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Privacy: L’Evoluzione Tecnologica Puo’ Rappresentare Un Pericolo

22 Dicembre 2003 Commenta

ROMA. Gaetano Rasi, componente dell’ Ufficio del Garante per la protezionedei dati personali, intervenendo recentemente al convegno “Vantaggi dellatecnologia satellitare” organizzato dal Corecom Lazio ha dichiarato che ilcomplesso delle informazioni telematiche e delle memorie elettronicherischia di invadere la sfera privata dell’individuo turbandone la vitapersonale, familiare e sociale e di creare deformazioni sulla identita’della persona umana. Per questo il nuovo codice della privacy costituisce unavanzamento della consapevolezza civile in un’era di accelerata e pervasivaevoluzione tecnologica.Il quadro delle misure di protezione dei dati personali e’ statoprofondamente modificato, ha ricordato Rasi, con l’approvazione del decretolegislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante il Codice in materia diprotezione dei dati personali, che entrera’ in vigore il 1° gennaio del 2004e rappresenta uno strumento piu’ adeguato rispetto alla “vecchia” legge 675del 1996 nel cogliere quegli aspetti dei trattamenti di dati personaliinfluenzati dall’evoluzione tecnologica.”I meccanismi di adeguamento previsti – ha sottolineato Rasi – renderanno ilCodice meno soggetto all’obsolescenza di fronte all’avanzare delletecnologie, restando peraltro immune da tecnicismi e mantenendo invece unasufficiente generalita’ e indipendenza da specifiche tecnologie.In questo senso, il Codice ha fatto proprio “l’obiettivo di ripristino delprincipio giuridico della norma a carattere generale ed astratto” che siaapplicabile anche alle fattispecie future che l’evoluzione tecnologica puo’presentare. Questo vale in particolare per l’applicazione della direttivaeuropea 2002/58 sulle comunicazioni elettroniche, recepita nel Codice.Un altro punto qualificante l’intero approccio alla protezione dei datipersonali nei settori piu’ esposti all’innovazione tecnologica ricordato daRasi, e’ quello rappresentato dalla promozione, che compete al Garante, deicodici deontologici di settore, il cui rispetto e’ una precondizione diliceita’ del trattamento dei dati personali.Le preoccupazioni espresse da Gaetano Rasi nel corso del convegno “Vantaggidella tecnologia satellitare” sono sicuramente quelle di tutto l’Ufficio delGarante che gia’ nella relazione sull’attivita’ svolta nel 2002 ha avutomodo di puntare il dito contro le continue ed ingiustificabili intrusionidelle nuove tecnologie nella vita privata delle persone.Lo sviluppo della rete ha inoltre contribuito, secondo il Garante, allaconcezione di un “corpo elettronico” della persona ripartito in diversebanche dati.Oggi le potenziali aggressioni del diritto all’identita’ personale nonprovengono esclusivamente da atti, fisici o immateriali, che comportano un’invasione della propria sfera privata. L’evoluzione tecnologica, infatti, seda un lato ha reso sempre piu’ semplici ed accessibili i meccanismiattraverso i quali la pretesa di solitudine dell’individuo tende ad esserecompressa, dall’altro ha offerto forme di protezione e di prevenzione dalleintrusioni indesiderate che consentono di risolvere o quanto meno diattenuare in radice questo fenomeno. Cosicche’ diventa essenziale non tantoevitare che altri violino il pur diritto fondamentale di essere lasciatisoli, quanto consentire che ogni individuo possa disporre di un agilediritto di controllo rispetto alle tante informazioni di carattere personaleche altri possano aver assunto.Difatti, nell’attuale era tecnologica le caratteristiche personali di unindividuo possono essere tranquillamente scisse e fatte confluire in diversebanche dati, ciascuna di esse contraddistinta da una specifica finalita’. Sutale presupposto puo’ essere facilmente ricostruita la c.d. personaelettronica attraverso le tante tracce che lascia negli elaboratori cheannotano e raccolgono informazioni sul suo conto.

