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Fidarsi di Internet, carte prepagate, di credito e bancomat.

13 Novembre 2003 Commenta

Lo ha detto Sella, il presidente dell’Associazione Bancaria Italiana, intervenendo in un convegno sulla moneta elettronica,  manifestato un certo ottimismo sul consolidamento della moneta elettronica in Italia. Parlando di tracciabilita’ dei pagamenti e di una maggiore possibilita’ di combattere truffe e attivita’ criminali ha rivolto un invito agli Italiani a fidarsi di piu’ di Internet, carte prepagate, carte di credito e bancomat. Sull’uso della moneta elettronica, ha dichiarato che l’Italia sta ancora indietro, rispetto all’America, ma non rispetto all’Europa.

Indubbiamente condivisibili le affermazioni del presidente dell’ Associazione Bancaria Italiana che invita ad una maggiore fiducia negli attuali sistemi di pagamento elettronici, anche se le continue notizie di cronaca relative all’uso fraudolento degli stessi non incoraggiano di certo i consumatori italiani.
Ormai, pero’, con l’avvento dell’elettronica i tradizionali sistemi di pagamento come gli assegni, i traveller’s cheques, i bonifici sono stati gradualmente (anche se non completamente) sostituiti dalle c.d. carte telematiche e cioe’ principalmente dalla carta di credito e dal bancomat. 
Le carte telematiche costituiscono lo strumento con cui normalmente i privati attivano ed utilizzano un sistema di trasferimento elettronico dei fondi. Nella pratica si e’ diffusa, ormai, l’abitudine di usare indistintamente i termini “carta di credito”, “tessera bancaria” e “trasferimenti elettronici di fondi” quasi fossero espressioni sinonime. In realta’ le tre espressioni non sempre coincidono. Infatti non tutte le carte di credito possono dar luogo ad un trasferimento elettronico di fondi ma soltanto quelle, come le carte a banda magnetica, a microprocessori o a memoria ottica in grado di comunicare con un sistema elettronico di trasmissioni di dati (le cd. carte telematiche).
Riguardo la carta di credito, l’addebito al titolare della carta avviene ad una certa distanza di tempo rispetto alla prestazione ricevuta, indipendentemente dall’uso del computer per i riscontri dell’identita’ del titolare della carta, per le registrazioni e per le comunicazioni conseguenti al suo uso, e indipendentemente dalla finalita’ di contrarre un mutuo.
Per alcuni la carta di credito costituisce da un punto di vista generale un documento rappresentativo del fondo esistente presso la banca a disposizione del cliente; per altri e’ un documento di legittimazione ossia uno di quei documenti che, disciplinati dall’art. 2002 c.c., “servono solo ad identificare l’avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione”.

Come e’ noto, la dottrina distingue i documenti di legittimazione in titoli a legittimazione nominale, nei quali il debitore e’ tenuto ad accertare l’identita’ della persona richiedente la prestazione con l’intestatario del documento, e titoli a legittimazione reale nei quali questo accertamento non e’ necessario, essendo sufficiente il possesso del documento per legittimare la prestazione.
Mentre le carte di credito ordinarie sono normalmente titoli a legittimazione nominale, le carte di credito magnetiche o elettroniche sono normalmente titoli a legittimazione reale; e cio’ anche se per effettuare il trasferimento occorra la conoscenza e l’uso del numero del codice personale.
Per quanto riguarda la funzione giuridica si discute in dottrina se l’uso di una carta di credito dia luogo ad una cessione di credito ovvero ad un accollo di debito o ancora ad un fenomeno delegatorio.
In realta’, come e’ noto, il nostro ordinamento lascia le parti contraenti libere di determinare autonomamente il contenuto delle loro pattuizioni, per cui sarebbe ingiustificato rimanere ancorati ad una delle tre teorie sopra enunciate. Indubbiamente, pero’, l’uso ormai frequentissimo delle carte di credito ha sollevato e continua a sollevare delicati problemi di carattere giuridico per la soluzione dei quali non sempre e’ possibile ricorrere alla volonta’ contrattuale delle parti. Molto spesso e’ necessario ricorrere all’applicazione di norme suppletive e in primo luogo alle norme del codice civile.
In mancanza, quindi, di una espressa previsione l’accertamento della volonta’ delle parti non puo’ prescindere da una valutazione obiettiva dell’istituto: in altre parole si deve ritenere che le parti abbiano voluto quella funzione e quegli effetti che la pratica comune degli affari e la coscienza sociale ritengono propri e connaturali all’uso della carta (GIANNANTONIO).
Il servizio Bancomat consente, invece, ai correntisti bancari (oltre che ad effettuare pagamenti presso gli esercizi convenzionati) di prelevare denaro contante sul proprio conto corrente mediante l’uso di una carta magnetizzata. Esso non rientra nel novero dei trasferimenti elettronici dei fondi intesi in senso stretto, in quanto non si verifica in realta’ alcun trasferimento di somme dal patrimonio di un soggetto a quello di un altro soggetto. E’, tuttavia, un servizio gestito in modo automatizzato, per la cui fornitura le banche e la SIA debbono elaborare ed inviare messaggi elettronici.

