Recepita In Italia La Direttiva 2002/38/CE Relativa All'applicazione Dell'IVA Sul Commercio Elettronico
ROMA. E’ entrato in vigore il 4 ottobre 2003 il Decreto legislativo n. 273del 1 agosto 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre2003, che ha dato attuazione alla direttiva 2002/38/CE, in materia di regimeIVA applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione, nonche’ adeterminati servizi prestati tramite mezzi elettronici.In base a tale Direttiva, datata 7 maggio 2002, tutte le aziende che operanoin Rete, anche quelle non residenti all’interno della Ue, devono applicare l’Iva sulle transazioni digitali.Il decreto, quindi, in osservanza a quanto prescritto dalla direttiva,modifica l’attuale struttura Iva dei servizi di “commercio elettronicodiretto” (come la vendita on line di software) e di quelli diradiodiffusione e televisione ed interviene principalmente sullaterritorialita’ dell’imposta, rendendo operativo in Italia il cosiddettoregime speciale previsto per i soggetti extracomunitari.Per i servizi di radiodiffusione e televisione la novita’ principaleriguarda il luogo di tassazione che si determina con riferimento aldomicilio del committente. In particolare, viene inserito nell’articolo 7del D.P.R. 633/72 al comma 4, la nuova lettera f-quater), introducendo frale tipologie di servizi elencati al quarto comma, lettera d) anche i servizidi radio diffusione e televisione.In base a queste modifiche, il servizio e’ sottoposto a Iva italiana quandoviene fornito a un committente nazionale, a meno che venga utilizzato al difuori della Ue. Inoltre, il prestatore nazionale dovra’ assoggettare a Ivaitaliana il servizio, anche quando lo rendera’ in ambito comunitario a uncommittente non soggetto passivo d’imposta residente in un altro Statomembro.Il servizio non sara’ assoggettato a imposta nel caso in cui il committentecomunitario sia soggetto passivo Iva in un altro Stato membro. Infine, ilprestatore extra-Ue deve, identificandosi in Italia, assoggettare a Iva leprestazioni rese a privati consumatori nazionali.Naturalmente anche per i servizi di commercio elettronico il luogo ditassazione si determinera’ in riferimento a quello di consumo del bene.All’articolo 7 del D.P.R. 633/72 e’ stata inserita, al quarto comma, lanuova lettera f-ter) e sono state introdotte fra le tipologie di servizielencati al quarto comma, lettera f), anche le prestazioni di servizi resetramite mezzi elettronici.In questo modo saranno oggetto di applicazione dell’Iva nazionale leoperazioni di commercio elettronico diretto realizzate nei confronti dicommittenti nazionali, come transazioni on line realizzate da un operatoreextracomunitario nei confronti di un soggetto privato consumatore in Italia.Mentre verranno escluse dall’applicazione dell’Iva tutte le transazioni online fornite da un prestatore nazionale nei confronti di committenti privatiextracomunitari.Il Decreto legislativo ha quindi recepito piuttosto fedelmente la Direttivadi riferimento che ha previsto proprio il caso di un’azienda non europea,che puo’ identificarsi ai fini Iva, ad esempio, nello Stato Italiano, laquale effettuando una prestazione da quest’ultimo verso un consumatore UE,emettera’ fattura con addebito al cliente dell’Iva dello Stato di consumo.Ogni trimestre, dovra’ poi fornire allo Stato Italiano un prospetto Iva incui indichera’, distinto per ogni Paese UE, l’ammontare delle operazioni ele imposte applicate, contestualmente provvedera’ al pagamento dell’Iva.Dovra’ essere poi lo Stato Italiano a riaccreditare l’imposta riscossa aisingoli Stati membri.Ma la Direttiva comunitaria e’ stato oggetto di feroci critiche da partedegli operatori statunitensi in quanto una delle ragioni che giustifica ilnotevole sviluppo del commercio elettronico negli Stati Uniti rispetto aipaesi europei e’ rappresentato proprio dalla tradizione liberistastatunitense che tende, in ogni caso, a favorire il commercio in tutte lesue forme.]]>
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