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Yahoo!: Web hosting per le PMI.

27 Luglio 2003 Commenta

Yahoo! offrira’ gratuitamente a tutte le aziende che utilizzano i propri servizi di web hosting il programma SiteBuilder. L’obiettivo e’ trovare un nuovo strumento di attrazione per le piccole imprese. Il tool presentato offre la realizzazione di siti web e completa l’offerta della societa’ per le piccole e medie imprese, al momento composta di business e-mail, registrazione domini, web hosting, servizi di e-commerce e di marketing. Con tutti questi pacchetti offerti, Yahoo! vuole realizzare infatti una sorta di one stop shop per le attivita’ on-line delle piccole e medie imprese.

Un grande portale come Yahoo! decide, quindi, di arricchire i gia’ numerosi servizi che offre nell’ambito ed anche al di fuori del web hosting, avendo di mira in particolare le piccole e medie imprese.
E’ noto che con l’avvento di Internet, sono sorte delle nuove figure contrattuali che, pur non rientrando della categoria dei contratti informatici in senso stretto, meritano un’attenta considerazione per l’indubbio carattere telematico che li contraddistingue.
Innanzitutto per potersi collegare alla rete ed usufruire dei vari servizi collegati, come la posta elettronica, il servizio ftp, l’utilizzo di spazio web, e’ necessario stipulare un accordo con un ISP (Internet Service Provider) ovvero un’azienda che possiede una connessione permanente alla rete Internet. Nasce cosi’ il contratto di accesso a Internet con il quale una parte (ISP), concede all’altra, il cliente, la connessione con Internet e fornisce ulteriori servizi verso un determinato corrispettivo. Ma il soggetto che possiede una connessione permanente alla rete Internet puo’ anche scegliere di fornire un diverso tipo di servizio ai propri clienti, consistente essenzialmente nel porre a disposizione degli stessi uno spazio virtuale dove collocare le loro pagine web. In tal caso si stipula il c.d. contratto di locazione di spazio web.
Il contenuto di tale particolare forma di locazione si e’ sviluppato nella prassi secondo due modalita’ esecutive diverse, a seconda che la fornitura del servizio di accesso sia in hosting oppure in housing.
L’accesso in hosting e’ anche definito contratto di locazione di apparecchiature informatiche in quanto l’internet provider concede l’utilizzazione di uno spazio all’interno del proprio disco rigido alle condizioni e secondo le modalita’ previste dal contratto e tra queste vi e’ la facolta’ dell’utilizzatore di accedere ai computers ed ai servizi del provider, collocati fisicamente presso lo stesso fornitore. La natura gratuita o onerosa dell’accordo di hosting implica ulteriori diversificazioni nel contenuto in quanto nel primo caso si riducono i servizi offerti e le garanzie.

Si discute se nella fattispecie negoziale in esame sia prevalente la fornitura continuativa di servizi a distanza ovvero la messa a disposizione fisica delle strutture del provider. La dottrina prevalente ritiene che, in ogni caso, e’ caratterizzante la funzione della messa a disposizione di uno spazio virtuale e delle apparecchiature per accedervi.
E’ questo il motivo per il quale l’accordo viene definito come locazione di beni mobili, denominata anche noleggio. Tuttavia la medesima dottrina osserva che il contratto di hosting presenta evidenti analogie con il contratto del leasing operativo ove si concedono in godimento dei beni mobili, intesi come apparecchiature di cui le ditte produttrici non consentono la vendita.
L’utilizzatore come corrispettivo della concessione e’ tenuto a pagare un canone relazionato al periodo di uso del bene, mentre a carico del fornitore si pongono le operazioni che attengono alla manutenzione, al controllo ed alle riparazioni del macchinario (FULVIO SARZANA DI S. IPPOLITO).
Nell’accordo di housing, invece, il provider mette in condizione il titolare del sito di connettersi alla rete telematica, ma in tal caso l’utente utilizza proprie apparecchiature e quindi e’ l’unico titolare dell’hardware e del server. Tale accordo prevede due fondamentali obblighi a carico del provider, ovvero quello di mantenere una connessione secondo le modalita’ previste dall’accordo contrattuale, che si configura come obbligazione di mezzi, e quello di custodire l’apparecchiatura di proprieta’ del titolare del sito, che si configura come obbligazione di risultato.
Non e’ semplice inquadrare il contratto in esame in uno degli schemi negoziali tipici in quanto se il primo obbligo risulta tipico del contratto di appalto di servizi (o di prestazione d’opera, se il servizio non e’ fornito da un imprenditore), il secondo e’ proprio del contratto di deposito, nel quale l’obbligazione principale e’ costituita appunto dall’obbligo di custodia e di restituzione in natura dell’oggetto della prestazione.

Orbene, al fine dell’inquadramento giuridico, si puo’ sostenere la necessita’ di valutare nei singoli accordi la prevalenza dell’uno o dell’altro obbligo ovvero, ed e’ questa la soluzione che risulta piu’ aderente alla reale natura dei contratti diffusi nella prassi, si deve ritenere che si tratti di un contratto misto, vale a dire atipico, che trova nelle clausole specifiche dell’accordo e nelle norme applicabili alle singole prestazioni la propria disciplina.

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