Disabili e media: Barriere comunicative o nuove opportunita’?
E. Quagliato, Roma – Dignita’, riservatezza, soggetti deboli: l’intervento di Stefano Rodota’ al Convegno di studio “Persone con disabilita’ e media – Barriere comunicative o nuove opportunita’?â€
(ConsumerLaw) “La vita sta cercando di riprendersi il dirittoâ€. Cosi’ ha esordito Stefano Rodota’, intervenendo al Convegno di Studio “Persone con disabilita’ e media – Barriere comunicative o nuove opportunita’?†tenutosi presso la Camera dei Deputati lo scorso 25 giugno.
Il Garante per la protezione dei dai personali ha affrontato, con la puntualita’ con gli e’ congeniale, gli aspetti salienti del rapporto intercorrente tra dignita’, liberta’, riservatezza e soggetti deboli.
Se il codice civile distingueva tra soggetti “capaci†e soggetti “incapaciâ€, soffermandosi sulle loro caratteristiche e capacita’ di concludere transazioni economiche, “allontanando la vitaâ€, oggi questa distinzione tende ad essere superata in virtu’ di nuovi valori riconosciuti all’individuo in quanto tale, poiche’ “la vita e’ un movimento irregolare e multiforme†(Montaigne).
“La nostra Costituzione†– afferma Rodota’ – “e’ l’unica in Europa che utilizza il termine ‘esistenza’, all’articolo 36: ‘il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantita’ e qualita’ del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se’ e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa’â€.
Tuttavia la liberta’ e dignita’ della esistenza non possono essere circoscritte alla tutela del cittadino lavoratore in senso stretto, ma devono necessariamente estendersi a tutta la collettivita’, sulla base del dettato degli articoli 1 e 3 della Costituzione che sottolineano come la Repubblica italiana, democratica e fondata sul lavoro, “ha il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la liberta’ e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica economica e socialeâ€, in una parola, alla vita pubblica.
Una esistenza libera e dignitosa e’ quindi un parametro di riferimento per la complessita’ dei cittadini ed infatti anche la Carta dei diritti fondamentali si apre con il riferimento alla dignita’ della persona nelle relazioni sociali, richiamando il divieto di discriminazione (articolo 21) ed i soggetti deboli: disabili (articolo 26), bambini (articolo 24) ed anziani (articolo 25).
Non si ha piu’ una distinzione in base alle “capacita’†delle persone, ma l’attenzione si pone ora esplicitamente sulla rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione dell’individuo.
Ma quali sono i soggetti deputati a rimuovere questi ostacoli?
Secondo Rodota’ il nuovo articolo 114 della nostra Costituzione individua esattamente tutte le amministrazioni destinatarie di tale nuovo compito: l’azione pubblica e’ fondamentale e viene ravvisata in una necessaria “amministrazione di sostegnoâ€. L’abbassamento del livello dei servizi sociali rischierebbe di contraddire il dettato costituzionale e sarebbe inammissibile una “ritirata completa†di tutti i soggetti pubblici a favore di una totale privatizzazione: “ci sono alcuni vincoli ai quali le istituzioni non possono sottrarsiâ€.
Su tale impostazione si innesta la questione della riservatezza: il “right to be let alone†e’ soltanto una precondizione ad una esistenza libera e dignitosa. Spesso siamo portati a ritenere che la tutela della riservatezza sia legata esclusivamente al mondo delle telecomunicazioni, ma non sempre e’ cosi’, perche’ in molti casi la riservatezza e’ offesa in un ambiente non connesso ai media, che ha delle ripercussioni sociali molto importanti.
La tutela della dignita’ della persona riguarda i suoi aspetti piu’ intimi e – ribadisce concludendo Rodota’ – e’ una precondizione necessaria alla liberta’ delle persone tutte: non e’ un caso che la legge n. 675/96 si apra con uno specifico riferimento a che “il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle liberta’ fondamentali, nonche’ della dignita’ delle persone fisicheâ€.
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