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Gli Acquisti In Rete Della P.A.: Le Storture Delle Convenzioni Consip

28 Aprile 2003 Commenta

NAPOLI. Come e’ noto il termine “e-procurement” indica quell’ insieme ditecnologie, procedure, operazioni, e modalita’ organizzative che consentonol’acquisizione di beni e servizi on line, grazie alle possibilita’ offertedallo sviluppo della rete Internet e del commercio elettronico.Si tratta di una nuova modalita’ di gestione di tutto il processo diacquisto (non solo dell’atto di compravendita) gia’ ampiamente diffusa nelsettore privato, che sta riscuotendo una notevole attenzione anche da partedelle Pubbliche Amministrazioni.Ma questa nuova modalita’ di acquisto della Pubblica Amministrazione, nelcomplesso, e’ davvero vantaggiosa per l’economia del nostro paese?Al fine di rispondere a tale domanda e’ opportuno fare un piccolo quadrodell’attuale situazione normativa e di fatto esistente in materia.Le prime sperimentazioni di e-procurement si inseriscono nel quadro delprogetto per “La razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi dellePubbliche Amministrazioni” che nasce ad opera del Ministero del Tesoroattraverso la Consip S.p.A, (societa’ il cui capitale e’ interamentedetenuto dallo stesso Ministero) e che ha l’obiettivo primario dirazionalizzare la spesa utilizzando metodi legati alle nuove tecnologieinformatiche (e-procurement).Il progetto si fonda su alcuni principi ispiratori tra cui l’autonomia delleAmministrazioni, la promozione della new economy nella PubblicaAmministrazione e la semplificazione dei processi d’acquisto.Alla base di tale progetto si pone innanzitutto la legge n. 488 del 23dicembre 1999 (Legge Finanziaria 2000) recante “Disposizioni per laformazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” che ha delineatoil nuovo sistema per l’acquisto di beni e servizi da parte delle pubblicheamministrazioni. In generale, gli articoli 24, 25 e 26 hanno introdottorilevanti novita’ sulle modalita’ di acquisto di beni e servizi da partedelle Pubbliche Amministrazioni al fine di far ottenere alle stesse beneficiin termini di economicita’ degli acquisti, livelli di servizio dai fornitorie semplificazione dei processi interni.L’articolo 26 della legge n. 488/99 in particolare, delinea un sistema incui, tramite procedure ad evidenza pubblica, vengono scelte imprese per lafornitura di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni ad ugualicondizioni e, comunque, valide per ognuna di queste. In particolare, lacitata norma attribuisce al Ministero dell’Economia e delle Finanze (e poialla Consip) la funzione di stipulare convenzioni in base alle quali leimprese fornitrici prescelte si impegnano ad accettare, alle condizioni edai prezzi ivi stabiliti, ordinativi di fornitura sino alla concorrenza di unquantitativo di beni o di servizi predeterminato.Ma a distanza di qualche anno dall’attivazione di queste convenzioni nonsembra che si configurino solo vantaggi, anzi il bilancio per l’economia delnostro paese e’ sostanzialmente negativo con pesanti contraccolpi neiconfronti delle PMI che costituiscono l’ossatura del nostro sistemaeconomico. La sensazione prevalente e’ che questo sistema di acquisto nontiene conto di quello che il nostro Ministro per l’Innovazione e leTecnologie Lucio Stanca definisce il “Sistema Paese”, mentre si fonda su unavisione economica piuttosto “limitata” che ruota solo ed esclusivamenteintorno alle Pubbliche Amministrazioni senza considerare l’esistenza diimportanti realta’ economiche come le Piccole e Medie imprese.]]>

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Gli acquisti in rete della P.A.: Le storture delle convenzioni Consip

25 Aprile 2003 Commenta

M. Iaselli, Napoli – eProcurement: Questa nuova modalita’ di acquisto, all’interno del processo piu’ ampio di eGovernment, e’ davvero vantaggiosa per l’economia del nostro paese ?


