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Singolare Truffa Su Internet

8 Aprile 2003 Commenta

ROMA. La questura di Roma ha sgominato un’organizzazione responsabile diaver organizzato un mega truffa su Internet. Ad architettare la frode, dueolandesi Pascal Karseen, di 22 anni, Fraderiik Bisselink, di 24 anni ed unimpiegato di Montelibretti. I tre offrivano su Internet prodotti Hi-fi egioielli a prezzi stracciati, chiedendo agli acquirenti di pagare unanticipo con la carta di credito, ma la merce non arrivava mai adestinazione e il denaro versato da clienti di tutta Italia spariva nelnulla.I truffatori sono stati arrestati per associazione a delinquere finalizzataalla truffa e al riciclaggio via internet. Il loro complice italiano e’stato denunciato per lo stesso reato.Secondo i militari, in due settimane i tre erano riusciti a estorcere circa11.000 euro a 60 persone, adescate con l’offerta di sconti del 40% suglioggetti in vendita. I due olandesi sono stati colti in flagrante mentre,all’interno di una banca di Montelibretti, prelevavano l’incasso dellatruffa, depositato su un conto aperto fornendo false generalita’.I carabinieri erano stati avvisati dal direttore della banca e, travestitida turisti, sono entrati in azione all’arrivo della banda.Lasciano davvero perplessi le modalita’ della truffa in argomento chedenotano la presenza di utenti della rete davvero ingenui, in quantodisposti a pagare addirittura un anticipo con la carta di credito senzaavere alcuna garanzia sull’effettiva consegna della merce acquistata.Reati di questo genere inducono ad un’attenta riflessione sulle potenzialita’ lesive della Rete del tutto insospettate. In effetti questo non e’ ilclassico caso della truffa commessa attraverso l’uso improprio di codici dicarte di credito altrui, magari carpiti mediante tecniche di sniffing. Quiil pagamento avviene spontaneamente da parte dell’ignaro navigatore gia’raggirato a seguito di false promesse. Si tratta, quindi, di un reato comuneche trova su Internet un facile canale di sviluppo.Come e’ noto, anche alla luce della legge n. 547/93 si distingue tra reaticommessi su Internet e reati commessi per mezzo di Internet.I primi si sostanziano nelle tipologie di reato previste dalla legge n.547/93 mentre nell’ambito dei secondi rientrano oltre alla classica ipotesidell’uso indebito delle carte di credito specificamente prevista dall’art.12 della legge n. 197 del 5 luglio 1991 che ha convertito il D.L. n. 143/91e prevede la reclusione da 1 a 5 anni ed una multa fino a 1550 euro, tuttiquei reati che pur potendo essere commessi al di fuori della Rete, trovanoin Internet un piu’ agevole strumento di diffusione: la pedofilia (inparticolare la trasmissione di immagini pedopornografiche), le frequentiviolazioni di diritti della personalita’ sfocianti nei profili penalisticiconnessi alla tutela dell’onore, del decoro e della privacy e le truffe comequella del caso di specie rappresentano classici esempi.]]>

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Singolare truffa su Internet.

8 Aprile 2003 Commenta

M. Iaselli, Roma – Hi-fi e gioielli a prezzi stracciati con carta di credito ma la merce non arriva: la questura di Roma ha sgominato un’organizzazione responsabile di aver organizzato un mega truffa su Internet. Ad architettare la frode, due olandesi Pascal Karseen, di 22 anni, Fraderiik Bisselink, di 24 anni ed un impiegato di Montelibretti. I tre offrivano su Internet prodotti Hi-fi e gioielli a prezzi stracciati, chiedendo agli acquirenti di pagare un anticipo con la carta di credito, ma la merce non arrivava mai a destinazione e il denaro versato da clienti di tutta Italia spariva nel nulla.
I truffatori sono stati arrestati per associazione a delinquere finalizzata alla truffa e al riciclaggio via internet. Il loro complice italiano e’ stato denunciato per lo stesso reato.
Secondo i militari, in due settimane i tre erano riusciti a estorcere circa 11.000 euro a 60 persone, adescate con l’offerta di sconti del 40% sugli oggetti in vendita. I due olandesi sono stati colti in flagrante mentre, all’interno di una banca di Montelibretti, prelevavano l’incasso della truffa, depositato su un conto aperto fornendo false generalita’.
I carabinieri erano stati avvisati dal direttore della banca e, travestiti da turisti, sono entrati in azione all’arrivo della banda.

