Tra 60 giorni la Fondazione Meucci; Cosa cambiera’ per i domini.it?
Roma – Si occupera’ di stabilire le regole per la gestione dei domini .it e potra’, tra l’altro, intervenire nelle dispute relative all’assegnazione dei relativi nomi di dominio. Il Ministero delle Comunicazioni sta varando, appunto, un progetto che consiste nella creazione di un nuovo organismo denominato “Fondazione Meucci†e conta di poter dare il via alla Fondazione entro l’avvio del semestre di presidenza italiana dell’Unione europea.
In particolare sembra che il nuovo organismo avra’ competenze nella gestione delle regole e dei domini, accorpando alcune delle funzioni attualmente svolte dalla Naming Authority Italiana e dalla Registration Authority Italiana. Il provvedimento per la nascita della Fondazione Meucci e’ attualmente allo studio degli uffici legislativi dei gabinetti del Ministero per l’Innovazione e di quello dell’Istruzione, Universita’ e Ricerca.
Secondo quanto si e’ appreso, la Fondazione sara’ costituita da un consiglio di amministrazione composto da sette membri a maggioranza nominati dal governo e da un comitato tecnico, di 15 persone, che invece vedra’ rappresentato il mondo della ricerca e del pianeta Internet (provider, operatori e “manteinerâ€).
Il Cda, che dovrebbe esprimere al suo interno il Presidente della stessa Fondazione, si occupera’ della gestione amministrativa del nuovo soggetto, mentre il comitato tecnico scrivera’ le regole per l’assegnazione dei domini e la gestione dei server. La Fondazione, che dovrebbe avere sede a Roma, non godra’ di un finanziamento specifico, ma si autofinanziera’ tramite la gestione dei contributi derivanti dalla registrazione dei domini Internet.
Annunciata piu’ volte poco tempo fa e’ ritornata in auge fortemente in questi ultimi tempi l’idea del Ministero delle Comunicazioni relativa alla costituzione di un nuovo organismo di gestione dei domini .it il quale, dalle notizie piuttosto confuse ed orientative diffuse in materia, si e’ avuto modo capire avra’ una corposa rappresentanza sia politica che tecnica.
Come e’ noto la procedura per la registrazione di un nome a dominio .it e’ disciplinata nel nostro ordinamento dalle Regole di Naming (v.3.9) e piu’ in particolare dall’attuale versione 3.8 delle Procedure Tecniche di Registrazione dettate dalla Naming Authority Italiana (il quale e’ l’organismo che stabilisce le procedure operative ed il regolamento in base al quale viene effettuata la registrazione dei nomi a dominio sotto il ccTLD it).
La Registration Authority Italiana e’ invece l’organismo responsabile dell’assegnazione dei nomi a dominio e della gestione dei registri e del nameserver primario per il ccTLD it.
Il sistema di assegnazione dei “domain names” si regge su due principi fondamentali:
a) p. dell’”unicita’” del nome a dominio, nel senso che non possono esistere due indirizzi Internet identici, ossia due indirizzi col medesimo SLD;
b) p. del “first come, first served”: il nome a dominio viene assegnato al primo richiedente, senza che sia necessaria un’indagine di merito volta ad appurare se il registrante abbia o no un effettivo titolo a vedersi assegnato il dominio da lui prescelto. Un criterio, insomma, di mera priorita’ cronologica, con il risultato – di grande rilievo pratico – che chiunque puo’ registrare come proprio nome di dominio un marchio altrui, escludendo cosi’ qualunque altra persona dall’uso del medesimo sulla rete.
Il principio del first come, first served, (divenuto efficace in Italia per il ccTLD “.it†dal 16 dicembre 1999) pur essendo se vogliamo in linea con le esigenze di autonomia, liberta’ proprie di Internet e’ molto contestato per il suo carattere eccessivamente “liberale†che puo’ portare a delle situazioni paradossali come quella di un’ azienda leader in un determinato settore impossibilitata ad utilizzare il proprio marchio su Internet, in quanto l’equivalente nome di dominio risulta gia’ registrato da terzi (domain grabbing). Situazioni del genere si sono verificate diverse volte negli Stati Uniti ed anche in Italia costringendo i titolari del marchio a notevoli esborsi di denaro.
Ormai, con la diffusione dell’e-commerce, l’uso commerciale dei domain names solleva il problema della interferenza con i segni distintivi dell’impresa; infatti i domain names talora coincidono con marchi o altri segni distintivi altrui, o comunque presentano elementi di somiglianza con questi ultimi.
Da un punto di vista tecnico, per la verita’, un nome a dominio non e’ altro che un codice di identificazione che rende individuabile e raggiungibile un computer che si allaccia alla Rete. Questo codice e’ determinato secondo norme specifiche stabilite dal TCP Internet Protocol ed e’ formato da un numero suddiviso in gruppi di cifre ognuno delle quali ha una propria funzione. Al numero corrisponde un solo computer in tutto il mondo. Naturalmente, l’impiego di siffatti numeri risulterebbe di lettura scomoda e complicata per cui gli stessi sono sostituiti da indirizzi nominativi chiamati appunto DNS (Domain Names System). Tali indirizzi consentono di localizzare il relativo server sia con un criterio geografico (“it†per l’Italia, “uk†per il Regno Unito, ecc.), sia con riferimento all’attivita’ svolta (.com per le attivita’ commerciali, .edu per le universita’ e le scuole, .gov per gli organismi governativi, ecc.).