Il servizio, quindi, coinvolge tre soggetti diversi:
1. la banca installatrice dell’ATM (terminale “cash-despencer”) che provvede a rifornire di denaro;

2. la soc. “SIA”, con la quale tutti gli ATM sono permanentemente collegati (on line) e che gestisce il sistema informatico che provvede al riconoscimento dell’utente attraverso la carta magnetica ed il PIN nonche’ al controllo dei limiti entro i quali egli puo’ prelevare il denaro quale che sia l’ATM che usa;
3. la banca, presso cui l’utente ha un conto corrente alla quale la SIA comunica in successione di tempo (off-line) l’avvenuto versamento e che ovviamente provvede ad addebitarne l’importo sul conto. E’ questa la banca che stipula con l’utente il contratto relativo a tutto il servizio e rilascia la carta magnetica.

Parte della dottrina, osserva, che il meccanismo del Bancomat riproduce la funzione economica del “cambio” di assegno presso un banca diversa da quella trattaria ed e’ stato da taluno ricondotto ad un’ipotesi di sostituzione nel pagamento da parte del terzo (banca installatrice dell’ATM) secondo lo schema dell’art. 1180 del cod. civ. (adempimento del terzo).
Secondo altra parte della dottrina (MACCARONE) l’art. 1180 non e’ richiamabile perche’ esso presuppone che l’adempimento del terzo sia spontaneo (quindi non legato a precedenti accordi), mentre, nel caso del Bancomat, esiste una previsione contrattuale molto articolata che disciplina i rapporti fra le banche partecipanti ed i relativi diritti ed obblighi nelle vicende di funzionamento del sistema.
Al di la’, comunque, di queste contestate teorie, un’autorevole corrente dottrinaria (BORRUSO) ritiene che il servizio Bancomat comporta la creazione di un rapporto trilaterale, preesistente al pagamento, tra il correntista, la banca presso cui egli ha il conto corrente e la banca che ha installato il terminale “cash-despencer” e che, attraverso esso, provvede poi al pagamento in quanto, avendo aderito alla convenzione interbancaria che ha dato vita al servizio stesso, ha accettato, implicitamente, ma con assoluta chiarezza, la delegazione di pagamento fattagli dalla prima ai sensi dell’art. 1269 cod. civ.
In particolare, la disciplina dei rapporti tra la banca che ha il conto corrente e l’utente del servizio Bancomat e’ contenuta nel contratto tipo adottato dalle aziende di credito e redatto dall’ABI.
Chiaramente i poteri della banca nell’ambito di questo contratto tipo sono particolarmente incisivi e vanno dalla possibilita’ di modificare in qualunque momento le istruzioni mediante comunicazione scritta al correntista o tramite avvisi esposti nei locali dell’azienda stessa fino alla possibilita’ di trattenere la carta, per motivi di sicurezza, nel caso di utilizzo errato rispetto alle istruzioni dello sportello Bancomat.
Inoltre l’azienda di credito ha la facolta’ di modificare l’ubicazione degli sportelli Bancomat, sospendere ed abolire il servizio in qualunque momento, recedere dal contratto in qualunque momento dandone comunicazione scritta al correntista, il quale e’ tenuto a restituire immediatamente la carta nonche’ ogni altro materiale in precedenza consegnato. Indubbiamente la disposizione piu’ gravosa del contratto Bancomat e’ comunque quella che consente all’azienda di credito, al fine di tutelare il buon funzionamento e di garantire la sicurezza del servizio Bancomat, di procedere al blocco della carta, anche senza necessita’ di preventivo avviso al correntista.

In sintesi, quindi, il contratto di ammissione al servizio Bancomat e’ un contratto a senso unico che non tutela in modo adeguato il correntista se non con la necessita’ della specifica approvazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. delle cd. clausole vessatorie.

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