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Privacy: L'Accesso Ai Dati Personali Detenuti Dalle Banche E' Gratuito

21 Novembre 2003 Commenta

Roma – Le banche non possono chiedere ai loro clienti compensi per la consegna di documenti contenenti informazioni personali che li riguardano. Lo rende noto la newsletter del Garante per la protezione dei dati personali: l’Autorita’ ha accolto il ricorso di un cittadino al quale il suo istituto di credito aveva chiesto un compenso per ricercare e produrre i documenti da essa detenuti contenenti le informazioni personali che lo riguardavano. La vicenda, si legge nella nota, prende avvio con una richiesta indirizzata dal correntista al suo istituto di credito, con la quale chiedeva il rilascio di copia di ogni operazione da lui effettuata dal 1997; la banca invitava il ricorrente a precostituire presso una propria filiale i fondi occorrenti per la ricerca e la produzione dei documenti richiesti per un importo di 2.400 euro. Nel provvedimento il Garante ha riconosciuto legittima la richiesta dell’interessato. L’art. 13 della legge 675/1996 e l’art. 17 del d.P.R. n. 501/1998 obbligano il titolare o il responsabile del trattamento ad estrapolare dai propri archivi e documenti tutti i dati personali oggetto di richiesta, detenuti sia su supporto cartaceo o informatico, che riguardano l’interessato, e a comunicarli a quest’ultimo con modalita’ idonee a renderli agevolmente comprensibili. In particolare, l’esercizio del diritto di accesso vantato dal ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dalla banca, deve essere garantito gratuitamente e non puo’ essere condizionato, per quanto attiene alle modalita’ di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal citato Testo Unico in materia bancaria.]]>

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