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La Microsoft Rivendica Diritti Di Brevetto Per La Formattazione FAT

15 Dicembre 2003 Commenta

NEW YORK. La Microsoft ha deciso di rivendicare i diritti sullaformattazione FAT. I dispositivi di memorizzazione si basano, infatti, su unprocesso sviluppato nel 1976 tramite il linguaggio di programmazione Basic edi cui il big di Redmond ne detiene i diritti di brevetto. Quindi icostruttori di tutti i tipi di schede di memoria potrebbero incorrere inproblemi legali inerenti la violazione dei diritti di proprieta’intellettuale. Per questo la societa’ di Bill Gates propone il pagamento di25 centesimi di dollaro a pezzo o di una cifra forfettaria di 250.000dollari a costruttore. Una situazione che interessa anche i costruttori dideterminati apparecchi elettronici come videocamere digitali, fotocameredigitali, stampanti multifunzione, riproduttori audio/video portatili,visualizzatori di foto digitali, strumenti musicali e televisori.Il diritto rivendicato dalla Microsoft e’ destinato a far discutere molto inquanto potra’ assumere una dimensione davvero insospettabile per ladiffusione internazionale che ha assunto il brevetto di FAT nato nel 1976 eliberamente usato in special modo dai produttori di memorie flash efotocamere digitali, tra queste il colosso Lexar Media.Come e’ noto FAT sta per (File Allocation Table) ed e’ la “tabella”,utilizzata da alcuni sistemi operativi, che tiene traccia di come sonodistribuiti i dati (file) nel disco (sia HD sia FD). Di fatto quando sicancella un file dal disco, questi non viene rimosso fisicamente, ma vienecancellato il suo riferimento nella FAT rendendo quindi disponibile allasovrascrittura lo spazio da esso occupato.Chiaramente la questione sollevata dalla Microsoft riporta alla ribalta larecente decisione dell’Europarlamento di concedere il via libera allarelazione sulla direttiva per la brevettabilita’ delle invenzioni attuateper mezzo di elaboratori elettronici.La questione e’ ormai annosa e nonostante diversi interventi legislativi egiurisprudenziali che hanno contraddistinto non solo l’Italia ma anche tantialtri paesi dell’Unione Europea, mai e’ stato sopito il grande dibattitosulla effettiva natura giuridica del software e sulla sua tutelabilita’. Laproposta di direttiva UE, che in effetti rivede (in parte) quanto gia’stabilito in precedenti interventi comunitari, costituisce un’ampia confermadi quanto sopra sostenuto.La dottrina dominante del nostro paese ha sempre affermato che il valore delsoftware, anche dal punto di vista giuridico, non sta nel supporto su cui e’registrato, ma nel suo contenuto creativo-ideativo; il pericolo che corre ilsuo autore non e’ tanto quello che gli sia sottratto quel supporto, ma chequel contenuto (nella maggior parte dei casi frutto d’anni di lavoro) siaplagiato da altri.La tutela giuridica del software, di conseguenza, non puo’ essere assicuratadalle norme civili e penali che difendono la proprieta’ o il possesso dibeni materiali ma da altri specifici strumenti.

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