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Arrestato cybersqatter denunciato da Serena Grandi: Carcere per il domain grabbing?

7 Settembre 2003 Commenta

Uno dei piu’ ricercati pornosquatter Usa, John Zuccarini, 53 anni, e’ stato arrestato con l’accusa di pedofilia. L’ultimo suo trucco era quello del refuso, per indirizzare i bambini verso siti internet pornografici. Consapevole che i giovani fanno piu’ refusi degli adulti, Zuccarini aveva per esempio registrato il sito, con refuso, ‘inseyland.com.
In tutto, i domini registrati con una leggera differenza rispetto all’originale, sono stati circa 5mila. Inoltre Zuccarini, al di la’ dei refusi, e’ stato anche un abile domain grabber ed ha avuto fama in Italia quando ha registrato il nome di dominio serenagrandi.com presso la Registration Authority degli Stati Uniti Network Solutions con immediata querela dell’attrice nei suoi confronti (assistita dagli avvocati Francesco Celentano, Francesco G. Catullo e Giuseppe Cassano) per il reato di cui all’art. 595 codice penale (diffamazione a mezzo sito internet pornografico).
L’impossibilita’ di rintracciare Zuccarini ha comportato inevitabilmente sempre continui rinvii ed anzi la prossima udienza e’ stata fissata per il prossimo 30 settembre.
Chissa’ che questa notizia non apra spiragli anche per la soluzione dell’annosa vertenza italiana.

Ha legato il suo nome alle piu’ famose truffe su Internet a carattere internazionale, ma sembra che anche John Zuccarini adesso debba abbandonare la sua lucrosa e piu’ che dubbia attivita’ on line a causa di un imprevisto e pesante incidente di percorso: la pedofilia.
Quella dei refusi era una delle sue maggiori “specialita’”, secondo i dati in possesso della Federal Trade Commission (FTC) del governo statunitense, a tutt’oggi John Zuccarini ha registrato 5.500 indirizzi “sbagliati”.
A titolo esemplificativo, l’FTC cita 15 variazioni sull’indirizzo CartoonNetwork.com (cartoonnetwok.com, cartoonnetwrok.com, carttonnetwork.com ecc.) e 41 variazioni sul nome di Britney Spears. Chi ha la ventura di digitare uno di questi migliaia di indirizzi, viene bombardato da una sequenza di pop-up che reclamizzano casino’ online o siti pornografici. E’ il cosiddetto “mousetrapping”, una tecnica molto vecchia volta a scatenare l’apertura di finestre sempre nuove anche quando si cerca di chiuderle o di tornare indietro.
Questa attivita’ ha fruttato al “buon” Zuccarini un autentico patrimonio in quanto il furbo malfattore aveva individuato una delle maggiori falle della giustizia internazionale sulla proprieta’ intellettuale. La WIPO (World Intellectual Property Organization), l’organizzazione incaricata dalle Nazioni Unite di dirimere le controversie internazionali sulla proprieta’ intellettuale, infatti, a fronte di queste illegittime registrazioni, non commina sanzioni in denaro, si limita soltanto ad assegnare gli indirizzi a quelli che ritiene i legittimi proprietari.

Quando la WIPO lo chiamava a giudizio (qualche centinaio di volte l’anno), Zuccarini neanche rispondeva. Tanto era sicuro di perdere, e comunque, mentre la giustizia faceva il suo corso, lui aveva gia’ spremuto ogni centesimo di dollaro dagli indirizzi che gli venivano sottratti.
E’ chiaro che ogni tanto, specie in un’attivita’ come quella di Zuccarini, qualcosa non andava nel migliore dei modi come nel caso del giudice Berle M. Schiller della Corte distrettuale della Pennsylvania orientale, che gia’ nell’ottobre del 2000 aveva condannato Zuccarini a versare 100 mila dollari di danni per ognuno dei cinque indirizzi “sbagliati” da lui registrati sulla base del dominio ElectronicsBoutique.com e poi successivamente a seguito di una denuncia dell’FTC nella quale si chiedeva che Zuccarini restituisse tutti i soldi guadagnati grazie al mousetrapping lo ha condannato ad un maxi risarcimento di 1 milione e 800 mila dollari.
Ma trovare Zuccarini e’ sempre stato impossibile e del resto, se vogliamo, e’ giusto che un delinquente virtuale sia introvabile!!
Ma anche John prima o poi deve fare i conti con la dura realta’ terrena e difatti ha pagato caro ed amaro forse l’errore suo piu’ grande e cioe’ quello di alimentare la pedopornografia su Internet. Difatti la tecnica del refuso se adottata nei confronti di indirizzi web dedicati ai bambini diventa automaticamente pedofilia e le leggi internazionali nei confronti di questo reato non sono affatto tenere.

Come e’ noto gia’ in ambiente comunitario diversi sono i provvedimenti e le conferenze che hanno trattato il problema della pedofilia, basti pensare alla decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 gennaio 1999 che ha adottato un piano pluriennale d’azione comunitario per promuovere l’uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti, o alla risoluzione del Parlamento europeo dell’11 aprile 2000 (la quale ribadisce che il turismo sessuale che coinvolge l’infanzia e’ un reato strettamente connesso ai reati di sfruttamento sessuale dei bambini e di pornografia infantile, e allo stesso tempo chiede alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta di decisione quadro che stabilisca le regole minime comuni relative agli elementi costitutivi dei suddetti atti criminosi) oppure alla successiva decisione del Consiglio UE del 29 maggio 2000 relativa alla lotta contro la pornografia infantile su Internet che cerca di favorire la piu’ ampia e rapida cooperazione degli Stati membri per agevolare l’efficace accertamento dei reati e la relativa repressione conformemente agli accordi ed alle modalita’ vigenti (art. 2) o ancora alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere.

Si tratta di provvedimenti che contengono o sollecitano iniziative legislative volte a contrastare lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, tra cui l’adozione di definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni.
Inoltre il 22 gennaio 2001 la Commissione europea ha presentato una proposta di decisione quadro sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile che e’ divenuta proposta dello stesso Consiglio dell’Unione Europea.
In tale proposta viene precisato che lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile costituiscono gravi violazioni dei diritti dell’uomo e del diritto fondamentale di tutti i bambini ad una crescita, un’educazione ed uno sviluppo armoniosi. Nello stesso tempo si ribadisce che il fenomeno della pornografia infantile, una forma particolarmente grave di sfruttamento sessuale dei bambini, e’ in crescita e si diffonde attraverso l’uso delle nuove tecnologie e di Internet.

La materia della pornografia infantile ha ormai assunto un rilievo mondiale e lo ha dimostrato la Prima Conferenza Internazionale in America Latina sulla “Lotta alla pedopornografia su Internet” organizzata dall’ECPAT (End Child Prostitution, Pornography and Trafficking for Sexual Purposes) che e’ durata due giorni, dal 2 al 3 dicembre 2002 e che ha rappresentato un’occasione importante per costituire gruppi di lavoro e piani d’azione per contrastare la pedopornografia del Web.

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