria ordinaria per il risarcimento deldanno l’autorita’ ha dichiarato l’inammissibilita’, trattandosi di undiritto che l’interessato deve far valere in prima persona di fronte algiudice civile. La legge sulla privacy infatti, non ha introdottoinnovazioni nella procedura civile.

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