Pubblicata La Legge Per L’Accesso Dei Disabili Agli Strumenti Informatici
ROMA. E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2004la legge n. 4 del 9 gennaio 2004 contenente “Disposizioni per favorirel’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”.Il provvedimento intende favorire l’accesso dei disabili all’ICT-Innovationand Communication Technology, ossia ai mezzi che sono alla base dellaSocieta’ della Informazione, evitando che le nuove tecnologie determininoforme di emarginazione forse ancora piu’ pericolose di quelle tradizionalie, anzi, promuovendo l’uso delle medesime come fattore abilitante e disuperamento delle disabilita’ e delle esclusioni, oltre che di miglioramentodella qualita’ della vita.La legge entrera’ in vigore il 2 febbraio 2004.Come e’ noto uno degli obiettivi primari del Ministero per l’Innovazione ele Tecnologie e’ quello di sfruttare a pieno le potenzialita’ delle modernetecnologie per abbattere quelle barriere che di fatto rallentanol’integrazione sociale delle categorie svantaggiate. A tale scopo e’ statacostituita nel maggio 2002 un’apposita Commissione in collaborazione con iMinistri Maroni e Sirchia denominata “Commissione interministeriale sullosviluppo e l’impiego delle tecnologie dell’informazione per le categoriedeboli”, che ha realizzato il c.d. “Libro Bianco” che raccoglie quanto e’stato fatto, ma anche quanto ancora e’ necessario fare a favore dellepersone disabili.Uno degli obiettivi principali della legge n. 4/2004 e’ proprio quello direndere accessibili i siti Internet e, comunque, tutti i “rapportitelematici” tra cittadini e Pubblica Amministrazione, comprendendo anche isoggetti che erogano pubblici servizi. Addirittura nel caso particolaredella realizzazione o della modifica di un sito Internet della pubblicaamministrazione, i requisiti di accessibilita’ diventano condizione dilegittimita’ (art. 4, comma 2). Poiche’ i siti Internet vengono prodotti omodificati con notevole frequenza, per ovviare alla rapidissima obsolescenzatecnica, tipica delle strumentazioni informatiche, e’ presumibile che laprevisione normativa sia sufficiente a far si’ che, nell’arco di poco tempo,tutti i siti Internet delle pubbliche amministrazioni statali si rivelinoaccessibili per i disabili.La legge in argomento, per la prima volta, definisce ed individuaespressioni (art. 2) quali:.. “Accessibilita’ Informatica” con cio’ intendendo la capacita’ dei sistemiinformatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili senzadiscriminazioni derivanti da disabilita’… “Tecnologia Assistiva”, intesa come gli strumenti e le soluzioni tecniche,hardware e software, che permettono al disabile, superando o riducendo lecondizioni di svantaggio dovute alla sua specifica disabilita’, di accederealle informazioni e servizi erogati dai sistemi informatici.In relazione alla concessione di contributi pubblici statali per l’acquistodi materiale informatico da parte di privati, la legge prevede che ilpossesso dei requisiti di accessibilita’ costituira’ criterio preferenzialee condizione necessaria quando il materiale sia specificamente destinato aidisabili.La legge, prevede, inoltre all’art. 4, 4° comma, uno specifico obbligo acarico delle pubbliche amministrazioni statali nonche’ di datori di lavoroprivati di porre a disposizione del dipendente disabile la necessariastrumentazione hardware e software.
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