Il Misterioso Caso Sul Valore Dell’e-Mail: Ma L’e-Mail Esiste?
Lecce – La rilevanza giuridica di una e.mail e la sua producibilita’ ingiudizio sono temi divenuti, in queste ultime settimane, di grandeattualita’. Il dibattito ha suscitato vasta eco sul web e sulla stampa aseguito dell’emissione da parte del Tribunale di Cuneo di un decretoingiuntivo (n. 848/03) sulla base della sola produzione di alcune mail. Inquesti giorni e’ stato pubblicato su scint.it (Andrea Lisi, DirettoreScientifico del Corso di Alta Formazione post lauream in Diritto & Economiadel Commercio Elettronico Internazionale SCiNT – Ed. Simonewww.scint.it/altaformazione) alla paginahttp://www.scint.it/news_new.php?idA5 un altro decreto ingiuntivo (questavolta emesso dal Tribunale di Bari) basato anch’esso essenzialmente su unriconoscimento di debito contenuto in una e.mail. Due animate e contrappostetesi giuridiche si sono da subito confrontate in questi giorni: quellasostenitrice dell’e.mail quale documento informatico provvisto di firmaelettronica leggera e, quindi, idoneo a soddisfare la “forma scritta” equella, di segno opposto, che vede nell’e.mail una mera riproduzionemeccanica, anzi di piu’ un “documento anonimo”. In assenza di una univocapresa di posizione da parte della giurisprudenza, dal vivace dibattito e’emerso un punto comune ai vari esponenti delle due contrapposte correntidottrinali: il caos interpretativo e’ dovuto ad una normativa fin troppooscura e foriera di dubbi (il riferimento e’ al noto D.P.R. 445/2000, cosi’come modificato dal D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10, dalla legge 16 gennaio2003, n. 3 e dal D.P.R. 7 aprile 2003, n.137). L’auspicio di tutti e’,quindi, quello di un intervento chiarificatore del legislatore. In attesadi una riforma organica, all’interprete non resta che leggere cum granosalis le norme in vigore secondo il significato proprio delle parole el’intenzione del legislatore. In ossequio a tale dovere, puo’ dirsi chedell’ampio ventaglio di firme elettroniche previste dal legislatore la solafirma digitale (ovvero, a certe condizioni, anche la firma elettronicaavanzata) assicura quell’ampio grado di genuinita’ e certezza al relativodocumento che, cosi’, fa piena prova fino a querela di falso dellaprovenienza delle dichiarazioni di chi l’ha sottoscritto. Ma occorre ancheanalizzare il punctum dolens della questione che consiste nell’individuarel’esatto valore giuridico di una e.mail (strumento oggi molto utilizzatonegli scambi commerciali, a differenza della firma digitale.). Abbiamo gia’avuto modo di sostenere – e non si hanno motivi per cambiare idea – chel’immissione di ID e PW, incrociata ad altri dati contenuti nell’e.mail(headers, “sottoscrizione” in corpo alla stessa), possa soddisfare irequisiti legali di autenticazione idonei a fare dell’e.mail un documentoprovvisto di firma elettronica leggera. Invero, tralasciando le diatribe inordine a genuinita’ e sicurezza del contenuto di una e.mail (che comunqueesulano dagli aspetti giuridici della questione.quanto e’ sicuro un fax?),puo’ sostenersi che l’invio di un messaggio di tale genere presuppone unasorta di riconoscimento indiretto dell’utente al momento dell’utilizzo delservizio. Ed e’ proprio questa fase a segnare, almeno a parere di chiscrive, quell’autenticazione (e non validazione prevista dalla legge soloper la firma digitale) richiesta dal legislatore per aversi un documentoinformatico provvisto di firma elettronica leggera. Questa interpretazione,peraltro, sembra capace di dare maggiore valenza giuridica a taliparticolari tipi di messaggi che, oggi, rappresentano uno tra i piu’ diffusimodi di comunicare. Dai semplici invii di auguri, alle propostecontrattuali, miliardi di bit trasmettono una mole sconfinata diinformazioni. Si tratta di un fenomeno che non puo’ essere relegato aiconfini del giuridicamente rilevante: ad esso infatti sono sottesi fintroppi rapporti interpersonali anche di carattere economico. Senzadimenticare, infine, che mentre l’invio di e.mail avviene a costi veramenteirrisori – quasi vicini allo zero – l’utilizzo della firma digitalenecessita di una smart card personale il cui prezzo non e’ del tuttoirrilevante (anche se l’uso della firma digitale – come gia’ ben piu’ voltespiegato – rimane indispensabile per alcuni tipi di rapporti e garantiscesicurezza allo scambio telematico). E’ da auspicare, quindi, che lostrumento della posta elettronica, grazie ad un pieno riconoscimento dellafirma elettronica leggera, dopo aver incontrato tanta fortuna tra gliinternauti possa avere maggiore attenzione da parte del nostro legislatore.
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