L’Italia resta indietro nell’Internet banking rispetto ai principali paesi europei, anche se i conti on line continuano a crescere. Secondo una recente ricerca effettuata dalla societa’ di consulenza Kpmg Business Advisory Services, sull’e-finance in Italia, i conti on line nel primo semestre del 2003 erano circa 5,2 mln, 1,7 mln dei quali “puri”, ossia conti correnti con condizioni differenti da quelli tradizionali (i rimanenti erano semplici accessi Internet a conti correnti “normali”), il 13% in piu’ del semestre precedente con un aumento delle interrogazioni del 37% e delle disposizioni da parte degli utenti del 25%. Le indicazioni sono state fornite da 51 tra banche e Sim, anche se risulta che solo il 30% dei conti correnti e’ operativo, con un decremento del 6% per il trading on line.
Si iniziano a vedere quindi i risultati dello sforzo compiuto negli ultimi tempi dai grandi gruppi bancari che hanno deciso di investire capitali ed energie nello specifico settore dell’innovazione tecnologica con un occhio particolare verso la componente multicanale dove i servizi on line recitano la parte del leone. L’impiego degli strumenti informatici e telematici da parte delle banche e’ stato nel complesso bene accettato dalla clientela.
Con il grande sviluppo che ha avuto Internet, specialmente negli ultimi anni, era inevitabile che anche le banche prendessero in considerazione quest’importantissimo canale di comunicazione. Ma nonostante le prospettive e le potenzialita’ della Rete, tali da aver fatto parlare molti addirittura di “de-urbanizzazioneâ€, (considerato che molte transazioni commerciali, consumi e persino il lavoro potrebbero svolgersi on-line), molti sono ancora gli ostacoli da superare per poter arrivare realmente ad un’economia digitale.
Innanzitutto le infrastrutture per le telecomunicazioni fisse devono ancora essere rinnovate a fondo proprio per sfruttare a pieno le potenzialita’ della Rete, che non e’ piu’ da vedersi come un fenomeno marginale, ma ha assunto, ormai, un’importanza predominante. Questo concetto e’ stato ben compreso anche dal nostro Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie che nei propri progetti (v. fra tutti quello sull’e-government e sulla digitalizzazione della P.A.) ha dedicato una particolare attenzione alla diffusione della banda larga, prevedendo di stanziare tra i 1000 ed i 1200 milioni di euro per realizzare il nuovo sistema pubblico di connettivita’ definito come un modello architetturale che si fonda essenzialmente su servizi a larga banda, idoneo a garantire un rapido scambio di informazioni tra Pubblica Amministrazione centrale, Regioni ed Enti locali.
Altro fattore ostativo allo sviluppo dei servizi bancari “virtuali†e’ sicuramente rappresentato dalla tradizionale cultura finanziaria della popolazione e quindi anche dallo stile di vita. In altri termini siamo troppo abituati al documento scritto, che rappresenta per molti l’unica vera garanzia di affidabilita’. Solo superando questa mentalita’ sara’ possibile un effettivo decollo dei servizi on line.
Da un punto di vista giuridico i servizi bancari on line si sostanziano nei c.d. contratti di Internet banking i quali si distinguono in contratti relativi all’home banking, che hanno ad oggetto la fornitura di servizi bancari tradizionali a distanza a favore del consumatore, e contratti relativi al corporate banking, che hanno ad oggetto la fornitura dei medesimi servizi alle imprese.
Elemento necessario per la costituzione del contratto di Internet banking e’ il collegamento con un preesistente contratto di conto corrente, poiche’ le modalita’ aggiuntive del servizio costituiscono un ampliamento delle possibilita’ di utilizzazione del rapporto bancario tradizionale e contrattualmente vi deve essere un richiamo allo stesso; tale collegamento consente di affermare il carattere bancario in senso proprio del contratto di Internet banking che si va ad inserire in una fattispecie negoziale tradizionale.
