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La rivincita del commercio elettronico a stelle e strisce.

12 Maggio 2003 Commenta

Secondo gli analisti a spingere la ripresa e’ la convinzione che su Internet si facciano buoni affari e questo finalmente i commercianti lo hanno compreso: secondo una recentissima stima di Forrester Research, negli Usa e’ cresciuto notevolmente negli ultimi tempi l’uso di Internet per fare shopping e difatti nel primo trimestre del 2003, le vendite on line al dettaglio hanno generato un fatturato di 24 miliardi di dollari, in crescita del 20% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
La progressione – che dovrebbe attestarsi al 25% per l’intero anno – stupisce ancora di piu’ se si pensa che mai come quest’anno gli americani si sono dichiarati scettici riguardo la sicurezza degli acquisti in Rete. Molte aziende hanno prolungato il normale periodo di sconti praticato durante i periodi festivi e hanno annullato le spese di spedizione, seguendo l’esempio di Amazon.com.  Inoltre, secondo le stime di Nielsen NetRatings, le 200 maggiori aziende di advertising on line hanno acquistato nel primo trimestre 71 miliardi di spazi pubblicitari, contro i 45 miliardi dello stesso periodo del 2002.

Nonostante le perplessita’ di molti, era nell’aria questa ripresa dell’e-commerce negli Usa e secondo gli analisti a spingere la ripresa e’ la convinzione che su Internet si facciano dei buoni affari e questo finalmente i commercianti lo hanno compreso.
Ma non si puo’ essere ancora del tutto tranquilli in quanto sebbene la inimitabile innovativita’ del sistema economico statunitense e l’instancabile impegno del governo federale costituiscano il fondamento per lo sviluppo della totalita’ delle applicazioni elettroniche commerciali, gli individui e le aziende continuano a nutrire copiose preoccupazioni circa l’utilizzo della rete per realizzare le attivita’ di acquisto e di vendita tradizionali.
I primi avvertono insolute le tematiche della sicurezza delle transazioni on-line e la privatezza della corrispondenza elettronica, mentre le imprese scolpiscono tre categorie di inibitori alla adozione estesa del commercio elettronico: la mancanza di un ordinamento giuridico sensibile alle problematiche della contrattazione in rete, la possibilita’ che i governi tassino eccessivamente il settore, l’incertezza circa la affidabilita’, sicurezza e performance di Internet.
Perche’ gli operatori economici adottino su larga scala l’utilizzo della rete per comunicare con i consumatori e i clienti, sono necessari meccanismi che garantiscano la sicurezza della identita’ delle parti contraenti e l’assoluta consapevolezza della produzione di effetti obbligatori di qualsiasi accordo stipulato elettronicamente.

Il governo federale statunitense sostiene la pianificazione e lo sviluppo di un contesto legale uniforme a livello nazionale e globale per riconoscere, facilitare e promuovere le transazioni elettroniche internazionalmente: all’uopo lo US Federal Government ha collaborato con l’UNCITRAL per la produzione di un modello di legge uniforme che consenta l’uso dei contratti internazionali nel commercio elettronico, e dispone, di concerto con la Camera di Commercio Internazionale, la creazione di un codice commerciale uniforme valido per le contrattazioni su rete aperta. (Si ricorda, difatti, che ormai la legislazione statunitense in tema di e-commerce si sostanzia fondamentalmente in tre documenti legislativi di primaria importanza e cioe’ l’Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA), l’Uniform Electronic Transaction Act (UETA), e l’Electronic Signatures in Global and National Commerce Act).
Le aziende generalmente trasmettono, nello svolgimento della attivita’ caratteristica, informazioni riservate per le quali la segretezza e la inalterabilita’ della comunicazione divengono imprescindibili: l’impianto governativo statunitense e’ da molti anni promesso alla implementazione di soluzioni innovative volte all’incremento della sicurezza delle reti aperte: le tecnologie di crittografia, la firma digitale e la certificazione elettronica sono traguardi da ascriversi interamente alla illuminata attivita’ delle agenzie governative e della grandi imprese americane.

L’amministrazione americana e’ fermamente convinta che nessuna attivita’ impositiva discriminatoria debba gravare sul commercio elettronico, cosi’ come nessun tipo di barriera tariffaria o non tariffaria deve essere elevata nei confronti degli scambi commerciali elettronici, nel completo rispetto dei principi di tassazione internazionale.
Gli indirizzi presidenziali premono verso la creazione di un mercato elettronico globale i cui codici etici e di comportamento debbono essere stabiliti dal potere negoziale delle parti coinvolte, piuttosto che da interventi normativi del legislatore, la cui visione potrebbe risultare eccessivamente prudente e finanche lesiva del principio di libera iniziativa economica.
La maggior parte degli acquisti statunitensi basati su Internet, sono realizzati attraverso carte di credito e l’invio di informazioni su modulistica predisposta dal venditore e trasmessagli elettronicamente: sebbene i consumatori siano ben disposti a rilasciare gli estremi identificativi delle carte di credito quando si avvalgano dei tradizionali metodi di comunicazione, essi sono restii a concederli on-line.

Questo atteggiamento riluttante e’ spesso riconosciuto, come la principale barriera all’adozione diffusa del commercio elettronico, tuttavia i venditori on-line nordamericani ritengono l’ostacolo rimovibile nel prossimo futuro, quando una sufficiente massa critica di consumatori si rivolgera’ preferenzialmente verso il mercato elettronico.

