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Il Sostegno Alle Nuove Tecnologie Della Legge Finanziaria 2004

31 Dicembre 2003 Commenta

ROMA. La legge finanziaria per il 2004 (legge n.350/2003) e’ statapubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2003 ed entra in vigoreil primo gennaio 2004.Insieme alla legge Finanziaria, e’ stata approvata anche la legge sulbilancio (legge n.351/2003).Il ddl finanziaria per l’anno 2004 era stato licenziato dal Governo nellariunione del 3 ottobre scorso.La legge finanziaria, dopo la presentazione da parte del governo di tremaxiemendamenti, consta di appena 4 articoli: l’articolo 1 tratta del saldofinanziario da rispettare nel prossimo anno; l’articolo 2 contiene misurerelative alle entrate; l’articolo 3 riguarda disposizioni in materia dioneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni edenti pubblici; l’articolo 4 ricomprende tutte le azioni per il rilanciodegli investimenti.Quest’ultimo articolo contiene diverse misure di finanziamento che hanno peroggetto l’introduzione di nuove tecnologie.In effetti l’art. 4 della legge finanziaria 2004 in linea di strettacontinuita’ con la legge finanziaria 2003 ha previsto diverse disposizioni(alcune delle quali gia’ introdotte dalla legge finanziaria precedente), chehanno come obiettivo l’incentivo all’utilizzo di nuove tecnologie, non soloinformatiche.Innanzitutto per l’anno 2004, nei confronti di ciascun utente del servizioradiodiffusione, in regola per l’anno in corso con il pagamento del relativocanone di abbonamento, che acquisti o noleggi un apparecchio idoneo aconsentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l’utente e per ilfornitore di contenuti, dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre(T-DVB/C-DVB) e la conseguente interattivita’, e’ riconosciuto un contributostatale pari a 150 euro. La concessione del contributo e’ disposta entro illimite di spesa di 110 milioni di euro.Inoltre un contributo statale pari a 75 euro continua ad essere riconosciutoalle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono incomodato un apparecchio di utente per la trasmissione o la ricezione a largabanda dei dati via Internet. Il contributo e’ corrisposto mediante unosconto di ammontare corrispondente, praticato sull’ammontare previsto neicontratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet,stipulato dopo il 1º dicembre 2003. La concessione del contributo e’disposta entro il limite di spesa di 30 milioni di euro.Tale contributo e’ riconosciuto, nel caso dell’acquisto, immediatamentesulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nelcaso del noleggio o della detenzione in comodato, il cui contratto deveavere durata annuale, il contributo e’ riconosciuto ripartendo lo scontosulle bollette del primo anno.Il comma 9, invece, rinnova l’iniziativa denominata “PC ai giovani”prevedendo la piena operativita’ del Fondo di cui all’articolo 27, comma 1,della legge 27 dicembre 2002, n. 289 destinato alla copertura delle speserelative al progetto promosso dal Dipartimento per l’Innovazione e leTecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato «PC aigiovani», diretto ad incentivare l’acquisizione e l’utilizzo degli strumentiinformatici e digitali tra i giovani che compiono 16 anni nel 2004, nonche’la loro formazione.Inoltre il comma 11 dell’art. 4 prevede che nel corso dell’anno 2004 idocenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolocon incarico annuale, nonche’ il personale docente presso le universita’statali, possono acquistare un personal computer portatile da utilizzarenella didattica, anche attraverso appositi programmi software messi adisposizione dal Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e dellaRicerca, usufruendo di riduzione di costo e di rateizzazione.Di notevole rilevanza e’ anche il comma 12 che dedica una specificadisposizione alla sperimentazione del voto elettronico autorizzando unaspesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

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