Attentato Alla Costituzione: La denuncia al Ministro Martino
Roma (Loredana Morandi) – La denuncia e’ stata depositata in data 22 marzo 2003 alla presenzadel Vice Procuratore Aggiunto Dr Ettore Torri della Procura della Repubblicadi Roma e reca numero di ricezione primi atti 58745, nei prossimi giorni lesara’ attribuito il numero di registro generale notizie di reato. Taledenuncia redatta da un pool di giuristi capitanato dall’Avv. GiorgioBonamassa, reca oltre alla dettagliata narrazione dei fatti, che supportanol’ipotesi di reato sugli articoli 241 e 283 del codice penale, ancheadeguata menzione alla dottrina giuridica nazionale ed internazionale, oltreai precedenti registrati dal massimario dell’Alta Corte di Cassazione. Nesono primi firmatari il Senatore Luigi Malabarba ed altri rappresentanti diAssociazioni Pacifiste del Social Forum Europeo. La denuncia si fonda sufatti noti pubblicati dagli stenografici della Camera: a meta’ febbraio ilMinistro Martino concedeva l’uso delle infrastrutture pubbliche dei 26convogli carichi di armamenti, dietro richiesta verbale dell’AmbasciatoreStatunitense, senza alcuna richiesta formale o scritta dall’amministrazioneUsa. Tale concessione si troverebbe in contrasto con quanto previsto dalTrattato della Nato, con la Convenzione di Londra del 1951, con ilProtocollo di Parigi del 1952 e con l’Accordo internazionale firmato aParigi nel 1962. L’atto, depositato in Procura, ribadisce il clima diilliceita’ dell’attacco unilaterale degli Stati Uniti contro l’Iraq, taleproprio sulla base giuridica della risoluzione Onu 1441 e della clausola,che esclude l’uso della forza. Lo stesso Trattato Nato, che prevede unacollaborazione fra Stati Membri per la reciproca sicurezza, all’art. 5richiama l’art. 51 della Carta Onu. Il regime della trasparenza delle azionie’ sancito al paragrafo secondo dell’art.5; l’art. 7 del Trattato Natosancisce una sostanziale prevalenza della Carta Onu mediante una clausolagenerale di compatibilita’ rispetto agli obblighi stabiliti e il richiamo alConsiglio di Sicurezza quale principale responsabile del mantenimento dellapace e della sicurezza. Cadono infine in regime giuridico gli accordi”segreti” del Governo Italiano, di fronte alla sovranita’ della Costituzionedella Repubblica e di fronte alla sovranita’ del Parlamento. L’atto recaancora menzione dell’abuso compiuto nell’utilizzo delle basi Nato in Italiaper scopi bellici. Tale utilizzo travalicando quanto espresso nel Trattatodi Washington, viola l’art.11 della Costituzione Italiana, sostanziandosil’atto della concessione nella violazione alla sovranita’ dell’espressionedel Parlamento sancita art. 64 comma 2 della Carta Costituzionale e in unagravissima violazione dell’art. 78 e le norme di attuazionesull’attribuzione della legislazione alle due Camere. Risulterebbe inoltredisatteso il dettato della legge 185/1990 sul divieto di esportazione etransito, a tal fine, di armi ad uso bellico. Reca sostanza all’ipotesi direato di pericolo (241 c.p.) la sentenza della Cassazione Penale Sez. Unitenr 1 del 18.3.1970, che evidenzia: “nelle sue condizioni necessarie esufficienti, quando il fatto commesso dall’agente per la sua natura, le suecaratteristiche, la sua sintomaticita’, sia espressione di un tale agire(non inidoneo) da potersi considerare, alla stregua dei canoni della logicavalutativa delle azioni umane, come iniziazione d’opera ideata, messa inesecuzione di concepito progetto, passaggio dalla fase preparatoria allafase esecutiva di efficiente programma avente per obiettivo ultimo ilrisultato della sottoposizione del territorio dello Stato o di una parte diesso alla sovranita’ di uno Stato straniero”. Cosi’ come Cassazione (sent.26.3.1986, in GI, 1988, II, 83) sancisce con i termini di “massimagiuridica”, che: “ogni attentato a organismi, enti o istituzioni, titolaridei rapporti civili, sociali ed economici che la Costituzioneparticolarmente riconosce e garantisce,finalizzato ad offendernel’integrita’, per ridurre o eliminarne la funzionalita’ istituzionale equindi a sovvertire il sistema di cui quelli sono elementi strutturali e’atto idoneo a ledere l’interesse all’ordinato svolgimento dei rapporti dicui quegli enti sono titolari e responsabili e di concerto ad attentareall’ordinamento costituzionale”. In conclusione l’atto depositato rileva,che un tale vulnus all’ordinamento costituzionale recherebbe gravissimeconseguenze sul piano internazionale e sull’interno del Paese, chiede quindiil sequesto dei treni e dei materiali bellici trasportati, evidenziando,come gia’ si e’ appreso a mezzo stampa, l’utilizzo improprio della base diCamp Darby, dell’aeroporto di Fiumicino e dei porti di Napoli, La Spezia eLivorno.
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