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Privacy: l’evoluzione tecnologica puo’ rappresentare un pericolo

22 Dicembre 2003 Commenta

Il complesso delle informazioni telematiche e delle memorie elettroniche rischia di invadere la sfera privata dell’individuo turbandone la vita personale, familiare e sociale e di creare deformazioni sulla identita’ della persona umana. Lo ha detto Gaetano Rasi, componente dell’ Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, intervenendo al convegno “Vantaggi della tecnologia satellitare” organizzato dal Corecom Lazio.
Per questo il nuovo codice della privacy costituisce un avanzamento della consapevolezza civile in un’era di accelerata e pervasiva evoluzione tecnologica.
Il quadro delle misure di protezione dei dati personali e’ stato profondamente modificato, ha ricordato Rasi, con l’approvazione del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, che entrera’ in vigore il 1° gennaio del 2004 e rappresenta uno strumento piu’ adeguato rispetto alla “vecchia” legge 675 del 1996 nel cogliere quegli aspetti dei trattamenti di dati personali influenzati dall’evoluzione tecnologica.
“I meccanismi di adeguamento previsti – ha sottolineato Rasi – renderanno il Codice meno soggetto all’obsolescenza di fronte all’avanzare delle tecnologie, restando peraltro immune da tecnicismi e mantenendo invece una sufficiente generalita’ e indipendenza da specifiche tecnologie.
In questo senso, il Codice ha fatto proprio “l’obiettivo di ripristino del principio giuridico della norma a carattere generale ed astratto” che sia applicabile anche alle fattispecie future che l’evoluzione tecnologica puo’ presentare. Questo vale in particolare per l’applicazione della direttiva europea 2002/58 sulle comunicazioni elettroniche, recepita nel Codice.
Un altro punto qualificante l’intero approccio alla protezione dei dati personali nei settori piu’ esposti all’innovazione tecnologica ricordato da Rasi, e’ quello rappresentato dalla promozione, che compete al Garante, dei codici deontologici di settore, il cui rispetto e’ una precondizione di liceita’ del trattamento dei dati personali.

Le preoccupazioni espresse da Gaetano Rasi nel corso del convegno “Vantaggi della tecnologia satellitare” sono sicuramente quelle di tutto l’Ufficio del Garante che gia’ nella relazione sull’attivita’ svolta nel 2002 ha avuto modo di puntare il dito contro le continue ed ingiustificabili intrusioni delle nuove tecnologie nella vita privata delle persone.
Lo sviluppo della rete ha inoltre contribuito, secondo il Garante, alla concezione di un “corpo elettronico” della persona ripartito in diverse banche dati.

Oggi le potenziali aggressioni del diritto all’identita’ personale non provengono esclusivamente da atti, fisici o immateriali, che comportano un’invasione della propria sfera privata. L’evoluzione tecnologica, infatti, se da un lato ha reso sempre piu’ semplici ed accessibili i meccanismi attraverso i quali la pretesa di solitudine dell’individuo tende ad essere compressa, dall’altro ha offerto forme di protezione e di prevenzione dalle intrusioni indesiderate che consentono di risolvere o quanto meno di attenuare in radice questo fenomeno. Cosicche’ diventa essenziale non tanto evitare che altri violino il pur diritto fondamentale di essere lasciati soli, quanto consentire che ogni individuo possa disporre di un agile diritto di controllo rispetto alle tante informazioni di carattere personale che altri possano aver assunto.
Difatti, nell’attuale era tecnologica le caratteristiche personali di un individuo possono essere tranquillamente scisse e fatte confluire in diverse banche dati, ciascuna di esse contraddistinta da una specifica finalita’. Su tale presupposto puo’ essere facilmente ricostruita la c.d. persona elettronica attraverso le tante tracce che lascia negli elaboratori che annotano e raccolgono informazioni sul suo conto.