Come e’ noto il termine “e-procurement” indica quell’ insieme di tecnologie, procedure, operazioni, e modalita’ organizzative che consentono l’acquisizione di beni e servizi on line, grazie alle possibilita’ offerte dallo sviluppo della rete Internet e del commercio elettronico.
Si tratta di una nuova modalita’ di gestione di tutto il processo di acquisto (non solo dell’atto di compravendita) gia’ ampiamente diffusa nel settore privato, che sta riscuotendo una notevole attenzione anche da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
In Italia, la diffusione dell’e-procurement nel settore pubblico va collocata all’interno di un processo piu’ ampio di rinnovamento della Pubblica Amministrazione, caratterizzato certamente da un massiccio impiego delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), ma segnato in maniera decisiva anche da innovazioni legislative e processi di semplificazione dell’intera macchina amministrativa.
Si fa riferimento, in particolare, al piano di e-government varato nel giugno 2000 dal Consiglio dei Ministri su iniziativa del Ministro della Funzione Pubblica, Franco Bassanini ed oggi in avanzata fase di realizzazione grazie all’azione incessante del Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie.
Ma questa nuova modalita’ di acquisto della Pubblica Amministrazione, nel complesso, e’ davvero vantaggiosa per l’economia del nostro paese?


Al fine di rispondere alla domanda posta in precedenza e’ opportuno fare un piccolo quadro dell’attuale situazione normativa e di fatto esistente in materia.
Le prime sperimentazioni di e-procurement si inseriscono nel quadro del progetto per “La razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni” che nasce ad opera del Ministero del Tesoro attraverso la Consip S.p.A, (societa’ il cui capitale e’ interamente detenuto dallo stesso Ministero) e che ha l’obiettivo primario di razionalizzare la spesa utilizzando metodi legati alle nuove tecnologie informatiche (e-procurement).
Il progetto si fonda su alcuni principi ispiratori tra cui l’autonomia delle Amministrazioni, la promozione della new economy nella Pubblica Amministrazione e la semplificazione dei processi d’acquisto.

Alla base di tale progetto si pone innanzitutto la legge n. 488 del 23 dicembre 1999 (Legge Finanziaria 2000) recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” che ha delineato il nuovo sistema per l’acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni. In generale, gli articoli 24, 25 e 26 hanno introdotto rilevanti novita’ sulle modalita’ di acquisto di beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni al fine di far ottenere alle stesse benefici in termini di economicita’ degli acquisti, livelli di servizio dai fornitori e semplificazione dei processi interni.
L’articolo 26 della legge n. 488/99 in particolare, nello stabilire che “il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di societa’ di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilita’ pubblica, con procedure competitive tra primarie societa’ nazionali ed estere, convenzioni con le quali l’impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita’ massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato. I contratti conclusi con l’accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruita’ economica”, delinea un sistema in cui, tramite procedure ad evidenza pubblica, vengono scelte imprese per la fornitura di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni ad uguali condizioni e, comunque, valide per ognuna di queste. In particolare, la citata norma attribuisce al Ministero dell’Economia e delle Finanze (e poi alla Consip) la funzione di stipulare convenzioni in base alle quali le imprese fornitrici prescelte si impegnano ad accettare, alle condizioni ed ai prezzi ivi stabiliti, ordinativi di fornitura sino alla concorrenza di un quantitativo di beni o di servizi predeterminato.

Le Pubbliche Amministrazioni, sulla base delle convenzioni stipulate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso la Consip S.p.A., possono quindi emettere gli ordinativi di fornitura con cio’ perfezionando la procedura di ogni singolo acquisto dei beni o dei servizi oggetto delle convenzioni gia’ stipulate.
Con le procedure di scelta del contraente vengono, quindi, esclusivamente individuati “a monte” potenziali fornitori delle diverse amministrazioni e, con la stipula delle convenzioni, vengono definite tutte le condizioni contrattuali ed economiche a cui l’unita’ ordinante, attraverso l’emissione dell’ordinativo di fornitura, fara’ riferimento per la conclusione dei singoli contratti di acquisto, decidendo autonomamente di impegnarsi direttamente a quanto ivi previsto.

