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Acquisti Di Beni E Servizi Della P.A.: Un'Abrogazione Che Fa Tirare Il Fiato Agli Enti Locali

13 Ottobre 2003 Commenta

ROMA. E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2003 ed e’ entrato in vigore lo stesso giorno il Decreto Legge n. 269 del 30 settembre 2003 che all’art. 15 ha abrogato i commi 1 e 2 dell’art. 24 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (Finanziaria 2003) che prevedevano l’obbligo per le amministrazioni aggiudicatici, quali individuate nell’articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell’articolo 2 del decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, di ricorrere alle procedure comunitarie per l’acquisizione di beni e servizi di importo superiore ad euro 50.000, in relazione alle procedure “aperte o ristrette” (1° comma ) ad eccezione (2° comma) dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; delle pubbliche amministrazioni, nell’ipotesi in cui facciano ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A. ovvero facciano ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione; delle cooperative sociali. Il Decreto Legge n. 269/2003 pone, quindi, fine ad una vibrante ed accesa polemica sorta nell’ambito della Pubblica Amministrazione al momento dell’entrata in vigore della Finanziaria 2003. Come e’ noto il sistema delle convenzioni CONSIP (contestato non poco in ambito pubblico) risale alle prime sperimentazioni di e-procurement che si inseriscono nel quadro del progetto per “La razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni” il quale nasce ad opera del Ministero del Tesoro attraverso la Consip S.p.A, (societa’ il cui capitale e’ interamente detenuto dallo stesso Ministero) ed ha l’obiettivo primario di razionalizzare la spesa utilizzando metodi legati alle nuove tecnologie informatiche (e-procurement). Questo sistema di acquisto e’ stato rinnovato e perfezionato negli anni successivi, specialmente in occasione dell’emanazione delle leggi finanziarie. Il che e’ accaduto anche con l’art. 24 della Finanziaria 2003. Ma ai primi due commi (ora abrogati) di quest’ultima disposizione e’ apparso subito evidente che lo Stato avesse trovato un sistema per legiferare con effetti vincolanti in un campo non assegnato ne’ alla sua potesta’ normativa conclusiva ne’ alla potesta’ concorrente e l’apparente riconduzione della materia degli appalti alla tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato non e’ mai apparsa del tutto convincente. La norma difatti agiva sulle procedure di gara, prevedendo che si applicassero le procedure comunitarie anche per l’acquisizione di beni e servizi di valore superiore a 50.000 euro, ma non introduceva alcuna nuova regola di tutela o di sviluppo della concorrenza; obiettivo che, al contrario, veniva addirittura contraddetto dalle stesse disposizioni contenute nell’art. 24 che prevedevano al 2° comma consistenti eccezioni derogatorie alla regola di tutela affermata nel 1° comma. Una di queste eccezioni, particolarmente problematica, era stata prevista per le amministrazioni pubbliche che facessero ricorso alle convenzioni CONSIP. Ma di certo il sistema delle acquisizioni di beni e servizi tramite tali convenzioni in luogo delle gare non facilita la concorrenza nel mercato, visto che, da un lato, riduce sensibilmente la possibilita’ di partecipazione a gare pubbliche e dall’altro impone forzosamente un prezziario che deve costituire base di gara nei casi in cui le Amministrazioni procedano al di fuori delle convenzioni stesse.]]>

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