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Navigare Su Internet Non E’ Sempre Un Piacere Per I Dirigenti Pubblici

9 Febbraio 2004 Commenta

NOVARA. La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte,ha condannato con sentenza n. 1856/03 un dirigente del Comune di Arona alpagamento in favore dell’Erario dell’importo di Euro 5.000,00 per averutilizzato illegittimamente il servizio Internet tramite la propriapostazione informatica navigando su siti di carattere non istituzionale. Intal modo il dirigente ha cagionato una danno patrimonialeall’Amministrazione, consistente nel mancato svolgimento della prestazionelavorativa durante le ore di connessione contestate.La sentenza in argomento assume una notevole rilevanza legata principalmenteall’attualita’ del fatto contestato al dirigente del Comune di Arona.L’era tecnologica che ci contraddistingue e’ caratterizzata ormai dallapresenza di collegamenti telematici in innumerevoli uffici pubblici con larealizzazione di reti interne (intranet) ed esterne. Il collegamento adInternet e’ molto diffuso, ma non bisogna dimenticare che l’uso di uncomputer collegato ad una rete esterna deve essere molto accorto eresponsabile per diversi motivi, non solo legati all’effettivo rendimentodella prestazione lavorativa come vedremo in seguito.Nel caso di specie la Corte dei Conti e’ chiamata principalmente a valutarel’operato del dirigente avuto riferimento al rapporto di lavoro che lega lostesso all’ente civico e naturalmente il giudizio non puo’ essere positivo.Per quanto un dirigente non sia tenuto a rispettare l’orario di lavoro deidipendenti comunali, e’ indubbio che collegarsi a siti Internet nonistituzionali per una media di piu’ di 2 ore al giorno e’ a dir pocopreoccupante. Ma la decisione della Corte dei Conti presenta per la verita’diversi punti dubbi che del resto ricorrono sempre quando si fa riferimentiad indagini di natura informatica.Al fine di contestare al dirigente l’utilizzo illecito della postazioneinformatica, l’organo giudiziario si e’ avvalso ovviamente della consulenzadi un tecnico che ha analizzato i file log del sistema ed e’ arrivato allaconclusione addebitata al dirigente. Ma nella sentenza non si chiarisce,innanzitutto cosa si intende per collegamenti a siti non istituzionali:Internet e’ un mondo molto vasto per cui oltre a siti di caratteresemplicemente ricreativo, esistono altri siti che per quanto nonistituzionali sono estremamente interessanti dal punto di vista giuridico,amministrativo, culturale e non credo che il collegamento a tali siti possaessere a priori considerato illegittimo. Ben altra cosa e’ poi ilcollegamento a siti pornografici o simili con relativi dialer, masicuramente cio’ non e’ accaduto nel caso di specie, altrimenti lecontestazioni sarebbero state ben altre.

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