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Processiamo KaZaa Anche In Italia?

21 Gennaio 2003 Commenta

LOS ANGELES, USA – Stando a quanto ha stabilito un giudice californiano nelprocesso contro KaZaa, la societa’ che gestisce il famoso sistema dicondivisione di file puo’ essere processata anche negli USA. Potremmo allostesso modo ritenere competente anche il giudice italiano per le violazionidel copyright compiute grazie al software KaZaa? Per esempio utilizzando lac.d. teoria dell’ubiquita’ di cui all’art. 6 del codice penale? La vicendanon e’ cosi’ facilmente risolvibile con una semplice affermazione onegazione. A parte la diversita’ degli ordinamenti giuridici presi in esame,la questione della competenza per territorio costituisce l’argomento di unodei temi piu’ discussi del Diritto dell’Informatica. Fra le varie tesielaborate per cercare di risolvere in maniera definitiva quest’annosaproblematica, il giudice distrettuale Stephen V. Wilson ha rifiutato didichiarare la sua incompetenza territoriale. Secondo la ricostruzioneeffettuata dal giudice, infatti, la pirateria commerciale all’interno degliUSA e’ stata incrementata anche dall’influenza del servizio di condivisionedi file permesso da KaZaa. Poiche’ il software della Sharman Networks Ltd.ha un sostanziale mercato di riferimento in California, a nulla valgono leeccezioni sollevate dalla societa’ australiana. Quest’ultima, infatti,ritiene di non aver nulla a che fare con la giurisdizione statunitense, datoche essa e’ basata in Australia e mantiene i propri server in un’isolaindipendente del Pacifico di nome Vanuatu. Un portavoce della Sharman,pero’, ha affermato di essere totalmente insoddisfatto della attuale presadi posizione del giudice e che si attende di avere la rivincita nella fasedel merito del processo.

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Processiamo KaZaa anche in Italia ?

21 Gennaio 2003 Commenta

Stando a quanto ha stabilito un giudice californiano nel processo contro KaZaa, la societa’ che gestisce il famoso sistema di condivisione di file puo’ essere processata anche negli USA. Potremmo allo stesso modo ritenere competente anche il giudice italiano per le violazioni del copyright compiute grazie al software KaZaa?


LOS ANGELES, USA – Stando a quanto ha stabilito un giudice californiano nel processo contro KaZaa, la societa’ che gestisce il famoso sistema di condivisione di file puo’ essere processata anche negli USA. Potremmo allo stesso modo ritenere competente anche il giudice italiano per le violazioni del copyright compiute grazie al software KaZaa? Per esempio utilizzando la c.d. teoria dell’ubiquita’ di cui all’art. 6 del codice penale?
La vicenda non e’ cosi’ facilmente risolvibile con una semplice affermazione o negazione. A parte la diversita’ degli ordinamenti giuridici presi in esame, la questione della competenza per territorio costituisce l’argomento di uno dei temi piu’ discussi del Diritto dell’Informatica. Fra le varie tesi elaborate per cercare di risolvere in maniera definitiva quest’annosa problematica, il giudice distrettuale Stephen V. Wilson ha rifiutato di dichiarare la sua incompetenza territoriale. Secondo la ricostruzione effettuata dal giudice, infatti, la pirateria commerciale all’interno degli USA e’ stata incrementata anche dall’influenza del servizio di condivisione di file permesso da KaZaa. Poiche’ il software della Sharman Networks Ltd. ha un sostanziale mercato di riferimento in California, a nulla valgono le eccezioni sollevate dalla societa’ australiana.
Quest’ultima, infatti, ritiene di non aver nulla a che fare con la giurisdizione statunitense, dato che essa e’ basata in Australia e mantiene i propri server in un’isola indipendente del Pacifico di nome Vanuatu. Un portavoce della Sharman, pero’, ha affermato di essere totalmente insoddisfatto della attuale presa di posizione del giudice e che si attende di avere la rivincita nella fase del merito del processo.


Anche se negli USA la fetta di utenti di uno dei piu’ famosi successori di Napster e’ davvero consistente (21 milioni circa), in Italia KaZaa attira comunque moltissimi navigatori, rischiando percio’ di poter essere incriminato anche qui.
Secondo una parte della giurisprudenza italiana, infatti, appare tutt’altro che accettabile la tesi della competenza territoriale del luogo in cui si trova il server del sito accusato. La fattispecie penale applicabile all’attivita’ di KaZaa (che potrebbe essere facilmente individuata nel concorso materiale al reato di abusiva duplicazione o riproduzione ex art. 171-ter l. 633/41) potrebbe ritenersi essere commessa in Italia, ai sensi dell’art. 6 del codice penale. Secondo quest’ultimo, infatti, si considera commesso in Italia anche il reato di cui una sola parte (attiva od omissiva) avvenga nel territorio dello Stato.

Trattasi di un’interpretazione ampiamente criticabile sulla base del fatto che ciascun reato commesso in Internet estende indiscriminatamente parti del proprio comportamento anti-giuridico in tutto il mondo. Ne deriverebbe che tutti coloro che immettono dati lesivi su Internet, indipendentemente dalla propria collocazione geografica, sarebbero sottoposti alla giurisdizione di centinaia di Stati.
Per cercare di risolvere in qualche modo questo rilevante impedimento, si sono prospettate alcune teorie fra cui quella di ritenere competente per territorio il giudice del luogo in cui ha la cittadinanza il presunto autore del reato. In questo modo (pur risolvendo il problema dei conflitti di giurisdizione), pero’, non si risolvono i conflitti sul “merito” delle norme applicabili: “ciascuno stato applicherebbe, infatti, nei confronti dei propri cittadini, le proprie norme e non quelle dello stato in cui le violazioni si sono verificate o hanno avuto effetto, salvo accordi in materia fra stati o trattati internazionali che disciplinino la materia” (S. Nespor, Internet e la legge, p. 51, Milano, 1999).
Alla luce di quanto (molto semplicemente e sinteticamente) esposto sopra, appare quanto mai opportuna l’adozione di provvedimenti a livello internazionale fra tutti gli stati coinvolti dal fenomeno Internet.

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