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Accessibilita’ anche per l’e-banking.

16 Luglio 2003 Commenta

Banca Popolare di Milano lancera’ a settembre una versione completamente accessibile del servizio di e-banking. La sfida e’ quella di riuscire ad abbattere le barriere tecnologiche che spesso impediscono di sfruttare i servizi on line. Il nuovo servizio si chiamera’ We@bank, ed il Direttore generale della banca Andrea Cardamone ha affermato che l’accessibilita’ rappresenta, ormai, un criterio progettuale ed esecutivo efficace per fornire un servizio migliore a tutte le categorie di persone.

Uno dei settori piu’ affermatisi in rete negli ultimi tempi e’ sicuramente quello relativo ai servizi finanziari, risultando molto piu’ agevole, sia per le grandi imprese che per i piccoli operatori, curare i propri rapporti bancari a distanza attraverso Internet. I vantaggi del remote banking sono indiscutibili consentendo di effettuare operazioni con immediatezza, senza i limiti degli orari degli uffici bancari e senza fastidiose file ed ottenendo l’accesso a servizi ulteriori quali mutui a condizioni piu’ vantaggiose, acquisti di titoli riservati agli operatori i rete, vendita di titoli in un unico blocco. Naturalmente la serieta’ e la delicatezza dei rapporti bancari richiede che il rapporto nasca in via preliminare da contratto scritto concluso di persona tra le parti e che il cliente sia titolare presso, la banca interessata, di un conto corrente destinato alle operazioni a distanza.  
Nell’ambito dei contratti bancari affermatisi in rete un maggior rilievo e’ stato assunto dai contratti di internet banking, i quali vengono sottoposti a differenti regole a seconda della qualita’ rivestita dal cliente; infatti se il contratto ha ad oggetto la fornitura di servizi bancari tradizionali a distanza a favore del consumatore si configura il contratto di home banking; se invece il contratto fornisce i medesimi servizi ad un’impresa si  realizza il contratto di corporate banking.
In entrambi i casi elemento necessario per la costituzione del contratto e’ il collegamento con un preesistente contratto di conto corrente, poiche’ le modalita’ aggiuntive del servizio costituiscono un ampliamento delle possibilita’ di utilizzazione del rapporto bancario tradizionale e contrattualmente vi deve essere un richiamo allo stesso; tale collegamento consente di affermare il carattere bancario in senso proprio del contratto in esame e la possibilita’ di inserirlo nell’ambito della fattispecie negoziale tradizionale.
Il contratto pertanto e’ da ritenersi regolato dalle norme del Testo Unico Bancario n. 385/93, dalle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia e dalla disciplina specifica del contratto bancario di riferimento. Sono poi da considersi regole generali applicabili anche al contratto in esame le regole fissate per la sottoscrizione del contratto e delle clausole onerose di cui all’art. 1341 2° comma c.c. e quelle relative alla tutela del consumatore prevista dagli artt. 1469-bis e ss. c.c.

In particolare, e sul punto rileva la differenza sopra evidenziata, tali regole da ultimo citate trovano piena applicazione nei contratti di home banking, le cui clausole devono essere approvate specificamente per iscritto, tenuto conto della qualita’ del cliente e salvo le nullita’ previste per le clausole abusive.
Tuttavia, si e’ affermato un orientamento secondo il quale la fornitura di servizi bancari a distanza, in alcuni casi, potrebbe essere considerata una modalita’ di svolgimento del contratto bancario di riferimento, gia’ intercorrente tra l’istituto e l’utente e per tale motivo il singolo atto di disposizione sarebbe sottoposto al principio della liberta’ di forma. La forma scritta, secondo tale impostazione, sarebbe richiesta a pena di nullita’ solo per il contratto di internet banking avente ad oggetto un rapporto che si instaura ex novo, con un semplice richiamo ad un contratto di conto corrente preesistente.
Correttamente nella prassi non si e’ dato alcun rilievo a tale orientamento e, prescindendo dal tipo di accordo tra le parti, si utilizza la forma scritta ad substantiam al fine di superare ogni questione, certamente proponibile data la particolare complessita’ della materia. Invero se da un canto l’art. 161 d.lgs.385/93, richiamando la disposizione dell’art. 4 del decreto del Ministro del Tesoro 24.4.1992, ammette la possibilita’ di deroga alla forma scritta per le operazioni ed i servizi gia’ oggetto di contratti redatti in forma scritta, occorre evidenziare che il contratto di internet banking ha una propria autonomia funzionale, consentendo di accedere a servizi diversi da quelli gia’ offerti nel rapporto bancario eventualmente preesistente, e non puo’ essere considerato semplice modalita’ operativa.
Con riguardo alla esecuzione dell’accordo, la stessa si realizza attraverso il collegamento al sito dell’istituto bancario con la possibilita’ per il cliente di accedere alle informazioni relative ai rapporti bancari di riferimento, tramite l’utilizzo di apparecchiature gia’ in possesso del cliente medesimo, che devono rispondere alle specifiche tecniche fornite dall’istituto bancario. Quest’ultimo tuttavia puo’ anche fornire un kit di collegamento alla rete Internet mediante un accordo in tal senso con un ISP.

La prassi ha instaurato un sistema di riconoscimento dell’utente tramite i parametri del codice identificativo e della password, che pero’ non hanno il medesimo valore della scrittura contrattuale. L’uso della firma digitale, che consentirebbe di assimilare l’accordo contrattuale e le operazioni conseguenti allo scritto tradizionale, non e’ allo stato attuale pienamente diffuso e soprattutto non viene utilizzato per le singole operazioni dispositive on line. Sarebbe auspicabile una maggiore estensione nell’uso di tale strumento che eliminerebbe i rischi di attivita’ abusive o truffaldine.

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