La tutela della privacy e della segretezza delle informazioni dei consumatori on-line, e’ demandata “all’operare di codici di condotta autodeterminati dalla comunita’ virtuale, seppure il governo americano predisponga misure adeguate affinche’ gli utenti possano liberamente scegliere di trasmettere le informazioni personali”, il cui trattamento, volto unicamente al miglioramento delle iniziative promozionali aziendali, garantisca l’accesso incondizionato della clientela censita, per il compimento di attivita’ di correzione o emendazione della informativa raccolta.
Lo stato dell’Utah e’ stato il primo paese ad aver sancito per legge il valore della firma digitale ed il suo ordinamento giuridico prevede, percio’, consolidate pratiche circa la identificazione e la estensione delle responsabilita’ in occasione di frodi o di errori intervenuti nella transazione elettronica.
La legislazione statunitense, ancorche’ ascriva al libero operare delle regole di mercato la disciplina del commercio elettronico, ha evidenziato nel tempo significative differenze tra i vari stati federali: fino al 1997, trentanove Stati hanno introdotto norme direttamente o indirettamente riguardanti il complesso delle attivita’ elettroniche commerciali.
Gli orientamenti normativi degli stati federali statunitensi si sono ispirati sostanzialmente a tre modelli:
Modello integrale: tutte le comunicazioni elettroniche sono disciplinate dalla normazione dello stato federale, il  quale predispone obblighi e standard circa i compiti  e le responsabilita’ delle Autorita’ di Certificazione (CA) e dei loro iscritti, le tecnologie di crittografia, gli effetti giuridici dei contratti elettronici e il valore della firma digitale.
Il legislatore si preoccupa non soltanto di statuire la validita’ giuridica del documento elettronico in genere, ma, preoccupandosi di regolamentarne l’uso, cerca di antivedere il tipo di documento e di infrastruttura usata per introdurlo nella pratica commerciale. Ne sanziona non solo la validita’ ma stabilisce le caratteristiche tecniche dello stesso e, soprattutto dell’infrastruttura all’interno della quale esso sara’ utilizzato.

L’esempio piu’ celebre “di un simile modello e’ il Digital Signature Act dell’Utah, stato pioniere nella legislazione sul commercio elettronico e che ha influenzato la gran parte degli ordinamenti giuridici degli altri Paesi della federazione, ispirando le stesse direttive della Science and Technology Section dell’American Bar Association, l’associazione che raggruppa quasi un milione di avvocati statunitensi, in materia di firma digitale.”
Modello parziale: la legiferazione della autorita’ governativa competente, si limita a disciplinare esclusivamente alcuni aspetti del mercato elettronico. Spesso la attivita’ normativa interessa i rapporti Public Agencies to citizens, predisponendo regole per la sicurezza degli archivi elettronici anagrafici, o contenuti minimi delle comunicazioni governative e dei certificati di natura pubblica.
Modello minimalista: sebbene l’intervento legislativo si estenda, come nel modello integrale, all’intero complesso delle categorie di comunicazione elettronica, esso e’ assolutamente neutrale rispetto alle tecnologie adottate e si occupa esclusivamente di indicare i requisiti necessari per la validita’ legale delle firme e degli atti elettronici. Il legislatore statuisce, in generale, la validita’ del documento steso su supporto diverso da quello cartaceo tradizionale e con linguaggio diverso da quello alfabetico naturale, senza preoccuparsi di abrogare le singole norme precedenti che eventualmente facciano riferimento al tradizionale documento cartaceo.
L’applicazione maggiormente compiuta del modello minimalista e’ il Masachuttes Electronic Records and Signature Act del novembre 1997: “il suo obiettivo e’ ridotto alla eliminazione di ogni ostacolo allo stabilirsi di rapporti elettronici tra le aziende e tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini.”

Il modello integrale presenta difficolta’ di applicazione qualora il legislatore, indicando o imponendo le direzioni di sviluppo del commercio elettronico locale, privilegi un approccio volto a costruire modelli di contrattazione e legami elettronici ispirati da astratti criteri giuridici piuttosto che dalle reali esigenze commerciali e aziendali.
Il modello minimalista, tuttavia, non offre adeguate garanzie per sensibilizzare imprese e consumatori a sfruttare le potenzialita’ del commercio elettronico ed espone eccessivamente le stesse Autorita’ di Certificazione ai rischi originati dagli errori di trasmissione o dalle attivita’ di frode in rete.
Il libero operare delle regole di mercato ha indubbiamente consentito il rapido decollo del commercio elettronico oltreoceano, ma anche provocato una accentuata frammentazione di criteri e standard nei sistemi di transazione commerciale in rete.

L’esigenza di normalizzazione delle regole, riguarda molteplici aspetti: il dialogo tra le diverse piattaforme tecnologiche per gli acquisti on-line, i meccanismi di identificazione delle parti, le modalita’ e i circuiti di pagamento.
Le relazioni business-to-business tra le grandi imprese dispongono di canali privilegiati e sicuri, non necessitano dispositivi e procedure di salvaguardia della sicurezza, generalmente essendo sufficiente la autoidentificazione o la garanzia dell’istituto finanziario di clearing.
Al contrario, i rapporti con il pubblico richiedono modalita’ e canali di pagamento elettronico sufficientemente estesi e standardizzati, nonche’ meccanismi di identificazione semplici e rapidi, ovvero strutture che utilizzino la moneta elettronica senza necessita’ di aggiornamento.

In mancanza di criteri consolidati, i circuiti di identificazione e di pagamento elettronico sono stati sviluppati atomisticamente dalle aziende on-line maggiormente innovative spinte dalla necessita’ di offrire alla clientela, la possibilita’ di completare l’intera transazione commerciale in rete.

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