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Le nuove armi dell’industria musicale contro la pirateria on line.

10 Maggio 2003 Commenta

G. Cavaliere, Milano – Intervista incrociata a Angelo Della Valle, Vice Direttore Generale SIAE, e Enzo Mazza, Presidente Federazione contro la Pirateria Musicale: il recepimento in Italia della direttiva 2001/29/CE e’ stato l’oggetto del convegno svolto a Milano lo scorso 8 maggio dal titolo: “L’industria musicale e le nuove normative europee in materia di diritti d’autore e diritti connessi”. Quali sono dunque le nuove “armi” dell’industria musicale?


Fondamentalmente sono di due tipologie.
La prima concerne la nuova disciplina del diritto d’autore che tiene conto delle esigenze di tutti gli operatori del settore, sorte in seguito allo sviluppo delle nuove tecnologie (vedi Internet); la seconda riguarda in particolare tutto l’impianto sanzionatorio (amministrativo e penale) che e’ stato aggiornato con il nuovo d. lgs. 68/03.
Questo e’ cio’ che e’ emerso dal Convegno milanese, voluto e organizzato dalle piu’ importanti organizzazioni di tutela della musica italiana: FPM (Federazione contro la Pirateria Musicale); SCF (Societa’ Consortile Fonografici per azioni); FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana).
I lavori della giornata (moderati da Fernanda Roggero, Capo redattore rapporti speciali – Il Sole 24 Ore) hanno visto il susseguirsi dei pregevoli interventi di Olivia Regnier (IFPI – European Regional Counsel) e del prof. Paolo Auteri (ordinario di Diritto Industriale all’Universita’ di Pavia). Sono state illustrate alcune delle piu’ importanti modifiche introdotte dal d. lgs. all’interno della (ormai vetusta) legge 633/41: in particolare, la protezione delle misure tecnologiche, le eccezioni al diritto esclusivo di riproduzione in capo ai titolari dei diritti d’autore, l’introduzione del nuovo diritto esclusivo di comunicazione al pubblico, ecc.
Riguardo a quest’ultima tipologia di diritti esclusivi, si porrebbe un paradossale problema di tutela del diritto d’autore. Infatti, secondo un’interpretazione a contrario data di questo nuovo diritto, sarebbe lecito consentire che, per esempio, un utente possa scambiare file musicali con un proprio parente, senza la minima autorizzazione del titolare dei diritti d’autore sull’opera. Si giunge a questa conclusione, considerando che la comunicazione fra privati non rientra nel diritto esclusivo di comunicazione al pubblico e di conseguenza esso non sarebbe vietato dalla normativa.
Comunque, e’ opportuno precisare che la riproduzione lecita, consentita secondo queste prime valutazioni, sarebbe solamente quella temporanea (e cioe’ quella tecnicamente necessaria a fruire dell’opera, esentata ai sensi del nuovo art. 68-bis della legge 633/41), essendo vietata (perche’ non autorizzata dal titolare) quella permanente.

Fra le nuove problematiche e i nuovi diritti introdotti dalla direttiva 2001/29/CE, si e’ giunti poi al momento piu’ interessante della giornata, con la Tavola Rotonda delle piu’ importanti associazioni del settore: AFI (Associazione dei Fonografi Italiani), rappresentata da Giorgio Campiglio, Direttore degli affari legali; FEM (Federazione Editori Musicali), rappresentata da Antonio Marrapodi, Presidente; FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana), rappresentata da Alberto Pojaghi, Presidente; FPM (Federazione contro la Pirateria Musicale), rappresentata da Enzo Mazza, Presidente; IMAIE (Istituto per i diritti degli Artisti Interpreti Esecutori), rappresentato da Otello Angeli, Vice Presidente; SCF (Societa’ Consortile Fonografici per azioni), rappresentata da Gianluigi Chiodaroli, Presiedente; SIAE, rappresentata da Angelo Della Valle, Vide Direttore Generale. Durante questo incontro sono emerse le paure, le aspettative e le potenzialita’ connesse all’entrata in vigore della nuova disciplina del diritto d’autore.
I pirati musicali, dunque, hanno davvero le ore contate?


Le paure sono strettamente legate alla preoccupante crisi del settore musicale, statisticamente collegata all’incremento dell’illecito scambio di brani musicali via Internet o alla vendita di cd contraffatti (come hanno sottolineato Otello Angeli, Giorgio Campiglio e Antonio Marrapodi). Le aspettative sono quelle di registrare – in un vicinissimo futuro – una progressiva eliminazione della pirateria, per rilanciare il settore gravemente colpito e favorire nuovi modello di business che aumentino le risorse e economiche dell’industria musicale. Le potenzialita’, infine, sono costituite dalle nuove “armi” (amministrative e penali) di cui la disciplina del diritto d’autore e’ stata dotata.
Ho scambiato qualche battuta con Angelo Della Valle e Enzo Mazza.

