Giudice Francione: Dal web lezioni di eguaglianza.
Roma – In tema di diffamazione a mezzo stampa perpetrata da un parlamentare protetto dall’immunita’ si puo’ sollevare eccezione di incostituzionalita’ per violazione del principio di uguaglianza? A porsi questa domanda e’ il giudice del Tribunale di Roma Dott. Gennaro Francione, il quale – da esponente antiartistico del web – prova a scuotere le menti, cercando di applicare i principi internettiani della globalizzazione dell’uguaglianza.
Chi meglio del Dott. Francione avrebbe potuto sollevare davanti alla Corte di Costituzionalita’ un problema del genere?
Come molti sanno, il giudice Gennaro Francione ha conquistato le prime pagine della cronaca di qualche tempo fa, assolvendo un gruppo di extracomunitari per aver commercializzato illegalmente materiale fonografico (CD) contraffatto. A parte il fatto storico in se’ considerato, il giudice ha sempre voluto evidenziare che l’epoca di Internet ha profondamente modificato la coscienza di tutti e anche la valutazione che delle cose noi tutti abbiamo.
Nel caso dei cd illegali, infatti, il Dott. Francione ha posto l’accento sulla modificata percezione che noi abbiamo della musica. Siamo nell’era della commercializzazione della musica che non si basa piu’ su canali tradizionali, ma su Internet, dove la maggior parte del materiale viene scambiato gratuitamente. Si tratta di affermazioni che scuotono fortemente le lobbies del mercato discografico, ma che devono comunque far riflettere perche’ ci aprono gli occhi di fronte a una realta’ che e’ effettivamente cambiata.
L’idea di liberta’, indiscriminazione ecc. sono il leitmotiv che ha condotto il giudice a ritenere che, anche nel caso dell’immunita’ parlamentare, ci si trovi di fronte a un “mostro” del diritto “antico”.
Il fatto da cui e’ sorta la vicenda e’ il seguente. Il giudice si trova a dover risolvere il caso di un parlamentare, Nicola Vendola (Prc), il quale ha espresso giudizi lesivi nei confronti di un senatore, Curto (An).
Tecnicamente la vicenda giudiziaria non potrebbe proseguire in virtu’ della immunita’ che tutela il parlamentare dalle affermazioni espresse nell’esercizio delle proprie funzioni. Ma ci si chiede: come si puo’ ritenere valida e socialmente accettata oggi una disposizione sulla immunita’ parlamentare (come quella di cui all’art. 68 Cost.) per un popolo che cerca solo uguaglianza e omogeneita’ fra tutti gli individui? Non ne deriva, pertanto, una discriminazione?
Si tratterebbe quindi di “disparita’ di trattamento tra privati e soggetti pubblici con prerogative parlamentari, trattati questi ultimi diversamente quanto alla loro capacita’ di esprimersi, criticare, attaccare la altrui reputazione senza incorrere nella legge penale.” Questo, in estrema sintesi, e’ quello che su cui il giudice si interroga, rimettendo la questione alla Corte Costituzionale.
La vicenda de qua appare certamente degna di riflessione.
La intuizione che sta sotto alla richiesta di intervento della Corte Costituzionale non dev’essere assolutamente bollata come “assurda” o “priva di fondamento” di primo acchito. Certo, l’istituto della immunita’ parlamentare nasce come complesso di garanzie che assistono i membri del Parlamento a tutela della loro liberta’ e della loro indipendenza; ma sembra giusto segnalare voci discordanti ogni volta che si ritenga superata la soglia di garanzia che la norma di cui all’art. 68 Cost. introduce.
In altre parole, non sembra sbagliato ritenere che la tutela apportata da questo articolo sia fuori luogo ogni volta in cui non venga messa in discussione la liberta’ e la indipendenza del Parlamento e dei parlamentari.
Si tratta di individuare in maniera precisa il bene giuridico oggetto della norma specifica. Se l’argomento che causa il dibattito fra parlamentari e’ estraneo alla “classica” attivita’ parlamentare (e nel caso de quo si discuteva circa una inchiesta della procura di Brindisi), l’ambito dell’art. 68 Cost. dovrebbe essere ridimensionato.
Altre volte, infatti, proprio la giurisprudenza di merito ha affermato che l’immunita’ parlamentare non trova applicazione se manca la corrispondenza fra le dichiarazioni del parlamentare rese fuori del Parlamento e gli atti tipici della sua funzione (Trib. Roma, 26/2/01). Quello cui fa riferimento questa sentenza e’ un criterio di ragionevolezza (cui sempre di piu’ si ispira la giurisprudenza italiana sia di legittimita’ sia di merito) che deve guidare il giudice nella scelta fra l’applicazione o meno di una scriminante come quella dell’immunita’ parlamentare.
Alla luce di quanto sopra, la Corte Costituzionale investita della questione dovra’ certamente esprimere una posizione circa la costituzionalita’ della norma della diffamazione a mezzo stampa (art. 595 c.p.), non applicabile nei confronti del parlamentare immune, ma potra’ anche fornire indicazioni chiare al giudice su come applicare in maniera ragionevole le norme incriminatrici, anche nei confronti dei parlamentari.
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