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AIPA: L’odissea continua; Ecco la sorpresa!

20 Maggio 2003 Commenta

Sembrava che la norma che sancisce la soppressione dell’Autorita’ per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione ponesse fine alla tumultuosa esistenza dell’AIPA. Ma ecco la sorpresa …
Con l’emanazione della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” ed in particolare dell’art. 27 comma 10, finalmente si poneva fine alla tumultuosa esistenza (specie negli ultimi tempi) dell’AIPA: difatti la norma sancisce ufficialmente la soppressione dell’Autorita’ per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA) confermando la contestuale istituzione dell’Agenzia Nazionale per l’Innovazione Tecnologica. Lo stesso provvedimento dispone la soppressione del Centro Tecnico istituito dall’articolo 17, comma 19, legge 15 maggio 1997, n. 127, per l’assistenza agli utenti della RUPA.
In particolare, l’art. 27, comma 10, della nuova legge, sostituendo l’art. 29, comma 6 della legge finanziaria 2002, che attribuiva alla CONSIP i compiti del Centro Tecnico, conferisce al Governo il compito di emanare, entro giugno 2003, un regolamento che apporti i suddetti cambiamenti, e che attribuisca le funzioni dei due enti soppressi alla sola Agenzia per l’Innovazione.


Una settimana prima dell’approvazione definitiva del collegato alla finanziaria 2003 (legge 3/2003) la Camera aveva approvato un emendamento contenuto in un’altra legge che abrogava, guarda caso, proprio il comma 6 dell’art. 29 della legge finanziaria 2002 (legge 448/2001). La conseguenza di tale abrogazione e’ evidente: non esistendo piu’ il comma in questione, qualsiasi norma successiva che introduce modifiche a tale comma e’ naturalmente priva del tutto di efficacia in quanto va ad incidere su un qualcosa che non esiste piu’. La norma e cioe’ l’art. 27 comma 10 che sanciva la morte dell’AIPA e la contestuale nascita dell’Agenzia e’ da considerarsi, quindi, come mai emanata. Allo stato attuale, quindi, l’AIPA continua ad esistere e non e’ facile adesso prevedere cosa succedera’, visto che la nascita dell’Agenzia per l’Innovazione Tecnologica e’ gia’ stata decisa da tempo, ma mai realizzata giuridicamente.
Tutto era iniziato il 9 maggio 2002 quando venne diramato dal Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie un comunicato stampa che annunciava l’approvazione in via preliminare da parte del Consiglio dei Ministri di un Decreto presidenziale che istituiva l’Agenzia Nazionale per l’Innovazione Tecnologica che aveva il compito di sostenere e promuovere il processo d’innovazione della Pubblica Amministrazione attraverso l’uso delle nuove tecnologie. Lo stesso comunicato precisava che l’Agenzia avrebbe operato sotto la vigilanza del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie al posto dell’AIPA e del Centro Tecnico accorpando le loro competenze ed assorbendo il relativo personale.

Veniva, inoltre puntualizzato che il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie e il suo Gabinetto avrebbero avuto il compito di dare l’indirizzo politico, il Dipartimento si sarebbe occupato della pianificazione degli interventi, l’Agenzia, invece, avrebbe avuto un ruolo tecnico organizzativo.
In realta’ tale decreto presidenziale non ha mai visto la luce anche se nell’agosto 2002 lo stesso Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie firmava un decreto avente per oggetto l’organizzazione interna del Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie sottolineando nelle premesse “la necessita’ di procedere alla modifica della organizzazione interna del Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie ed alla ridefinizione delle funzioni attribuite agli uffici e servizi nei quali esso si articola in relazione alle disposizioni del richiamato articolo 29 comma 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche’ alle disposizioni dello schema di regolamento governativo in corso di definizione, ai sensi dell’articolo 28 della medesima legge n. 448/2001, concernente l’istituzione della Agenzia Nazionale per l’Innovazione Tecnologica”.
Ma di questo regolamento nemmeno l’ombra, prima della fatidica norma contestata. Questa incredibile vicenda assume una particolare rilevanza anche in considerazione delle polemiche che hanno accompagnato la decisione governativa di sopprimere l’AIPA fino alle dimissioni del Presidente dell’Autorita’ Alberto Zuliani per nulla rassegnato all’idea di cedere il passo al Ministero retto da Lucio Stanca.
In effetti l’AIPA ha contribuito in maniera decisiva all’informatizzazione del nostro paese ed in particolare ha avuto il grande merito della creazione della RUPA (Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione) anche se il funzionamento della stessa e’ ancora parziale, ha dato un apporto fondamentale all’introduzione della firma digitale, ha emesso pareri sulla congruita’ tecnico-economica di progetti di informatizzazione per un ammontare complessivo di 19.000 miliardi di vecchie lire ed una riduzione di spesa di 3.800 miliardi, che le amministrazioni hanno reinvestito attraverso l’ampliamento delle iniziative o nuovi progetti. Inoltre l’AIPA ha voluto fortemente e disciplinato  il protocollo informatico e la gestione documentale.
In poche parole l’Autorita’ ha esercitato ogni funzione utile ad ottenere il piu’ razionale impiego dei sistemi informativi al fine di eliminare duplicazioni e sovrapposizioni di realizzazioni informatiche.

La natura giuridica dell’AIPA e’ sempre stata discussa e collegata ad alcuni aspetti formali, cioe’ alla nomina, alla composizione, ai criteri di scelta dei suoi membri.

L’Autorita’, ha operato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con autonomia tecnica funzionale e con indipendenza di giudizio; e’ (ancora) organo collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e professionalita’ e di indiscussa moralita’ e indipendenza. I membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: inoltre l’autorevolezza ed esperienza del presidente e di ciascuno dei quattro membri dell’Autorita’ sono comprovate dal relativo curriculum pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Anche se tali aspetti peculiari delineano apparentemente tutti i connotati tipici di una Autorita’ amministrativa indipendente, la dottrina non ha mai accettato questa soluzione sic et simpliciter e alla luce dell’evoluzione del dibattito dottrinario degli ultimi tempi, le teorie piu’ accreditate sulla natura giuridica dell’AIPA sono state due:
• teoria che inserisce l’AIPA nell’ambito degli Istituti di Stato individuati quali amministrazioni con propri organi, i cui membri sono scelti dal Governo, con proprio bilancio, ma finanziati dal Tesoro e sottoposti a controlli ministeriali;
• teoria che aggiunge ai tre classici poteri dello Stato un nuovo potere cd. “indipendente”, nell’ambito del quale vanno distinti Autorita’ indipendenti di primo livello, espressione di poteri nuovi ed Autorita’ indipendenti di secondo livello, le quali esercitano poteri gia’ propri di altre amministrazioni. In questa seconda categoria rientrerebbe l’AIPA, a causa del fatto che i poteri da essa esercitati non sono originari, ma integrano e completano un potere gia’ esistente in capo ad altri organi.

Ma a prescidendere dalle questioni relative alla natura giuridica dell’AIPA come Autorita’ Amministrativa indipendente, bisogna riconoscere che la stessa Authority e’ sempre stata contraddistinta da una autonomia di giudizio basata su metodi e regole definite e condivise. Sono in pochi, per la verita’, a scommettere su un analogo atteggiamento dell’Agenzia nazionale per l’Innovazione Tecnologica.

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