Sostegno e contributi alle nuove tecnologie nella legge finanziaria 2004
L’articolo 4 della legge finanziaria per il 2004 contiene diverse misure di finanziamento che hanno per oggetto l’introduzione di nuove tecnologie. Insieme alla finanziaria 2004 (il ddl finanziaria per l’anno 2004 era stato licenziato dal Governo nella riunione del 3 ottobre scorso; legge n.350/2003), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2003, in vigore dal primo gennaio 2004, e’ stata approvata anche la legge sul bilancio (legge n.351/2003).
La legge finanziaria, dopo la presentazione da parte del governo di tre maxiemendamenti, consta di appena 4 articoli:
– l’articolo 1 tratta del saldo finanziario da rispettare nel prossimo anno;
– l’articolo 2 contiene misure relative alle entrate;
– l’articolo 3 riguarda disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici;
– l’articolo 4 ricomprende tutte le azioni per il rilancio degli investimenti.
In effetti l’art. 4 della legge finanziaria 2004 in linea di stretta continuita’ con la legge finanziaria 2003 ha previsto diverse disposizioni (alcune delle quali gia’ introdotte dalla legge finanziaria precedente), che hanno come obiettivo l’incentivo all’utilizzo di nuove tecnologie, non solo informatiche.
Innanzitutto per l’anno 2004, nei confronti di ciascun utente del servizio radiodiffusione, in regola per l’anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che acquisti o noleggi un apparecchio idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l’utente e per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB/C-DVB) e la conseguente interattivita’, e’ riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro. La concessione del contributo e’ disposta entro il limite di spesa di 110 milioni di euro.
Inoltre un contributo statale pari a 75 euro continua ad essere riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono in comodato un apparecchio di utente per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via Internet. Il contributo e’ corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sull’ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet, stipulato dopo il 1º dicembre 2003. La concessione del contributo e’ disposta entro il limite di spesa di 30 milioni di euro.
Tale contributo e’ riconosciuto, nel caso dell’acquisto, immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio o della detenzione in comodato, il cui contratto deve avere durata annuale, il contributo e’ riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del primo anno.
Il comma 4 dell’art. 4 della legge finanziaria prevede poi che con decreto del Ministro delle Comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della finanziaria, sono definiti i criteri e le modalita’ di attribuzione dei contributi statali. In ogni caso, il contributo statale di cui al comma 2 non puo’ essere cumulato, nell’ambito della stessa offerta commerciale, con quello di cui al comma 1 quando erogati, direttamente o indirettamente, da parte dello stesso fornitore di servizi nei confronti del medesimo utente. Il contributo per l’acquisto o noleggio dei decoder in tecnica C-DVB e’ riconosciuto a condizione che l’offerta commerciale indichi chiaramente all’utente i fornitori di contenuti con i quali i soggetti titolari della piattaforma via cavo abbiano concordato i termini e le condizioni per la ripetizione via cavo del segnale diffuso in tecnica digitale terrestre.
Il comma 8 dell’art. 4 autorizza, per il finanziamento del Fondo per progetti strategici nel settore informatico, di cui al comma 2 dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, un’ulteriore spesa di 51,5 milioni di euro per l’anno 2004 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006; il Fondo finanzia anche iniziative destinate alla diffusione ed allo sviluppo della societa’ dell’informazione nel Paese.
Il comma 9, invece, rinnova l’iniziativa denominata “PC ai giovani†prevedendo la piena operativita’ del Fondo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato «PC ai giovani», diretto ad incentivare l’acquisizione e l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono 16 anni nel 2004, nonche’ la loro formazione.
Le modalita’ di attuazione del progetto, nonche’ di erogazione degli incentivi stessi saranno disciplinate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie, emanato ai sensi dell’articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Tale fondo e’ destinato anche, nel limite di 30 milioni di euro per l’anno 2004, all’istituzione di un fondo speciale, denominato «PC alle famiglie», finalizzato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, diretto all’erogazione di un contributo di 200 euro per l’acquisizione e l’utilizzo di un personal computer con la dotazione necessaria per il collegamento ad Internet, nel corso del 2004, da parte dei contribuenti persone fisiche residenti in Italia con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, relativo all’anno d’imposta 2002.
Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, saranno stabilite, entro i limiti delle disponibilita’ finanziarie di cui al primo periodo, le modalita’ di attuazione del progetto, di individuazione dei requisiti reddituali e dei soggetti tenuti alla verifica dei predetti requisiti, nonche’ di erogazione degli incentivi stessi prevedendo anche la possibilita’ di avvalersi a tal fine della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione. Il contributo non e’ cumulabile con le agevolazioni previste dai commi 9 e 11.
Proprio quest’ultimo comma prevede che nel corso dell’anno 2004 i docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonche’ il personale docente presso le universita’ statali, possono acquistare un personal computer portatile da utilizzare nella didattica, anche attraverso appositi programmi software messi a disposizione dal Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, usufruendo di riduzione di costo e di rateizzazione. I benefici per l’acquisto saranno ottenuti, rispettivamente, previa apposita indagine di mercato esperita dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa.
Con apposito decreto di natura non regolamentare il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, fissera’ le modalita’ attuative per poter accedere ai benefici previsti dal presente comma.
Di notevole rilevanza e’ anche il comma 12 dell’art. 4 che dedica una specifica disposizione al voto elettronico autorizzando una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 ai fini del proseguimento degli studi e il perfezionamento delle fasi di realizzazione sperimentale, gia’ avviati nei decorsi anni dal Ministero dell’Interno, aventi per oggetto l’applicazione del voto elettronico alle consultazioni elettorali.
Per quanto, quindi, in misura inferiore rispetto alle attese questa nuova legge finanziaria ha recepito molte istanze dei Ministri Stanca e Gasparri prevedendo incentivi che gia’ l’anno scorso hanno fornito un grosso contributo specialmente allo sviluppo della banda larga, volano fondamentale per l’affermazione del sistema pubblico di connettivita’.
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