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Illegittimo il dominio .com per gli studi legali?

21 Maggio 2003 Commenta

La dottrina tecnica e’ unanime nel ritenere che il gTLD .com serve ad identificare un sito con contenuto prevalentemente commerciale.
Come e’ noto il 26 ottobre 2002 il Consiglio Nazionale Forense ha approvato il nuovo Codice deontologico, il quale all’art. 17 precisa che “e’ consentito all’avvocato dare informazioni sulla propria attivita’ professionale, secondo correttezza e verita’, nel rispetto della dignita’ e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza. I – L’informazione puo’ essere data attraverso opuscoli, carta da lettere, rubriche professionali e telefoniche, repertori, reti telematiche, anche a diffusione internazionale……” Nonostante la norma appaia piu’ esaustiva della precedente prevedendo ampiamente la possibilita’ di dare informazioni sulla propria attivita’ professionale on line, permangono ancora molti dubbi sulla reale portata della disposizione e su molti aspetti collegati alla presenza in rete degli studi legali.

Innanzitutto, alla luce dell’art. 17 del Codice deontologico bisogna tenere ben distinti i due concetti di pubblicita’ (non consentita) ed informazioni (consentite) e cio’ che preoccupa non e’ tanto la definizione, piuttosto chiara, contenuta nel D.lgs. n. 74 del 25/01/92 in tema di pubblicita’ (“qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attivita’ commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi”), ma quella sicuramente piu’ equivoca elaborata dal Giuri’ della Autodisciplina Pubblicitaria che per pubblicita’ intende ogni forma di relazione comunicativa intrattenuta dall’impresa con il mercato per cui deve considerarsi pubblicita’ anche ogni comunicazione che sia di supporto, in modo intenzionale ed interessato, allo sviluppo di un’attivita’ economica.
La fortuna e’ che almeno da un punto di vista soggettivo si parla specificamente di impresa, perche’ altrimenti una definizione cosi’ ampia di pubblicita’ lascerebbe pochi spazi all’informazione. Appare comunque evidente che qualora uno studio legale si limiti a descrivere il proprio campo di interesse oltre che alle solite informazioni di carattere soggettivo e logistico (composizione, sede, specializzazioni) non sussistano dubbi sulla legittimita’ della comunicazione.
Alcuni, pero’, hanno sollevato anche dubbi sulla legittimita’ della scelta di un’estensione .com al dominio di uno studio legale in quanto la dottrina tecnica e’ unanime nel ritenere che il gTLD .com serve ad identificare un sito con contenuto prevalentemente commerciale.

E’ chiaro che l’esercizio della professione legale non e’ in alcun modo assimilabile a concetti di natura commerciale e d’altro canto la stessa legge professionale forense considera incompatibile con la professione l’esercizio di un’attivita’ commerciale.
Molti pero’ ritengono che il ricorso al dominio .com sia giustificato dalla possibilita’ di ottenere una protezione piu’ ampia rispetto a quella ottenibile con il dominio .it e quindi con la RA italiana. Difatti, al fine di registrare un dominio con un gTLD .com e’ necessario rivolgersi al famoso ente statunitense preposto a livello internazionale all’assegnazione e gestione dei domini e degli indirizzi IP denominato ICANN.
Onestamente ritengo tali dissertazioni futili e devianti e cio’ principalmente per due ordini di motivi: innanzitutto, ai nostri fini, cio’ che conta e’ il contenuto del sito e non certo l’estensione utilizzata per il relativo nome a dominio (se ad esempio uno studio legale fa uso di un gTLD .it e poi pubblicizza la propria attivita’ alla stessa stregua di un’attivita’ commerciale appare evidente l’abuso, che non puo’ riscontrarsi nello studio legale che pur facendo ricorso all’estensione .com si limita a fornire correttamente informazioni sulla propria attivita’) ed inoltre, per quanto possa essere rilevante la presenza in rete, il prestigio e l’importanza di uno studio legale non dipende certo dal gTLD utilizzato, ma da ben altri fattori quali la competenza, la professionalita’ e l’esperienza.

Comunque a titolo di cronaca si segnala che gia’ dal 26 novembre 2000, sono stati approvati dall’ICANN nuovi gTLD (anche se poi realmente introdotti nel 2002), tra cui il .pro per i professionisti.
In questo modo non si porrebbero piu’ dubbi sulla legittimita’ dell’utilizzo del gTLD .com per gli studi professionali, ma bisogna riconoscere che il dominio .pro fino ad adesso e’ rimasto sostanzialmente inutilizzato ed onestamente non sara’ facile convincere un professionista che gia’ e’ presente in rete, magari da tempo, con l’estensione .com cambiare gTLD e cio’ per un evidente motivo di opportunita’: il TLD .com e’ comunque molto piu’ diffuso e offre un maggior grado di tutela rispetto a registrazioni affini.
Non migliora di certo le cose anche la strana politica del registrant ufficiale dell’estensione .pro e cioe’ la RegistryPro che fino al primo giugno 2003 consente la registrazione a tutti coloro che detengono un trademark, mentre successivamente a tale data potranno registrarsi solo i professionisti americani.

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