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E-commerce: Lazio prima in Italia.

18 Febbraio 2003 Commenta

Roma – L’assessore alle attivita’ produttive del Lazio, Francesco Saponaro nel corso di una conferenza stampa, ha illustrato i dati elaborati dall’Osservatorio regionale sul commercio dai quali risulta che il Lazio e’ la prima regione in Italia per questo tipo di attivita’.
Nel 2002 le imprese laziali che hanno effettuato il cosiddetto ‘business to customer’, la vendita diretta al consumatore per via telematica, sono state 891, seguite subito dopo da quelle di Lombardia (842), Campania (736) e Piemonte (612).
Gli esercizi commerciali del Lazio, al dettaglio e all’ingrosso, presenti su Internet con un proprio sito sono quasi 15 mila, con una netta prevalenza della provincia di Roma (11.715), a cui fanno seguito Frosinone (1.012), Latina (976), Viterbo (811) e Rieti (323).

Continua il periodo positivo del commercio elettronico ed ormai molte sono le imprese che si affacciano nello specifico settore della vendita on-line. Risultati lusinghieri per le imprese laziali, ma anche la Lombardia, la Campania ed il Piemonte hanno dimostrato un certo interesse per l’e-commerce.
Le prospettive di questa nuova modalita’ di vendita che sfrutta in pieno le potenzialita’ della Rete sono piu’ che buone in quanto si e’ in attesa dell’entrata in vigore di nuovi provvedimenti che dovrebbero regolare definitivamente ed incentivare le transazioni on line.
Innanzitutto e’ gia’ stato annunciato dal Ministero per le attivita’ produttive il nuovo provvedimento sull’e-commerce (il testo ufficiale ancora non e’ noto) che detta nuove regole per lo shopping on-line ai sensi dell’art. 31 della legge comunitaria del 1° marzo 2001 n. 39 che dispone le modalita’ della delega al Governo con riferimento all’attuazione della Direttiva n.31/2000CE (la c.d. Direttiva sull’e-commerce).
In particolare il nuovo regime prevede un sistema di garanzie che dovrebbe neutralizzare i continui timori del cittadino verso gli acquisti telematici: innanzitutto dovra’ essere garantita la piena ed immediata identificabilita’ del venditore elettronico (“prestatore di servizi” nella Direttiva europea); dovranno essere fornite dal venditore una serie di obblighi e garanzie che vanno dalla documentazione in tempo reale sulla transazione eseguita e sulla qualita’ della merce o dei servizi venduti fino al diritto di recesso; inoltre sia il venditore che il provider che mettono a disposizione le strutture Internet garantendo la transazione on line saranno costretti a mettere in atto protezioni tecnologiche a tutela della riservatezza e della sicurezza della transazione.

Il venditore e’ tenuto a farlo in quanto sarebbe ritenuto automaticamente responsabile di eventuali disfunzioni, mentre il provider tanto potra’ considerarsi estraneo a qualsiasi responsabilita’ solo nel momento in cui dimostrera’ di essere un trasportatore puro di dati e principalmente di non aver potuto ravvisare nessuna incongruenza sia normativa che tecnica nelle procedure.
Ma il commercio elettronico verra’ incentivato sicuramente anche dalla nuova regolamentazione della firma digitale (D.P.R.) approvata di recente dal Consiglio dei Ministri (anche se ancora non ufficiale) che integra il d.lgs. n. 10/2002 sempre in esecuzione della Direttiva Comunitaria n. 93/1999.
Si completa cosi’ il quadro normativo per l’utilizzo di questo innovativo strumento digitale, una sorta di bancomat con microchip, che viene inserito in un apposito lettore, collegato al computer, consentendo di firmare in modo digitale sicuro ed inalterabile qualsiasi documento elettronico.
Viene, quindi, definitivamente attribuito valore giuridico ai documenti informatici su cui viene apposta la “firma digitale”, garantendo non solo l’autenticita’ della firma e del soggetto da cui proviene, ma anche l’integrita’ del documento stesso, determinando cosi’ un’ampia serie di vantaggi pratici, diretti ed indiretti, per il Paese, a partire dalle imprese fino allo sviluppo dell’e-commerce.

Se poi si aggiunge, tra i vari provvedimenti anche l’art. 89, della recente legge finanziaria, (che ha previsto lo stanziamento di 31 milioni di euro per favorire l’acquisto di decoder e l’accesso alla banda larga di Internet ed in particolare il contributo statale pari a 75 euro a favore di persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono in comodato un apparato di utente per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via Internet) ci si rende conto che i tempi sono ormai maturi per una grande diffusione, su scala nazionale, del commercio elettronico.

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