Questo sistema di acquisto e’ stato poi rinnovato e perfezionato negli anni successivi, specialmente in occasione dell’emanazione delle leggi finanziarie. Il che e’ accaduto anche quest’anno: basta dare un’occhiata all’art. 24 della Finanziaria 2003.
Le stesse amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, ormai, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le suddette convenzioni mentre le restanti pubbliche amministrazioni, come quelle locali, nel momento in cui decidono di non aderire ne’ alle convenzioni Consip, ne’ a quelle di altre aggregazioni eventualmente gia’ attive ed acquistano beni e servizi a costi superiori a quelli di riferimento sono tenute a motivare tale decisione, cosi’ come disposto dall’ art. 58 della legge 388/2000 (Finanziaria 2001). Addirittura nell’ultima Finanziaria e’ previsto che i contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell’obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.a. sono nulli ed il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde, a titolo personale, delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti.
Tali disposizioni, come gia’ anticipato, vengono giustificate dall’esistenza di diversi vantaggi quali: l’individuazione e la ridefinizione di valori e prezzi di riferimento standard per l’acquisto di beni e servizi; notevoli risparmi di spesa anche per le piccole Amministrazioni; semplificazione delle procedure di acquisto.
Ma a distanza di qualche anno dall’attivazione di queste convenzioni non sembra che si configurino solo vantaggi, anzi il bilancio per l’economia del nostro paese e’ sostanzialmente negativo con pesanti contraccolpi nei confronti delle PMI che costituiscono l’ossatura del nostro sistema economico. La sensazione prevalente e’ che questo sistema di acquisto non tiene conto di quello che il nostro Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie Lucio Stanca definisce il “Sistema Paese”, mentre si fonda su una visione economica piuttosto “limitata” che ruota solo ed esclusivamente intorno alle Pubbliche Amministrazioni senza considerare l’esistenza di importanti realta’ economiche come le Piccole e Medie imprese.

E’ ovvio che solo grosse aziende possono stipulare convenzioni con la Consip e mantenere, quindi, inalterate per un certo periodo di tempo condizioni e prezzi di determinate categorie di beni, ma il “prezzo” complessivo di tale sistema in realta’ e’ molto alto: difatti dietro all’apparente risparmio realizzato dalla P.A., si nascondono delle inevitabili situazioni debitorie e fallimentari di tante piccole imprese con un bilancio complessivo economico del nostro paese sicuramente in rosso.

Si pensi, ad esempio, all’approvvigionamento di computer: la gara Consip quest’anno e’ stata vinta da Tecnodiffusione societa’ piuttosto nota nel settore, l’anno scorso da CDC.
Ebbene in un mercato come quello informatico, che non concede grossi margini di guadagno, escludere tutta la P.A. dal raggio di vendita delle PMI costituisce un danno enorme e non credo che il “limitato” guadagno di Tecnodiffusione e il risparmio di spesa ottenuto dalla P.A. compensino una simile perdita.
Inoltre, anche la qualita’ dei prodotti acquistati ne risente, in quanto spesso si rischia di non ottenere un prodotto effettivamente rispondente alle esigenze dell’Ufficio Pubblico a causa dell’inevitabile standardizzazione degli acquisti voluta dal sistema Consip.
Ma v’e’ di piu’.

Negli ultimi tempi gli interventi normativi ed organizzativi si basano fondamentalmente sullo sviluppo dell’autonomia decisionale dei pubblici dirigenti che acquistano secondo logiche di delega e capacita’ di spesa.
Ebbene un sistema di acquisto come quello Consip riduce, anzi annulla del tutto l’autonomia del dirigente pubblico che e’ tenuto solo ad aderire a determinate convenzioni. Insomma lo Stato in questo caso dimostra una sostanziale sfiducia nei confronti dei propri vertici dirigenziali, il che oltre a costituire un’evidente contraddizione rispetto all’attuale tendenza normativa, e’ comunque sintomo di una politica preoccupante.
Ma l’aspetto che piu’ sorprende e’ che da tempo, anche ultimamente nel recente Convegno di Caserta sull’alta dirigenza, lo stesso Ministro Stanca ha dimostrato una certa sensibilita’ al problema delle PMI troppo trascurate dal Governo e sollecitato da alcuni dirigenti, ha ritenuto opportuni ed urgenti degli interventi a sostegno di queste realta’ economiche di fondamentale importanza.
Resta solo una speranza e che cioe’ gli sviluppi futuri dell’e-procurement possano correggere le storture del sistema delle convenzioni e con questo si fa riferimento principalmente ai marketplace ed alle aste on line.

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