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Sono Legittime Le Scommesse Su Eventi Sportivi On Line?

17 Novembre 2003 Commenta

LUSSEMBURGO. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza del 6novembre 2003 boccia il nostro paese nello specifico settore delle scommesseclandestine on line sancendo che una normativa nazionale, come quellaitaliana, contenente divieti – penalmente sanzionati – di svolgere attivita’di raccolta, accettazione, prenotazione e trasmissione di proposte discommessa, relative, in particolare, a eventi sportivi, in assenza diconcessione o autorizzazione rilasciata dallo Stato membro interessato,costituisce una restrizione alla liberta’ di stabilimento e alla liberaprestazione dei servizi previste, rispettivamente, agli artt. 43 CE e 49 CE.Naturalmente la Corte, come previsto, lascia al giudice del rinvio ladecisione circa la rispondenza della normativa nazionale, alla luce dellesue concrete modalita’ di applicazione, ad obiettivi tali da legittimare lastessa o meno.Il caso era sorto due anni fa quando il Tribunale di Ascoli Piceno sottoposealla Corte, con ordinanza del 30 marzo 2001, a norma dell’art. 234 CE, unaquestione pregiudiziale relativa all’interpretazione degli artt. 43 CE e 49CE.La detta questione era stata sollevata nell’ambito di un procedimento penalea carico di 137 indagati accusati di aver organizzato abusivamente scommesseclandestine e di essere proprietari di centri che effettuerebbero attivita’di raccolta e trasmissione di dati in materia di scommesse, il checostituisce un reato di frode contro lo Stato.L’attivita’ illecita si sostanziava in una comunicazione da parte delgiocatore al responsabile dell’Agenzia italiana delle partite sulle qualiintendeva scommettere e indicazioni della somma giocata; invio, da partedella predetta agenzia, via Internet, della richiesta di accettazione albookmaker con indicazione degli incontri di calcio nazionali in questione edelle puntate effettuate; invio, da parte del bookmaker, via Internet e intempo reale, della conferma dell’accettazione della scommessa; trasmissionedi tale conferma, da parte dell’agenzia italiana, al giocatore e pagamentodi quest’ultimo del corrispettivo dovuto all’agenzia, inoltrato poi albookmaker su apposito conto estero. Tale attivita’ e’ stata considerata incontrasto con il regime di monopolio sulle scommesse sportive attribuito alCONI e integrante la fattispecie di reato prevista dall’art. 4 della leggen. 401/89. Ma il coinvolgimento di un boomaker straniero coma la StanleyInternational societa’ regolarmente registrata nel Regno Unito e che svolgeattivita’ di bookmaker sulla base di una licenza rilasciata dalla Citta’ diLiverpool ai sensi del Betting Gaming and Lotteries Act, con facolta’ disvolgere tale attivita’ nel Regno Unito e all’estero, ha fattoinevitabilmente nascere delicati problemi di diritto comunitario.In effetti la normativa comunitaria in materia e’ particolarmente favorevolealla liberta’ di stabilimento dei cittadini di un Stato membro nelterritorio di un altro Stato membro nonche’ alla liberta’ di prestazione deiservizi. A conferma di quanto sostenuto basta citare l’art. 43 CE il qualedispone che “nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni allaliberta’ di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio diun altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresi’ allerestrizioni relative all’apertura di agenzie, succursali o filiali, da partedei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di uno Statomembro. La liberta’ di stabilimento importa l’accesso alle attivita’ nonsalariate e al loro esercizio, nonche’ la costituzione e la gestione diimprese e in particolare di societa’ ai sensi dell’articolo 48, secondocomma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimentonei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del caporelativo ai capitali”. Ma anche l’art. 49, primo comma, CE dispone che “nelquadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazionedei servizi all’interno della Comunita’ sono vietate nei confronti deicittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunita’ che nonsia quello del destinatario della prestazione”.]]>

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11 Novembre 2003 Commenta

LUSSEMBURGO. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza del 6novembre 2003 boccia il nostro paese nello specifico settore delle scommesseclandestine on line sancendo che una normativa nazionale, come quellaitaliana, contenente divieti – penalmente sanzionati – di svolgere attivita’di raccolta, accettazione, prenotazione e trasmissione di proposte discommessa, relative, in particolare, a eventi sportivi, in assenza diconcessione o autorizzazione rilasciata dallo Stato membro interessato,costituisce una restrizione alla liberta’ di stabilimento e alla liberaprestazione dei servizi previste, rispettivamente, agli artt. 43 CE e 49 CE.Naturalmente la Corte, come previsto, lascia al giudice del rinvio ladecisione circa la rispondenza della normativa nazionale, alla luce dellesue concrete modalita’ di applicazione, ad obiettivi tali da legittimare lastessa o meno.Il caso era sorto due anni fa quando il Tribunale di Ascoli Piceno sottoposealla Corte, con ordinanza del 30 marzo 2001, a norma dell’art. 234 CE, unaquestione pregiudiziale relativa all’interpretazione degli artt. 43 CE e 49CE.La detta questione era stata sollevata nell’ambito di un procedimento penalea carico di 137 indagati accusati di aver organizzato abusivamente scommesseclandestine e di essere proprietari di centri che effettuerebbero attivita’di raccolta e trasmissione di dati in materia di scommesse, il checostituisce un reato di frode contro lo Stato.L’attivita’ illecita si sostanziava in una comunicazione da parte delgiocatore al responsabile dell’Agenzia italiana delle partite sulle qualiintendeva scommettere e indicazioni della somma giocata; invio, da partedella predetta agenzia, via Internet, della richiesta di accettazione albookmaker con indicazione degli incontri di calcio nazionali in questione edelle puntate effettuate; invio, da parte del bookmaker, via Internet e intempo reale, della conferma dell’accettazione della scommessa; trasmissionedi tale conferma, da parte dell’agenzia italiana, al giocatore e pagamentodi quest’ultimo del corrispettivo dovuto all’agenzia, inoltrato poi albookmaker su apposito conto estero. Tale attivita’ e’ stata considerata incontrasto con il regime di monopolio sulle scommesse sportive attribuito alCONI e integrante la fattispecie di reato prevista dall’art. 4 della leggen. 401/89. Ma il coinvolgimento di un boomaker straniero coma la StanleyInternational societa’ regolarmente registrata nel Regno Unito e che svolgeattivita’ di bookmaker sulla base di una licenza rilasciata dalla Citta’ diLiverpool ai sensi del Betting Gaming and Lotteries Act, con facolta’ disvolgere tale attivita’ nel Regno Unito e all’estero, ha fattoinevitabilmente nascere delicati problemi di diritto comunitario.]]>

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