Nel redigere il contratto le parti devono osservare le norme del Testo Unico Bancario n. 385/93, le istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia, la disciplina specifica del contratto bancario di riferimento e le regole fissate per la sottoscrizione, che naturalmente ricomprende anche la tutela specifica prevista dagli artt. 1341 2° comma c.c. e quella relativa al consumatore prevista dagli artt. 1469-bis e ss. c.c.
Un contratto di “Internet banking” e’ in genere caratterizzato dall’esistenza di due profili: uno meramente informativo ed uno dispositivo. Il primo ha per oggetto la consistenza patrimoniale dei rapporti intercorrenti tra il cliente e l’istituto bancario e coinvolge il profilo della correttezza della banca nel fornire le informazioni sullo stato patrimoniale dell’utente che, non diversamente dalle informazioni che vengono fornite in occasione di una richiesta tramite mezzi fisici o semi-virtuali (POS), puo’ dar luogo in caso di difformita’ dal saldo patrimoniale effettivamente riscontrato a responsabilita’ risarcitoria della banca per inesatte informazioni.
Il secondo profilo e’ relativo alla possibilita’ di effettuare operazioni direttamente on-line e giustifica l’applicabilita’ di una disciplina ad hoc per la validita’ delle operazioni dispositive.
A tale proposito occorre verificare se le operazioni dispositive siano assoggettate ad un onere di verifica per iscritto e dunque se sia necessario utilizzare il tradizionale scritto cartaceo o il meccanismo di firma digitale ogniqualvolta si decida di effettuare un’operazione dispositiva.
Il problema, secondo autorevole dottrina (Sarzana di Sant’Ippolito F.), potrebbe essere analogo a quello che avviene nel caso di contratto di trading on line per i singoli ordini di vendita e di acquisto di azioni, tenendo presente pero’ che la comunicazione “Trading on line e regole di comportamento”, del 21 aprile 2000, non impone la forma scritta per le singole operazioni disponendo tale onere solo in presenza di fattispecie particolari, come nel caso della richiesta da parte dell’utente di dar corso all’ordine in presenza di una manifestazione di volonta’ contraria da parte dell’intermediario.
Ugualmente le singole operazioni dispositive del contratto di Internet banking, in quanto esecuzione di un accordo contrattuale approvato in forma scritta, potrebbero sottostare all’art. 161 del d.lgs. 385/93 che prevede indirettamente l’applicabilita’ della disposizione del precedente art. 4 del Decreto del Ministro del Tesoro del 24 aprile 1992 (ed istruzioni operative della Banca d’Italia del 24 maggio 1992), che stabiliscono la possibilita’ di deroga alla forma scritta nei contratti bancari “per le operazioni ed i servizi gia’ contemplati in contratti gia’ redatti per iscritto”.
In tale ultimo caso sarebbe, quindi, ipotizzabile una deroga alla necessita’ di stipula del contratto per iscritto per ogni contratto che venga incluso in un rapporto gia’ redatto in tal modo: il rigoroso formalismo sarebbe quindi limitato alla stipula del contratto c.d. “contenente”, al cui interno sarebbe poi incluso il contratto “contenuto” per il quale e’ invece sancita l’assoluta liberta’ di forma.
Diversamente argomentando e ritenendo, invece, la forma scritta elemento essenziale per la validita’ delle operazioni direttamente dalla rete Internet (si pensi ad es. ad un contratto di “Internet banking” instaurato ex novo) lo svolgimento delle prestazioni dispositive relative al contratto di Internet banking dovrebbe rispettare la disciplina dettata dall’art. 11 del D.P.R. 445/2000 che a sua volta, al 2° comma, rimanda genericamente alle vigenti disposizioni in materia di contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali.
In particolare l’articolo in esame nella sua nuova formulazione successiva all’entrata in vigore del D.P.R. n. 137 del 7 aprile 2003 dispone al 1° comma che “i contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l’uso della firma elettronica qualificata secondo le disposizioni del presente testo unico sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”.
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