StudioCelentano.it: Dott. Della Valle, come mai, secondo Lei, la direttiva 2001/29/CE e’ stata recepita ancora soltanto da Grecia e Danimarca, oltre che dall’Italia?
Negli altri Paesi europei, infatti, il problema della tutela del diritto d’autore e’ ugualmente sentito, allora perche’ ancora cosi’ tanto ritardo?


S.I.A.E.: Fondamentalmente e’ un problema di organizzazione fra tutti i Paesi europei nella fase del recepimento delle direttive.
Sara’ sicuramente questione di poco tempo e cosi’ gradualmente tutta l’Europa potra’ vantare una delle piu’ avanzate legislazioni al mondo sul diritto d’autore.

StudioCelentano.it: In maniera ironica, allora, si puo’ dire che in Italia il fenomeno della pirateria e’ talmente elevato da costringere il legislatore ad attuare tutte le normative necessarie per la sua eliminazione?

S.I.A.E.: Bhe’, effettivamente in Italia non si puo’ negare che questo fenomeno sia uno dei piu’ radicati e diffusi nell’ambito del territorio europeo.
Disponiamo, infatti, di dati molto precisi che lo dimostrano. Cerchiamo pertanto, in collaborazione anche con la Guardia di Finanza, di combattere il piu’ possibile ogni forma di violazione nel nostro Paese del diritto d’autore.


StudioCelentano.it: Le pene introdotte e/o modificate da questa direttiva e dalla nostra legislazione di recepimento sono davvero consistenti, ma il fenomeno della generalizzata pirateria e’ ancora in aumento.
Non pensa anche Lei che si debba registrare una sorta di “sconfitta” della politica legislativa europea? O, meglio, una “depenalizzazione sociale” dei reati connessi alle violazioni del diritto d’autore?

S.I.A.E.: Ritengo che si debba trovare un equilibrio fra le esigenze di tutti gli operatori del settore: dagli artisti fino agli utenti finali delle opere dell’ingegno.
Pertanto, le norme penali devono insegnare a tutti che e’ necessario tenere comportamenti leciti, in modo tale che si sviluppi una sorta di circolo virtuoso col quale si possa sconfiggere la pirateria.


StudioCelentano.it: Dott. Mazza, come giudicate Voi di FPM la campagna di lotta alla pirateria indetta dalle organizzazioni americane dei produttori musicali nei confronti di tutti gli utenti di programmi quali ICQ, ammonendoli dei possibili risvolti negativi dell’uso del file sharing?

F.P.M.:  Non devono essere in alcun modo viste come forme di “tirannia” nei confronti dei navigatori.
Si tratta esclusivamente di una istigazione alla liceita’, che si rende necessario svolgere in quelle forme a causa della enorme estensione del fenomeno della pirateria.
Noi, come FPM, d’altro canto siamo impegnati in una importante campagna contro le violazioni del copyright: essa consiste nell’invio di numerose e-mail di ammonimento agli ISP che permettono – attraverso le proprie strutture informatiche – un continuo scambio di materiale illegalmente riprodotto.
Sia chiaro, pero’, che quello che vogliamo ottenere e’ la collaborazione degli ISP e non imporre loro un controllo sul materiale che circola attraverso le loro reti.


StudioCelentano.it: Qual e’ la Vostra opinione in merito alla innegabile contraddizione della legge di recepimento, secondo cui e’ possibile fare una copia personale di un’opera, ma tenendo conto delle misure tecnologiche eventualmente presenti (che non possono essere pertanto violate)?

F.P.M.:  Bhe’, sicuramente le “maglie” della nuova normativa dovevano contemperare esigenze differenti. D’altra parte, comunque, la nuova disciplina non vieta in alcun modo di creare una copia personale “analogica” di quell’opera digitale protetta da misure tecnologiche.
Questo e’ gia’ un passo in avanti rispetto alla precedente normativa.


StudioCelentano.it: In riferimento alle misure tecnologiche, ritiene che queste, cosi’ come definite dalla direttiva, debbano essere disciplinate meglio da parte del legislatore?
Infatti, molte volte tali tecnologie hanno finito per complicare la vita degli utenti, rendendo loro impossibile anche ascoltare un cd in auto (si veda il recente caso della Citroen).

F.P.M.: Non credo che il legislatore si debba interessare di questo aspetto.
Esistono gia’, infatti, norme precise circa la garanzia per vizi all’interno delle norme civilistiche.
Bisognera’, pertanto, esperire le azioni gia’ previste in tutta Europa (e non solo) per garantire il consumatore nei confronti dei produttori.

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