Sulla scorta di tale interpretazione, per la verita’ tecnicamente ineccepibile, si e’ sviluppato un filone giurisprudenziale, specialmente, toscano, che, considerando prevalente l’aspetto tecnico-funzionale del nome di dominio nonche’ la sua stessa natura informatica, si e’ posto in netto contrasto con l’orientamento divenuto ormai prevalente degli altri Tribunali italiani che invece hanno costantemente ritenuto tutelabile il nome di dominio alla stessa stregua del marchio o degli altri segni distintivi.
Costituisce, difatti, principio ormai consolidato che per la sua capacita’ di identificare l’utilizzatore del sito web ed i servizi di varia natura da essi offerti al pubblico, il domain name assume le caratteristiche e la funzione di un vero e proprio segno distintivo, che puo’ dar luogo a problemi sul piano della tutela della proprieta’ intellettuale, potendosi verificare casi di confusione con i segni distintivi di altre imprese, anche non presenti sulla rete Internet.
In considerazione, quindi, delle frequenti dispute collegate a presunte illegittime registrazioni di nomi a dominio, il nostro ordinamento allo stato attuale prevede tre rimedi:
1. il primo e’ quello di rivolgersi al giudice ordinario il quale tendera’ ad accertare nel merito l’esistenza di un diritto esclusivo della parte attrice al nome di dominio contestato.
Questo rimedio presenta molti aspetti dubbi quali i tempi molto lunghi che impediscono, quindi, anche facendo ricorso alla tutela cautelare, un’immediata soddisfazione delle pretese del ricorrente, anche se questi ha ragione; i costi sicuramente elevati; le decisioni spesso discordanti fra i vari Tribunali, poiche’ mancando una disciplina legale tipica per i nomi a dominio, ogni Tribunale, come si e’ visto, segue un ragionamento logico individuale associando il nome di dominio o ad un marchio, o ad un’insegna, oppure considerando il nome di dominio un mero indirizzo che nulla ha a che vedere con un segno distintivo (vedasi ordinanza del Tribunale di Firenze datata 29 giugno 2000); la limitata conoscenza da parte dell’organo giudicante delle problematiche specifiche di Internet.
2. il secondo rimedio e’ il giudizio arbitrale di cui all’art. 15 delle Regole di Naming.
Chi vuole farsi assegnare un dominio deve sottoscrivere una lettera di responsabilita’ diretta alla RA nella quale tra l’altro puo’ accettare la cd. clausola arbitrale, che comporta la devoluzione di eventuali controversie ad un collegio a15.33 02/05/2003rbitrale denominato Comitato di arbitrazione.
Il giudizio arbitrale e’ chiaramente un giudizio secondo equita’ e presenta indubbi vantaggi quali la specifica competenza dell’arbitro, i tempi molto brevi (90 giorni), la rapida esecuzione (entro 5 giorni) da parte della RA delle decisioni dei collegi arbitrali. Tra gli svantaggi si annoverano i costi sostenuti ed il fatto che la clausola compromissoria deve comunque essere accettata da entrambe le parti.
3. Il terzo rimedio (molto diffuso negli ultimissimi tempi) e’ la procedura amministrativa di riassegnazione dei nomi a dominio prevista dall’art. 16 delle Regole di Naming che permette, a chi lamenta l’altrui illegittima registrazione di un nome a dominio a proprio danno, di ottenere un provvedimento di trasferimento a proprio favore del nome a dominio stesso, attraverso l’accertamento dell’esistenza di alcune condizioni dettate dall’art. 16.6 delle Regole di Naming.
Tale procedura, ispirata all’analoga procedura adottata dall’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), e’ stata introdotta dalla Naming Authority Italiana in data 28/7/2000. I vantaggi di tale procedura sono i tempi molto rapidi (max 60 giorni dal reclamo per ottenere una decisione), i costi molto contenuti e principalmente la possibilita’ di combattere efficacemente la pratica illegittima del domain grabbing ottenendo un immediato trasferimento a proprio favore del nome di dominio contestato.
Il limite fondamentale di tale procedura e’ rappresentato dalla possibilita’ offerta alle parti di attivare, durante la pendenza della stessa un ordinario giudizio di cognizione ovvero un giudizio arbitrale in merito alla titolarita’ del dominio contestato. In tali casi la procedura di riassegnazione si estinguera’ automaticamente. Del resto anche successivamente all’esito della procedura in esame la parte soccombente potrebbe rivolgersi ad un giudice ordinario rendendo vana la decisione dei saggi.
Un ulteriore limite della procedura di riassegnazione e’ quello di aver per oggetto esclusivamente nomi a dominio registrati sotto il TLD “.it” con conseguente esclusione di tutti gli altri domini registrati sotto diversi TLD.
L’avvento, quindi, di questo nuovo organismo potra’ sicuramente favorire l’introduzione di nuove regole che andranno ad integrare e modificare quelle sopra richiamate e si spera riuscira’ a mettere ordine in una materia come quella dei nomi a dominio attualmente ancora molto incerta (e del resto quanto detto in precedenza ne rappresenta un’ampia dimostrazione) ed intanto ormai particolarmente rilevante e destinata ad assumere sempre maggiore importanza.
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