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BancaVenditori.it: Concorrenza sleale in tema di domain name ?

11 Febbraio 2003 Commenta

Olbia – Il Tribunale di Tempio Pausania – Sezione Distaccata di Olbia, ha accolto in data 17 dicembre 2002 un’istanza ex art. 700 c.p.c. promossa da Venditori online s.n.c. e Damus Servizi, nei confronti del sig. Sergio Derosas, riguardo l’inibizione dell’uso del nome a dominio bancavenditori.it.
In effetti le ditte ricorrenti svolgono la propria attivita’ consistente nel mettere in relazione le aziende che cercano rappresentanti di commercio e venditori in una determinata zona geografica con persone disponibili a svolgere tale lavoro, mediante i siti Internet “bancavenditori.com” e “bancavenditori.net”.
Il Derosas tramite il nome a dominio bancavenditori.it registrato l’8 agosto 2002 ha iniziato a svolgere la stessa attivita’ realizzando un sito apparentemente molto simile a quello dei ricorrenti.
Immediata quindi la reazione di questi ultimi, che, dopo aver vinto in sede cautelare, hanno deciso di citare in giudizio il Derosas al fine di ottenere nel merito il riconoscimento della titolarita’ esclusiva dei domaines names riportanti la locuzione “bancavenditori”, l’immediata e definitiva chiusura del sito “www.bancavenditori.it”, la revoca del relativo nome a dominio in capo al Derosas, la cessazione dell’attivita’ di concorrenza sleale ed il conseguente risarcimento dei danni.
Inizia ora dunque il giudizio di merito: il Derosas, pel domain name bancavenditori.it, è assistito dai legali Francesco Celentano e Giuseppe Cassano . 

Come e’ noto, nel caso di illegittima utilizzazione di un nome a dominio altrui esistono tre rimedi: due, limitatamente ai domini.it, sono specificamente previsti dalle Regole di Naming (l’attuale versione e’ la n. 3.7) come la procedura di riassegnazione (art. 16) o l’arbitrato (art. 15), mentre l’altro e’ quello classico di azione specifica davanti all’Autorita’ giudiziaria ordinaria.
Nel caso di specie essendo coinvolte piu’ estensioni (.it, .com, .net) dell’analogo nome di dominio bancavenditori, i ricorrenti hanno dovuto giocoforza rivolgersi al giudice ordinario e lo hanno fatto innanzitutto con specifica istanza cautelare.
Purtroppo sono ben noti gli inconvenienti del giudizio ordinario quali: i tempi molto lunghi che impediscono, anche facendo ricorso alla tutela cautelare, un’immediata soddisfazione delle pretese del ricorrente, anche se questi ha ragione; i costi sicuramente elevati; le decisioni spesso discordanti fra i vari tribunali, poiche’ mancando una disciplina legale tipica per i nomi a dominio, ogni Tribunale segue un ragionamento logico individuale associando il nome di dominio o ad un marchio, o ad un’insegna, oppure considerando il nome di dominio un mero indirizzo che nulla ha a che vedere con un segno distintivo (vedasi ordinanza del Tribunale di Firenze datata 29 giugno 2000);

la limitata conoscenza da parte dell’organo giudicante delle problematiche specifiche di Internet. Ad ogni modo a prescindere dalla fase di merito dove il giudice tende ad accertare l’esistenza di un diritto esclusivo della parte attrice al nome di dominio contestato, la fase cautelare, comunque molto piu’ rapida anche se limitata, si fonda esclusivamente sull’accertamento delle due fondamentali condizioni del fumus boni juris e del periculum in mora ritenute sussistenti nel caso di specie.

Ma la questione piu’ interessante nella fattispecie in questione riguarda sicuramente la configurabilita’ della concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1. Apparentemente, difatti, sembrano sussistenti entrambi i requisiti richiesti dalla norma e cioe’:

1. che i soggetti coinvolti esercitino entrambi sul mercato un’attivita’ d’impresa, quindi un’attivita’ economica organizzata al fine dello scambio di beni o di servizi;

2. che tra chi pone in essere l’atto di concorrenza e chi lo subisce deve esistere un rapporto di concorrenza cioe’ le due imprese devono operare nello stesso settore commerciale o per essere piu’ precisi offrono prodotti e/o servizi destinati al soddisfacimento, anche in via succedanea, di bisogni identici o similari con la conseguenza, quindi, di mirare alla stessa clientela (TOSI, “La tutela della proprieta’ industriale” in “I problemi giuridici di Internet”, Milano, 1999). Anzi addirittura, nel caso de quo, si contestano contenuti pressoche’ uguali nelle pagine web concorrenziali.

Ma vanno considerati, per contro, alcuni aspetti da non trascurare e cioe’ l’inesistenza di un marchio registrato analogo al nome a dominio contestato e la rappresentazione dello stesso nome di dominio con una locuzione del tutto generica e scarsamente individualizzante per i termini “bancavenditori”, i quali (entrambi) possono essere considerati come semplici indicativi; piu’ precisamente si tratterebbe di espressioni generiche che indicano servizi ed attivita’ neppure tutte di esclusiva pertinenza dei ricorrenti.

Indubbiamente l’unione delle due parole “banca” e “venditori” non appare particolarmente “originale” e quindi inevitabilmente e’ da escludere l’esclusivita’ dell’utilizzo del sintagma come nome di dominio.

Non bisogna dimenticare, pero’, che la concorrenza sleale puo’ ravvisarsi anche quando dalla condotta traspare l’intento di impossessarsi o, comunque, di fruire dei vantaggi derivanti dall’uso di un’attivita’ altrui (un beneficio, quindi, di tipo parassitario), anche a prescindere dalla possibilita’ concreta di confusione dei prodotti, con la frustrazione, anche solo parziale, dello sforzo imprenditoriale e di investimento altrui (cosi’ Trib. Cagliari …4.2000, inedita).
In altre parole e’ alla attivita’ connessa all’utilizzo del domain name che deve guardarsi per l’accertamento della lesione al segno distintivo; il sistema dei nomi di dominio costituisce, infatti, semplicemente una modalita’ attraverso la quale i servizi connessi sono offerti al pubblico.

Appare quindi impossibile, sotto il profilo logico e concettuale, dedurre la lesione del marchio o del segno distintivo, per opera del nome di dominio, dal semplice preuso della denominazione nel mondo “reale”…

La problematica, quindi, presenta piu’ spunti di riflessione e sara’ interessante vedere quali saranno gli sviluppi della causa di merito.

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