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E’ Possibile Tutelare Le Esigenze Di Giustizia Senza Violare La Privacy?

29 Dicembre 2003 Commenta

ROMA. Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 23 dicembre 2003 n. 139ha approvato un decreto-legge che prevede misure per una correttaamministrazione della giustizia. Tra queste misure assume una particolarerilevanza la previsione di nuovi e piu’ lunghi tempi di conservazione deidati di traffico telefonico per favorire indagini su gravi fatti connessialla criminalita’ organizzata ed al terrorismo. Inoltre, per il medesimofine, e con le adeguate garanzie determinate dal Garante per la privacy, ifornitori di accesso ad Internet saranno tenuti a conservare per un periododi trenta mesi (prorogabili di ulteriori trenta mesi) i dati relativi alleconnessioni, con tutti gli elementi utili ad individuare data, ora e duratadel collegamento, esclusi comunque i contenuti.Sara’ sicuramente destinato a far discutere molto questo decreto cheintroduce disposizioni piuttosto rigide in settori particolarmente delicaticome Internet e la telefonia. Difatti non si sono fatte aspettare le primereazioni istituzionali: innanzitutto il Garante della privacy ha commentatoche la nuova disciplina sui dati relativi alle comunicazioni elettroniche ealle utilizzazioni di Internet puo’ anche entrare in conflitto con le normecostituzionali sulla liberta’ e segretezza delle comunicazioni e sullaliberta’ di manifestazione del pensiero. Di ben altro avviso il Ministro perl’Innovazione e le Tecnologie Lucio Stanca che ha sottolineato come laconservazione delle informazioni relative al traffico telefonico e Internetper i soli fini di indagini da parte della magistratura e’ una soluzionebilanciata tra l’esigenza prioritaria della liberta’ e della privacyindividuale ed i problemi della sicurezza che, in alcuni momenti critici, e’funzionale all’esercizio della liberta’. Lo stesso Ministro ha aggiunto checon questa nuova disposizione si chiede ai provider di conservare piu’ alungo gli estremi dei dati delle comunicazioni per consentire la lotta allacriminalita’ ed al terrorismo in particolari situazioni e secondodeterminate condizioni.Per la verita’ non e’ la prima volta che si chiede ai provider una maggiorecollaborazione nell’interesse della giustizia anche e soprattutto percautelarsi da determinate responsabilita’. Basti pensare a quanto previstodall’art. 17 del d.lgs. n. 70 del 9 aprile 2003 che ha dato attuazione alladirettiva n. 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizidella societa’ dell’informazione nel mercato interno, con particolareriferimento al commercio elettronico.Ora con questo nuovo decreto si impongono ulteriori obblighi a carico deiprovider che avendo a che fare con i dati relativi alle connessioniindubbiamente incidono sulla privacy degli utenti. Come e’ noto il nuovocodice in materia di protezione dei dati personali prevede particolarecautele per il trattamento di dati giudiziari basti pensare agli artt. 18 esegg. oppure agli artt. 46 e segg., ma rispetto ad Internet l’art. 133 delcodice prevede la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buonacondotta per il trattamento dei dati personali effettuato da fornitori diservizi di comunicazione e informazione offerti mediante reti dicomunicazione elettronica. Il problema e’ che questo codice di deontologia,per quanto preannunciato, tarda a vedere la luce mentre vengono gia’predisposti provvedimenti d’urgenza, come quello in esame, che incidonoprofondamente nella materia creando non pochi problemi all’Ufficio delGarante.

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