Il Garante, quindi, ultimamente sta ponendo la sua attenzione in  settori particolarmente delicati collegati sempre alle nuove tecnologie come le manipolazioni genetiche e l’utilizzo dei sistemi biometrici nel campo della sicurezza. Come e’ noto le tecnologie biometriche, consentono, mediante l’uso di specifici software e apparecchiature informatiche, il riconoscimento di un individuo attraverso dati fisici ricavati dall’analisi delle impronte digitali, della morfologia facciale e dal riconoscimento palmare. In particolare queste tecnologie sofisticate, riconosciute anche dal legislatore italiano, utilizzano delle chiavi c.d. biometriche intese come la sequenza di codici informatici utilizzati nell’ambito di meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di verifica dell’identita’ personale basati su specifiche caratteristiche fisiche dell’utente. In tema di accessi informatici i sistemi biometrici rappresentano la ricerca piu’ avanzata nel campo della sicurezza. Alcune caratteristiche fisiche dell’utente autorizzato all’accesso, vengono memorizzate dal computer e confrontate con quelle della persona che accede.
Di fronte alla rapida ascesa di tali metodologie il Garante sta assumendo un atteggiamento particolarmente rigido in quanto spesso le finalita’ di identificazione, sorveglianza, sicurezza delle transazioni non possono giustificare qualsiasi utilizzazione del corpo umano resa possibile dall’innovazione tecnologica. Vanno garantiti sempre il rispetto della dignita’ della persona, il rispetto dell’identita’ personale, il rispetto dei principi di finalita’ e di proporzionalita’ ed infine la necessaria attenzione per gli effetti cosiddetti imprevisti o indesiderati e che, invece, spesso sono conseguenze determinate da analisi incomplete o troppo interessate delle tecnologie alle quali si intende ricorrere.

Ma cio’ che piu’ preoccupa il Garante e’ che il problema della protezione dell’identita’ dai suoi possibili “furti”, gia’ imponente nel settore del commercio elettronico e che esige cautele particolari per le impronte digitali, puo’ divenire drammatico se il furto riguarda materiale che consente di ottenere informazioni genetiche.
Se, infatti, grandi sono le opportunita’ offerte dalla genetica, altrettanto grandi sono i rischi di utilizzazioni dei dati genetici che possono determinare discriminazioni nell’accesso al lavoro o al credito, nella conclusione di contratti di assicurazione vita o malattia, o attraverso forme di schedatura genetica di massa.

Indubbiamente l’avvento del codice in materia di protezione dei dati personali consentira’ di affrontare con uno strumento giuridico piu’ valido e principalmente piu’ adeguato agli attuali tempi tecnologici le numerose aggressioni alla privacy della persona e del resto l’obiettivo principale del codice e’ proprio quello di consentire l’introduzione di integrazioni e modifiche di coordinamento o finalizzate alla migliore attuazione della disciplina vigente, anche in settori, come quelli relativi alle attivita’ giudiziarie e di polizia, nei quali e’ avvertita l’esigenza di completare il percorso previsto dalle leggi delega che si sono succedute dal 1996 ad oggi (leggi nn. 676/1996, 344/1996 e 127/2001 in base ala quale e’ stato redatto il Codice).
Il provvedimento, sulla base dell’esperienza di 6 anni, riunisce in unico contesto la legge 675/1996 e gli altri decreti legislativi, regolamenti e codici deontologici che si sono succeduti in questi anni, e contiene anche importanti innovazioni tenendo conto della “giurisprudenza” del Garante e della direttiva Ue 2000/58 sulla riservatezza nelle comunicazioni elettroniche.
Il Codice e’ diviso in tre parti: la prima dedicata alle disposizioni generali, riordinate in modo tale da trattare tutti gli adempimenti e le regole del trattamento con riferimento ai settori pubblico e privato; la seconda e’ la parte speciale dedicata a specifici settori: questa sezione, oltre a disciplinare aspetti in parte inediti (informazione giuridica, notificazioni di atti giudiziari, dati sui comportamenti debitori),  completa anche la disciplina attesa da tempo per il settore degli organismi sanitari e quella dei controlli sui lavoratori; la terza affronta la materia delle tutele amministrative e giurisdizionali con il consolidamento delle sanzioni amministrative e penali e con le disposizioni relative all’Ufficio del Garante.

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