Lasciano davvero perplessi le modalita’ della truffa in argomento che denotano la presenza di utenti della rete davvero ingenui, in quanto disposti a pagare addirittura un anticipo con la carta di credito senza avere alcuna garanzia sull’effettiva consegna della merce acquistata.
Reati di questo genere inducono ad un’attenta riflessione sulle potenzialita’ lesive della Rete del tutto insospettate. In effetti questo non e’ il classico caso della truffa commessa attraverso l’uso improprio di codici di carte di credito altrui, magari carpiti mediante tecniche di sniffing. Qui il pagamento avviene spontaneamente da parte dell’ignaro navigatore gia’ raggirato a seguito di false promesse. Si tratta, quindi, di un reato comune che trova su Internet un facile canale di sviluppo.
Come e’ noto, anche alla luce della legge n. 547/93 si distingue tra reati commessi su Internet e reati commessi per mezzo di Internet.

I primi si sostanziano nelle tipologie di reato previste dalla legge n. 547/93 e cioe’ l’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);

la diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.); la violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 c.p.); l’intercettazione, impedimento od interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); l’installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.); la falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-sexies); la rivelazione del contenuto di documenti segreti (art. 621 c.p.); il danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-bis c.p.); l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 c.p. ult. co.); l’attentato ad impianti di pubblica utilita’ (art. 420 c.p. ult. co.); la frode informatica (art. 640-ter).

Riguardo, invece, i reati commessi per mezzo di Internet rientrano oltre alla classica ipotesi dell’uso indebito delle carte di credito specificamente prevista dall’art. 12 della legge n. 197 del 5 luglio 1991 che ha convertito il D.L. n. 143/91 e prevede la reclusione da 1 a 5 anni ed una multa fino a 1550 euro, tutti quei reati che pur potendo essere commessi al di fuori della Rete, trovano in Internet un piu’ agevole strumento di diffusione: la pedofilia (in particolare la trasmissione di immagini pedopornografiche), le frequenti violazioni di diritti della personalita’ sfocianti nei profili penalistici connessi alla tutela dell’onore, del decoro e della privacy e le truffe come quella del caso di specie rappresentano classici esempi.
La distinzione serve ad operare una prima selezione fra gli interessi. Laddove essi godono gia’ di una tutela negli ordinamenti giuridici, la soluzione naturale appare quella di estenderla anche alle ipotesi in cui essi siano lesi per via telematica. Ma quale rilievo assumerebbe tale tutela?
A questo punto la stessa dottrina (cfr. Zeno-Zencovich in “Internet fra diritto penale e diritto civile” tratto dalla rivista “il diritto dell’informazione e dell’informatica”, n. 6/1999, Giuffre’, Milano) ha giustificato sia una tutela piu’ debole che piu’ forte.
A favore della prima ipotesi potrebbero valere le seguenti argomentazioni:

1. il comportamento telematico viene considerato socialmente diffuso e dunque viene percepito come dotato di minore capacita’ offensiva (si pensi all’uso abituale del c.d. downloading anche di materiali che sarebbero, astrattamente, protetti da forme di duplicazione);

2. il comportamento, quando venga realizzato per via telematica, incide in maniera assai modesta sull’interesse leso e dunque viene considerato meno offensivo (ad esempio, la lettura dell’altrui posta elettronica puo’ essere considerata meno grave dell’apertura dell’altrui tradizionale corrispondenza epistolare).

Mentre a favore della seconda ipotesi si potrebbe sostenere che:
1. il comportamento telematico, soprattutto a seguito dello straordinario sviluppo di Internet, e’ talmente diffuso da sollevare grave allarme sociale e ledere in maniera macroscopica gli interessi protetti;
2. le reti di telecomunicazioni assumono un ruolo cruciale nella societa’ moderna, tali da meritare una accentuata tutela.

E’ ovvio che la scelta di adottare una linea piu’ o meno intransigente di fronte a determinate tipologie di reati e’ frutto di scelte di carattere ideologico, ma cio’ che e’ importante sottolineare e’ che, senza lasciarsi influenzare dall’attuale periodo contraddistinto da una forte di esaltazione di Internet, e’ necessario trovare un giusto ed equilibrato bilanciamento tra la tutela di quelle liberta’ di cui la Rete e’ espressione e la tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti che assumono anch’essi un rango di carattere costituzionale e potrebbero essere lesi da un esercizio sconsiderato della liberta’ in questione.

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