Home » Focus del mese

Al via il Codice della societa’ dell’informazione per le norme sull’ICT.

1 Ottobre 2003 Commenta

Riordinerà in modo organico le principali norme sull’uso delle Tecnologie della Informazione e della Comunicazione nel settore pubblico e nel privato: si avra’, cosi’, la possibilita’ di stabilire in modo chiaro ed in una cornice legislativa unitaria le finalita’ e i campi di applicazione; i soggetti coinvolti e i relativi compiti; le modalita’ di programmazione e le attivita’ di monitoraggio, dando a tutta l’innovazione tecnologica un quadro di riferimento strutturato, unitario e centrale.
Lo ha annunziato il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie Lucio Stanca aderendo all’iniziativa di Federcomin, di fare del 2004 l’Anno dell’Innovazione; ha così sostenuto che per produrre innovazione e sostenere concretamente lo sviluppo e la competitivita’ del Paese bisogna creare un “Sistema dell’Innovazione” divenuto ormai importante quanto le risorse finanziarie.
Secondo il Ministro bisogna rafforzare l’innovazione nei settori del made in Italy attraverso le Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione (ICT) per migliorare la produttivita’ e, conseguentemente, la competitivita’; per sostenere lo sviluppo di selezionati settori hi-tech; per ridare attrattivita’ al Sistema Italia con un ambiente favorevole alla Ricerca&Sviluppo e alla innovazione; per favorire il trasferimento tecnologico dalla ricerca pubblica alle imprese. Ma, ha aggiunto che si deve pure assicurare semplice accessibilita’ agli incentivi superando le difficolta’ che, in passato, hanno allontanato le imprese dai finanziamenti pubblici. E’ altresi’ indispensabile stimolare un piu’ efficace coordinamento fra i vari livelli di governo (Pubblica Amministrazione centrale e quella locale) per rafforzare gli interventi ed evitare inutili sovrapposizioni e dispersioni.

Un annuncio importante quello del Ministro Stanca in merito alla prossima realizzazione di un Codice della Societa’ dell’Informazione che pero’ era piuttosto prevedibile, in quanto gia’ “in re ipsa” nell’art. 10 della legge n. 229 del 29 luglio 2003 che prevede interventi in materia di qualita’ della regolazione, riassetto normativo e codificazione nell’ambito della legge di semplificazione 2001.
La norma, in particolare, disciplina il riassetto ed il coordinamento in materia di societa’ dell’informazione ed a tale scopo il Governo e’ delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data in entrata in vigore della legge n. 229, uno o piu’ decreti legislativi, su proposta del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie e dei Ministri competenti per materia, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall’articolo 1 della legge 229/2003.

Tale operazione di riordino normativo deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
1. graduare la rilevanza giuridica e l’efficacia probatoria dei diversi tipi di firma elettronica in relazione al tipo di utilizzo e al grado di sicurezza della firma;
2. rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di garantire la piu’ ampia disponibilita’ di servizi resi per via telematica dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti pubblici e di assicurare ai cittadini e alle imprese l’accesso a tali servizi secondo il criterio della massima semplificazione degli strumenti e delle procedure necessari e nel rispetto dei principi di eguaglianza, non discriminazione e della normativa sulla riservatezza dei dati personali;
3. prevedere la possibilita’ di attribuire al dato e al documento informatico contenuto nei sistemi informativi pubblici i caratteri della primarieta’ e originalita’, in sostituzione o in aggiunta a dati e documenti non informatici, nonche’ obbligare le
amministrazioni che li detengono ad adottare misure organizzative e tecniche volte ad assicurare l’esattezza, la sicurezza e la qualita’ del relativo contenuto informativo;
4. realizzare il coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare o semplificare
il linguaggio normativo;
5. adeguare la normativa alle disposizioni comunitarie.
Piu’ in particolare la stessa disposizione precisa che la delega attribuita al Governo
deve essere esercitata per i seguenti oggetti:
a) il documento informatico, la firma elettronica e la firma digitale;
b) i procedimenti amministrativi informatici di competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo;
c) la gestione dei documenti informatici;
d) la sicurezza informatica dei dati e dei sistemi;
e) le modalita’ di accesso informatico ai documenti e alle banche dati di competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo.

In breve ci si rende subito conto che il compito attribuito al Governo ed in particolare al Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie non e’ affatto semplice. Difatti si tratta di intervenire praticamente su tutte quelle materie che costituiscono i fondamenti dell’informatizzazione del nostro paese e di conseguenza rappresentano la base del piano di e-government.

Appare evidente che il Parlamento ha ritenuto ancora non soddisfacenti e chiare le norme di riferimento per cui diventa necessaria un’operazione di riordino e semplificazione che ormai sta contraddistinguendo il modo di legiferare del nostro paese.
Basti pensare al T.U. sulla privacy, al T.U. sugli espropri, al T.U. in materia di edilizia dove gli interventi normativi non si limitano a raccogliere ed ordinare in un unico contesto le norme di settore, ma si spingono piu’ in la’ con autentiche modifiche ed integrazioni non sempre comprensibili.
Ma riguardo il Codice della Societa’ dell’Informazione esiste una difficolta’ maggiore rappresentata dalla forte componente tecnica insita nella materia, basti pensare alla firma elettronica, al documento informatico e relativa gestione, alla sicurezza.
In realta’ e’ proprio questa caratteristica che ha fatto fallire diversi interventi normativi per cui e’ divenuto ormai quasi un obbligo adottare quella tecnica legislativa contraddistinta dalla rappresentazione di una nutrita serie di definizioni (caratteristica dell’ordinamento angloamericano, ripresa successivamente in ambito comunitario e importata solo in un secondo momento nell’ordinamento interno) tipica di quelle leggi che disciplinano settori nel cui ambito viene utilizzato un linguaggio tecnicizzato.
Ma spesso tale accorgimento non basta, specie quando (come nel caso della firma elettronica) si sovrappongano alla normativa nazionale degli interventi comunitari che sovvertono sostanzialmente la materia.

Speriamo comunque di non trovarci di fronte ad un megacodice “incomprensibile” che invece di chiarire taluni passaggi delicati (e ce ne sono molti) finisce per complicarli e principalmente teniamo conto che un cambiamento, come quello in atto, della P.A. non puo’ essere solo affidato alla prassi dell’intervento normativo (decreti, regolamenti, circolari applicative, etc.), poiche’ il funzionamento delle organizzazioni non si cambia per editto.
E’, invece, indispensabile, per ottenere grandi trasformazioni, cambiare innanzitutto la nostra mentalita’ ed adeguare le procedure amministrative alle esigenze dell’informatizzazione.

Scritto da

Commenta!

Aggiungi qui sotto il tuo commento. E' possibile iscriversi al feed rss dei commenti.

Sono permessi i seguenti tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>