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Acquisti telematici anche per la Presidenza del Consiglio

1 Marzo 2004 Commenta

Al fine di assicurare una maggiore celerita’ e semplificazione dell’approvvigionamento dei beni e dei servizi e di garantire la massima trasparenza e parita’ di trattamento dei concorrenti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del D.P.R. n. 101/2002 (“Regolamento recante criteri e modalita’ per l’espletamento da parte delle Amministrazioni Pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l’approvvigionamento di beni e servizi”), ha inteso avvalersi di un sistema automatizzato di scelta dei contraenti per lo svolgimento di gare telematiche aventi ad oggetto la fornitura di Televisori, Dvd video, Divani, Poltrone, Tende, Lampade, per le nuove Sedi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il relativo bando di abilitazione e’ rivolto ai soggetti interessati a partecipare alle suddette Gare, i quali intendano abilitarsi al Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto.
Il bando e’ stato inviato all’Ufficio pubblicazioni GUCE il 13 febbraio ed e’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 42 parte II del 20 febbraio 2004.

Anche la Presidenza del Consiglio ha quindi deciso di avvalersi delle procedure telematiche di acquisto previste dal D.P.R. n. 101/2002 il quale e’ un regolamento che prevede criteri e modalita’ per l’espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l’approvvigionamento di beni e servizi.
In particolar modo il D.P.R. n. 101/2002 e’ un Regolamento che in applicazione dei principi fondamentali in materia di teleamministrazione, disciplina “lo svolgimento di procedure telematiche di acquisto che consentono alle amministrazioni di effettuare approvvigionamenti di beni e servizi attraverso sistemi automatizzati di scelta del contraente”(art. 2). Il ricorso all’informatica ed alla telematica costituisce lo strumento indispensabile per conseguire un’effettiva trasformazione dei rapporti tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione dando cosi’ attuazione ai principi costituzionali di imparzialita’ e di buon andamento, consentendo la riduzione dei costi ed assicurando la trasparenza delle scelte amministrative secondo quanto previsto dalla legge 241/90. Difatti, non mancano, nel Regolamento i riferimenti alle legge sulla trasparenza (art. 2 comma 2°, art 3 comma 2° oppure l’art. 4 comma 4°) che trova piena applicazione in tutti i suoi risvolti.
Come recita il terzo comma dell’art. 2, le disposizioni del regolamento si applicano alle amministrazioni che, per gli approvvigionamenti di beni e servizi, anche d’importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di volta in volta decidano, con provvedimento motivato e secondo le modalita’ richieste dai rispettivi ordinamenti, di effettuare gli stessi attraverso procedure telematiche di acquisto comunicando al gestore del sistema prescelto le informazioni ed i dati necessari. Rimane ferma la possibilita’ per le amministrazioni di effettuare gli approvvigionamenti di beni e servizi con le tradizionali procedure di scelta del contraente anche utilizzando, a supporto del procedimento, sistemi elettronici e telematici secondo le disposizioni della normativa vigente.

Anche le regioni, le province, le citta’ metropolitane, i comuni e le comunita’ montane possono applicare le disposizioni del presente regolamento se cosi’ dispongono nell’ambito della propria autonomia e salvo che non aderiscano alle predette convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
All’art. 3 del Regolamento, nell’ambito dei principi organizzativi si fa riferimento anche alla ormai famosa legge n. 675/96, tenuto conto specialmente di quelle necessarie misure di sicurezza per la custodia ed il controllo dei dati prescritte dall’art. 15, 1° comma, della stessa legge, (e meglio precisate dal D.P.R. n. 318/99 emanato in attuazione del 2° comma dello stesso art. 15) alle quali si dovranno attenere le procedure telematiche di acquisto.
L’art. 4 disciplina la pubblicita’ delle procedure telematiche di acquisto, prevedendo in particolare, al comma 2°,  la pubblicazione sul sito dell’amministrazione procedente e richiamando l’applicazione dell’art. 24 della legge n. 340 del 24 novembre 2000 che fissa l’obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche, a far data del 1° gennaio 2001, di pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara su uno o piu’ siti informatici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
(In effetti, nell’attesa dell’emanazione del DPCM, e’ stato pubblicato sulla G.U. n. 100 del 2 maggio 2001 il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 20 del 6 aprile 2001 con il quale il Ministero ha proceduto alla individuazione dei siti informatici su cui pubblicare i bandi e gli avvisi di gara a norma dell’art. 24 l. 340/2000. In particolare all’art. 1 del decreto e’ stato sancito che le stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale devono pubblicare sul sito Internet www.acquistinretepa.it  i bandi e gli avvisi di gara di loro competenza).

Inevitabili i richiami anche al T.U. della documentazione amministrativa di cui alla legge  n. 445/2000 al comma 3° (in tema di trasmissione per via telematica del documento) e 5° (per definire l’efficacia ed il trattamento delle registrazioni di sistema che costituiscono la prova fondamentale di tutte le operazioni effettuate nell’ambito delle gare telematiche.
Ovviamente non poteva mancare al comma 6° anche il richiamo al Decreto legislativo n. 10/2002 (che ha introdotto in Italia la c.d. firma elettronica “leggera” o “debole” intesa come qualunque mezzo elettronico di identificazione che si affianca alla firma elettronica “avanzata” o “forte” il cui esempio principale e’ la vecchia firma digitale del nostro ordinamento, che rimane pienamente efficace).

Per ovvi motivi di sicurezza non tutti possono accedere alle procedure telematiche di acquisto, per cui potranno ricorrere a tali procedure solo coloro che otterranno una particolare abilitazione (di durata sempre temporanea) che verra’ concessa al termine di un processo di autorizzazione menzionato nell’art. 5 del Regolamento.

L’art. 6 sottolinea la sicurezza del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto, mentre gli artt. 7 e 8 del Decreto presidenziale individuano alcune figure soggettive estremamente importanti per lo svolgimento delle procedure telematiche: in primo luogo il Gestore del sistema che e’ il responsabile dei servizi di conduzione tecnica dei sistemi e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento delle procedure telematiche di acquisto ed assume il ruolo anche di responsabile del trattamento dei dati ed in secondo luogo il Responsabile del procedimento che risolve tutte le questioni anche tecniche di carattere procedurale compresa anche l’abilitazione degli utenti.
Quest’ultima figura, se vogliamo, (coadiuvata dall’ufficiale rogante, quando previsto) e’ quella che attribuisce un carattere di ufficialita’ alla procedura telematica ponendo la propria firma digitale sul verbale delle operazioni prodotto automaticamente dal sistema e sul conseguente verbale di aggiudicazione.
Il Capo II del Regolamento disciplina, poi agli artt. 9 e 10 gli aspetti piu’ di carattere procedurale e quindi definisce i requisiti che deve possedere il bando per l’abilitazione dei potenziali offerenti alla partecipazione alle gare telematiche (art. 9), nonche’ i requisiti necessari dell’avviso di gara e del conseguente invito a partecipare (art. 10).
Infine il Capo III disciplina all’art. 11 il Mercato elettronico della pubblica amministrazione nell’ambito del quale e’ possibile effettuare acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario. In questo caso le amministrazioni possono effettuare acquisti di beni e servizi direttamente dai cataloghi predisposti dagli utenti selezionati attraverso un bando di abilitazione.

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