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GRid Fermera' La Pirateria Musicale?

17 Febbraio 2003 Commenta

Bologna – Dopo poco piu’ di due anni e’ stato lanciato sul mercato un nuovometodo di identificazione delle opere dell’ingegno, per una maggioresicurezza nella vendita in rete di canzoni, video, ecc. Il nuovo sistema,lanciato dalla RIAA e dalla IFPI, riuscira’ a limitare (se non eliminare) ilrischio dello scambio illegale in Internet di materiale protetto? Gli studi(e le aspettative delle case discografiche) sperano proprio di si’. Ilproblema principale e’ che queste nuove tecniche di identificazione sirivelano poco efficaci nella pratica, poiche’ abili pirati riescono sempre atrovare mezzi ingegnosi per aggirarle, violando, quindi, i diritti degliautori e dei legittimi titolari. In teoria, comunque, queste tecniche sonobasilari nel gestire in maniera sicura qualunque opera dell’ingegno sivoglia proteggere. Identificare un materiale significa apporgli una speciedi “bollino”, che, seppure sia invisibile all’occhio umano (in molti casi),e’ percepibile dagli apparati elettronici utilizzati normalmente perascoltare musica o vedere film, ecc. Diversi strumenti di identificazionesono stati studiati e utilizzati nella pratica quotidiana. Il piu’ famoso e’quel numero posto sulla copertina di ogni libro cartaceo denominato ISBN(International Standard Book Number), che funge da monito per chi volesseriprodurre illecitamente le pagine dell’opera in oggetto, poiche’ riporta alsuo interno le caratteristiche intrinseche di quella pubblicazione (nomeautore, casa editrice, ecc.). Oggi, invece, siamo proiettati versol’utilizzazione di sistemi di identificazione elettronici, proprio pervenire incontro alle esigenze della tecnologia. Fra questi strumentielettronici ora troviamo il GRid, ovvero Global Release Identifier. Sitratta di una di una versione elettronica del Universal Product Code (UPC),che viene usato per l’identificazione dei CD, ma ha al suo interno maggioripotenzialita’. Infatti, GRid puo’ “marchiare” non solo i CD singoli, maanche singole tracce all’interno dei CD e versioni multimediali di operedell’ingegno distribuite elettronicamente. La caratteristica di GRid e’quella di lavorare sulle singole “versioni” di un’opera dell’ingegno.Secondo questo schema, se per esempio una medesima canzone viene incisa suun album e su una compilation greatest hit, mentre con i classici strumentitradizionali (si veda il ISRC – International Standard Recording Code)verra’ adottato un unico codice identificativo, GRid ne utilizzera’ duedistinti. Scendendo in dettagli tecnici, GRid e’ un codice alfanumerico,composto da diciotto caratteri in lunghezza; la prima parte e’ assegnatadalla GRid Registration Agency, la seconda dall’utente medesimo. Un esempiopuo’ essere A1-2425G-ABC1234002-M, dove il primo gruppo di simboli indica laprovenienza della versione (casa discografica, per esempio), il secondoindica il codice del richiedente, il terzo identifica la specifica versione(release), l’ultimo e’ una lettera di conferma della correttezzadell’identificazione.]]>

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GRid fermera’ la pirateria musicale?

17 Febbraio 2003 Commenta

Bologna – Dopo poco piu’ di due anni e’ stato lanciato sul mercato un nuovo metodo di identificazione delle opere dell’ingegno, per una maggiore sicurezza nella vendita in rete di canzoni, video, ecc. Il nuovo sistema, lanciato dalla RIAA e dalla IFPI, riuscira’ a limitare (se non eliminare) il rischio dello scambio illegale in Internet di materiale protetto?

