Nuova dimensione telematica per i Centri per l’impiego
Tre Cpi su quattro sono collegati in rete agli uffici provinciali: nei primi sei mesi del 2003, infatti, il 74% dei 217 Centri per l’impiego ha attivato il collegamento intranet con i propri uffici provinciali.
Nel 2001, questa percentuale arrivava solo all’11%. Sono i risultati di una recente indagine statistica condotta dall’Isfol (Istituto per lo sviluppo della formazione dei lavoratori), consistente in tre ricerche condotte, per conto del Ministero del Welfare sui Centri per l’impiego (Cpi) del Mezzogiorno.
Nel primo semestre di quest’anno, i Cpi del Sud hanno realizzato circa 10mila colloqui (di cui 1.500 di informazione e 8.500 di orientamento) e circa 600 avviamenti verso nuove attivita'(di cui 250 verso l’apprendistato). La ricerca dell’Isfol ha evidenziato un generale rafforzamento delle strutture e dei servizi agli utenti. A oltre il 55% della popolazione residente nel Mezzogiorno e’ stato, infatti, offerto un servizio di orientamento, svolto nella maggior parte dei casi con un colloquio individuale. Migliorati anche i servizi di accoglienza, che nel 65% dei casi sono risultati ben organizzati.
I Centri per l’impiego sono strutture nate a seguito della riforma degli uffici di collocamento, che da strutture periferiche di un’autorita’ centrale (Ministero del lavoro) sono diventati “Centri per l’impiego†che ricadono sotto la responsabilita’ delle amministrazioni provinciali (a loro volta sottoposte agli indirizzi delle Regioni).
Tutto questo e’ avvenuto grazie al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, relativo al “Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59â€, che ha dato attuazione alle previsioni delle leggi Bassanini.
Da questa legge sono poi derivate tutta una serie di normative regionali, che hanno provveduto, come previsto dallo stesso d.lgs. 469/97, a disciplinare l’organizzazione e il funzionamento dei Centri per l’impiego.
Il decreto legislativo 469/97 individua dunque nella Regione l’ente delegatario delle competenze in materia di collocamento e di politiche attive del lavoro e nelle Province i soggetti incaricati della gestione del servizio di collocamento, delineando i criteri in base ai quali dovra’ essere organizzato, con legge regionale, il sistema dei servizi per l’impiego, che si articola nei seguenti organi: una commissione regionale permanente tripartita (art. 4, comma 1, lettera b); un organismo istituzionale (art. 4, comma 1, lettera c); una struttura regionale (art. 4, comma 1, lettera d); i Centri per l’impiego (art. 4, comma 1, lettera e).
La commissione regionale permanente tripartita deve prevedere la presenza del rappresentante regionale competente, delle parti sociali sulla base della rappresentativita’ determinata secondo i criteri previsti dall’ordinamento, del consigliere di parita’ nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125.
L’organismo istituzionale, composto da rappresentanti della Regione, delle Province e degli altri enti locali, e’ incaricato di assicurare sul territorio l’integrazione tra i servizi all’impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative.
La struttura regionale e’ dotata di personalita’ giuridica ed autonomia patrimoniale e contabile, con funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio in materia di politiche attive del lavoro. Tale struttura ha il compito di collaborare al raggiungimento dell’integrazione dei servizi per l’impiego nel rispetto delle attribuzioni delle differenti strutture e di garantire il collegamento con il sistema informativo lavoro (SIL).
I Centri per l’impiego costituiscono le strutture operative del collocamento gestite dalle province. Sono costituiti per bacini provinciali con utenza non inferiore a 100.000 abitanti, (“fatte salve motivate esigenze socio-geograficheâ€); alla individuazione degli obiettivi ed alla organizzazione dei servizi di collocamento partecipano gli altri enti locali, sulla base degli strumenti di raccordo individuati dalle Province, mentre, per quanto riguarda le politiche attive del lavoro, alle Province (anche tramite i Centri per l’impiego) puo’ essere attribuita dalla Regione la gestione dei servizi.
Il collegamento in rete dei vari Centri per l’impiego e’ quindi un’applicazione del Sistema Informativo Lavoro (SIL), il cui funzionamento e’ disciplinato dall’articolo 11 del d.lgs. 469/1997. Il SIL e’ costituito “dall’insieme delle strutture organizzative, delle risorse hardware, software e di rete” relative ai compiti conferiti alle Regioni ed agli enti locali dal d.lgs. 469/1997.
Il Sistema informativo lavoro e’ concepito come “strumento per l’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo”, ed ha quindi caratteristiche unitarie ed integrate a livello nazionale; tutti i soggetti operanti nelle materie disciplinate dal decreto (Ministero del Welfare, Regioni, enti locali, soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda ed offerta di lavoro) hanno l’obbligo di connessione e di scambio dei dati tramite il SIL, secondo modalita’ da definire sentita l’ex AIPA ora CNIPA.
Per quanto attiene ai rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali in ordine al SIL, si ricorda che le attivita’ di progettazione, sviluppo e gestione del SIL sono esercitate dal Ministero del Welfare, nel rispetto delle competenze della Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-citta’ ed autonomie locali, come definite dal d.lgs. 281/1997 (relativo alla “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato – citta’ ed autonomie locali”), mentre sono attribuite alle Regioni le attivita’ di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici delle unita’ operative regionali e locali. Inoltre, le Regioni e gli enti locali, fatte salve l’omogeneita’, l’interconnessione e la fruibilita’ a livello nazionale del SIL, possono provvedere allo sviluppo autonomo di parti del sistema. La gestione e l’implementazione del SIL da parte delle Regioni e degli enti locali devono essere disciplinate attraverso apposite convenzioni tra tali soggetti e il Ministero del Welfare (DI PACE).
Si prevede, all’art.11, comma 8 del D.Lgs. 469/1997, l’istituzione di un organo tecnico con il compito di raccordo tra il Ministero del Lavoro (ora Welfare), le Regioni e gli enti locali ed anche con il compito di valutazione su proposte di implementazione del sistema da parte degli enti locali e delle Regioni.
Il collegamento con il SIL, secondo le previsioni del decreto legislativo, deve essere assicurato dalla struttura regionale cui sono affidati compiti di assistenza tecnica e monitoraggio.
Le leggi regionali prevedono, dunque, l’affidamento della gestione dei sistemi informativi a tali strutture.
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