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Il tasso di crescita dei domini italiani supera quello degli altri mezzi di comunicazione di massa

14 Dicembre 2003 Commenta

Novecentomila, con una media di oltre 15 mila nuove richieste ogni mese, i siti registrati con la ‘targa’ italiana. Lo ha reso noto la Registration Authority, l’organismo dell’Istituto di Informatica e telematica del Consiglio nazionale delle ricerche, che assegna domini .it.
Il tasso di crescita dei domini italiani supera dunque di gran lunga quello che caratterizzo’ la nascita di altri mezzi di comunicazione di massa (radio, tv o telefono).
Secondo i dati forniti dalla prima statistica sul mercato dei domini italiani, realizzato in collaborazione con la Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, in Europa l’Italia e’ preceduta solo da Germania e Gran Bretagna, che contano rispettivamente sette e quattro milioni e mezzo di nomi di dominio.
A guidare la classifica delle citta’ che registrano piu’ siti, Milano la fa da padrona assoluta, seguita da Bolzano e Firenze. Roma, unica citta’ del centro sud a tenere testa al grande nord industrializzato, si piazza al quarto posto. La Toscana, quarta regione italiana per diffusione di Internet si ritrova alle spalle di Trentino Alto Adige, Lombardia e Lazio.

Dall’indagine statistica sopra descritta appare evidente come la Rete trovi terreno fertile proprio la’ dove si concentra maggiore ricchezza a testimonianza del fatto che Internet ormai sta diventando anche un modello di business e crescita economica. Ma dall’indagine emerge anche che le infrastrutture telematiche assumono sempre piu’ il ruolo  di mezzo di comunicazione senza frontiere come dimostra la crescita nel numero delle registrazioni promosse da privati cittadini e associazioni.
Esistono purtroppo ancora grossi problemi da risolvere come il digital divide cioe’ il divario tecnologico tra chi ha accesso alle informazioni e chi no, che si manifesta nella sua evidenza non solo tra Nord e Sud, ma  anche all’interno delle macroaree piu’ ricche come ad esempio nella stessa Lombardia dove Milano puo’ considerarsi un’isola felice di fronte alle mediocri performance di Pavia, Sondrio, Cremona e Lodi.
Come e’ noto la procedura per la registrazione di un nome a dominio .it e’ disciplinata nel nostro ordinamento dalle Regole di Naming (v.3.9) e piu’ in particolare dall’attuale versione 3.8 delle Procedure Tecniche di Registrazione dettate dalla Naming Authority Italiana (il quale e’ l’organismo che stabilisce le procedure operative ed il regolamento in base al quale viene effettuata la registrazione dei nomi a dominio sotto il ccTLD it). La Registration Authority Italiana e’ invece l’organismo responsabile dell’assegnazione dei nomi a dominio e della gestione dei registri e del nameserver primario per il ccTLD it.

Il sistema di assegnazione dei “domain names” si regge su due principi fondamentali:
a) p. dell’”unicita’” del nome a dominio, nel senso che non possono esistere due indirizzi Internet identici, ossia due indirizzi col medesimo SLD;
b) p. del “first come, first served”: il nome a dominio viene assegnato al primo richiedente, senza che sia necessaria un’indagine di merito volta ad appurare se il registrante abbia o no un effettivo titolo a vedersi assegnato il dominio da lui prescelto. Un criterio, insomma, di mera priorita’ cronologica, con il risultato – di grande rilievo pratico – che chiunque puo’ registrare come proprio nome di dominio un marchio altrui, escludendo cosi’ qualunque altra persona dall’uso del medesimo sulla rete.
Il principio del first come, first served, (divenuto efficace in Italia per il ccTLD “.it” dal 16 dicembre 1999) pur essendo se vogliamo in linea con le esigenze di autonomia, liberta’ proprie di Internet e’ molto contestato per il suo carattere eccessivamente “liberale” che puo’ portare a delle situazioni paradossali come quella di un’ azienda leader in un determinato settore impossibilitata ad utilizzare il proprio marchio su Internet, in quanto l’equivalente nome di dominio risulta gia’ registrato da terzi (domain grabbing). Situazioni del genere si sono verificate diverse volte negli Stati Uniti ed anche in Italia costringendo i titolari del marchio a notevoli esborsi di denaro.

Ormai, con la diffusione dell’e-commerce, l’uso commerciale dei domain names solleva il problema della interferenza con i segni distintivi dell’impresa;  infatti i domain names  talora coincidono con marchi o altri segni distintivi altrui, o comunque presentano elementi di somiglianza con questi ultimi.
Da un punto di vista tecnico, per la verita’, un nome a dominio non e’ altro che un codice di identificazione che rende individuabile e raggiungibile un computer che si allaccia alla Rete. Questo codice e’ determinato secondo norme specifiche stabilite dal TCP Internet Protocol ed e’ formato da un numero suddiviso in gruppi di cifre ognuno delle quali ha una propria funzione. Al numero corrisponde un solo computer in tutto il mondo.
Naturalmente, l’impiego di siffatti numeri risulterebbe di lettura scomoda e complicata per cui gli stessi sono sostituiti da indirizzi nominativi chiamati appunto DNS (Domain Names System). Tali indirizzi consentono di localizzare il relativo server sia con un criterio geografico (“it” per l’Italia, “uk” per il Regno Unito, ecc.), sia con riferimento all’attivita’ svolta (.com per le attivita’ commerciali, .edu per le universita’ e le scuole, .gov per gli organismi governativi, ecc.).

Sulla scorta di tale interpretazione, per la verita’ tecnicamente ineccepibile, si e’ sviluppato un filone giurisprudenziale, specialmente, toscano, che, considerando prevalente l’aspetto tecnico-funzionale del nome di dominio nonche’ la sua stessa natura informatica, si e’ posto in netto contrasto con l’orientamento divenuto ormai prevalente degli altri Tribunali italiani che invece hanno costantemente ritenuto tutelabile il nome di dominio alla stessa stregua del marchio o degli altri segni distintivi.
Costituisce, difatti, principio ormai consolidato che per la sua capacita’ di identificare l’utilizzatore del sito web ed i servizi di varia natura da essi offerti al pubblico, il domain name assume le caratteristiche e la funzione di un vero e proprio segno distintivo, che  puo’ dar luogo a problemi sul piano della tutela della proprieta’ intellettuale, potendosi verificare casi di confusione con i segni distintivi di altre imprese, anche non presenti sulla rete Internet.

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