Gli studi (e le aspettative delle case discografiche) sperano proprio di si’. Il problema principale e’ che queste nuove tecniche di identificazione si rivelano poco efficaci nella pratica, poiche’ abili pirati riescono sempre a trovare mezzi ingegnosi per aggirarle, violando, quindi, i diritti degli autori e dei legittimi titolari. In teoria, comunque, queste tecniche sono basilari nel gestire in maniera sicura qualunque opera dell’ingegno si voglia proteggere. Identificare un materiale significa apporgli una specie di “bollino”, che, seppure sia invisibile all’occhio umano (in molti casi), e’ percepibile dagli apparati elettronici utilizzati normalmente per ascoltare musica o vedere film, ecc. Diversi strumenti di identificazione sono stati studiati e utilizzati nella pratica quotidiana.
Il piu’ famoso e’ quel numero posto sulla copertina di ogni libro cartaceo denominato ISBN (International Standard Book Number), che funge da monito per chi volesse riprodurre illecitamente le pagine dell’opera in oggetto, poiche’ riporta al suo interno le caratteristiche intrinseche di quella pubblicazione (nome autore, casa editrice, ecc.). Oggi, invece, siamo proiettati verso l’utilizzazione di sistemi di identificazione elettronici, proprio per venire incontro alle esigenze della tecnologia.
Fra questi strumenti elettronici ora troviamo il GRid, ovvero Global Release Identifier. Si tratta di una di una versione elettronica del Universal Product Code (UPC), che viene usato per l’identificazione dei CD, ma ha al suo interno maggiori potenzialita’. Infatti, GRid puo’ “marchiare” non solo i CD singoli, ma anche singole tracce all’interno dei CD e versioni multimediali di opere dell’ingegno distribuite elettronicamente. La caratteristica di GRid e’ quella di lavorare sulle singole “versioni” di un’opera dell’ingegno. Secondo questo schema, se per esempio una medesima canzone viene incisa su un album e su una compilation greatest hit, mentre con i classici strumenti tradizionali (si veda il ISRC – International Standard Recording Code) verra’ adottato un unico codice identificativo, GRid ne utilizzera’ due distinti. Scendendo in dettagli tecnici, GRid e’ un codice alfanumerico, composto da diciotto caratteri in lunghezza; la prima parte e’ assegnata dalla GRid Registration Agency, la seconda dall’utente medesimo.
Un esempio puo’ essere A1-2425G-ABC1234002-M, dove il primo gruppo di simboli indica la provenienza della versione (casa discografica, per esempio), il secondo indica il codice del richiedente, il terzo identifica la specifica versione (release), l’ultimo e’ una lettera di conferma della correttezza dell’identificazione.

In questa sede non si puo’ non lodare l’intento della RIAA e della IFPI nel creare un nuovo standard di identificazione delle opere protette dal diritto d’autore. Lo scopo precipuo del GRid, infatti, e’ proprio quello di evitare che diverse versioni di una medesima canzone (per esempio) possano essere identificate con strumenti tecnici differenti, in modo tale da creare insormontabili difficolta’ di standardizzazione.

Ma non solo. Altro obiettivo davvero interessante del nuovo Identifier e’ quello di costituire mezzo per interagire con altri sistemi di identificazione in uso. Questa circostanza rende il GRid straordinariamente efficace nella gestione di materiali protetti in un mercato che, come questo, non registra alcuno standard dominante al suo interno. Con il GRid si spera anche di semplificare i processi utilizzati nello scambio di informazioni fra le diverse parti commerciali e di ridurre i costi e il tempo impiegati, grazie all’attuazione di sistemi comuni per lo scambio di informazioni collegate ai materiali protetti.
Purtroppo, come accennato sopra, svariati sono stati i tentativi mal riusciti che hanno preceduto il GRid. Questa circostanza fa ritenere difficile non solo la scoperta di un sistema di identificazione davvero efficace nella pratica di tutti i giorni, ma che svolga anche la funzione di strumento standard per la identificazione delle opere dell’ingegno. Ogni Identifier aspira a essere lo standard del mercato, ma il paradosso e’ che in questo modo non si riuscira’ mai ad avere un vero e proprio “standard” per il settore. Occorrerebbe a tal proposito, per esempio, che un organo di rilevante importanza internazionale prediligesse un sistema piuttosto che un altro.

Ecco perche’, nel caso de quo, il GRid ha forse qualche chances in piu’ degli altri.
Essere stato lanciato dalla RIAA e dalla IFPI e’ un segno tangibile dello spirito di standardizzazione che si cela all’interno di questo nuovo strumento identificativo. Si spera pertanto che questo dia buoni frutti, nell’interesse di tutti i titolari dei diritti d’autore.

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