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Cassazione: non valide le dimissioni del lavoratore depresso; Per la Suprema Corte, si tratta di un atto mai avvenuto

15 Maggio 2003 Commenta

(ANSA)-ROMA,15 MAG- Non hanno validita’ le dimissioni date da lavoratori afflitti dalla depressione, con la conseguenza per il datore di lavoro di riammetterli in servizio. Il volontario abbandono del posto di lavoro deve quindi essere considerato, in tale caso, come un atto mai avvenuto. Lo dice la Cassazione con la sentenza 7485. E’ stato cosi’ respinto un ricorso del Monte dei Paschi di Siena contro la decisione del Tribunale di Foggia che aveva dichiarato nulle le dimissioni di un bancario con i nervi a pezzi. /RED

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