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Che Valore Ha Una Pagina Web?

9 Marzo 2004 Commenta

ROMA. La Corte di Cassazione – Sezione Lavoro con sentenza n. 2912 del 18febbraio 2004 ha affermato che le informazioni tratte da una rete telematicasono per natura volatili e suscettibili di continua trasformazione e, aprescindere dalla ritualita’ della produzione, va esclusa la qualita’ didocumento in una copia su supporto cartaceo che non risulti essere stataraccolta con garanzie di rispondenza all’originale e di riferibilita’ a unben individuato momento.Ha fatto discutere e probabilmente continuera’ a far discutere questaaffermazione della Corte di Cassazione che si inserisce in un momentopiuttosto delicato caratterizzato da alcune decisioni giurisprudenziali chehanno attribuito rilevanza di documento scritto a semplici messaggi di postaelettronica, scatenando cosi’ aspre dispute dottrinali. Indubbiamente ogniqualvolta si interviene con qualsiasi tipo di decisione sul fenomeno delmomento rappresentato da Internet e’ inevitabile la discussione e cio’ perle caratteristiche della Rete contraddistinta da una realta’ fortementetecnologica per cui molti autori preferiscono parlare, piu’ che di realta’,di virtualita’.Internet, quindi, e’ il mondo della virtualita’ dove il dato informaticoassume una notevole rilevanza, considerato il grande valore della rete comemezzo di telecomunicazione e mezzo di diffusione del pensiero.Indubbiamente, come afferma la Suprema Corte, i contenuti di un sito websono soggetti a rapidi cambiamenti, per cui non e’ facile ancorare ad unadata ben precisa la stampa di una videata se non osservando preciseprescrizioni procedurali che pero’ (e questo bisogna ricordarlo) sonopreviste per altre situazioni di fatto che con Internet non hanno niente ache vedere. In altri termini e su questo non ci sono dubbi il valoreprobatorio di quanto accertato e documentato da una pagina web stampata nonpuo’ essere considerato inequivocabile. La fotografia, la ripresacinematografica riproducono in maniera fedele la c.d. realta’ tangibile, chepuo’ sicuramente costituire oggetto di una simile forma di accertamento, maInternet non e’ la stessa cosa; il dato informatico e’ contraddistinto dall’immaterialita’ e ridurlo a carta stampata non puo’ considerarsi un’operazione ineccepibile sia da un punto di vista tecnico che giuridico.D’altro canto lo stesso problema si era posto con l’avvento dellacontestatissima legge n. 62/2001 che faceva rientrare nella nozione diprodotto editoriale qualsiasi tipologia di flusso di informazioni checontraddistingue la nostra societa’. La dottrina prevalente, ha quindi, sindall’inizio dell’operativita’ della legge, contestato questa definizione diprodotto editoriale ritenendola vaga ed imprecisa, giustificata solo dallanecessita’ di fornire al mondo dell’editoria dei meccanismi di erogazione diprovvidenze o di agevolazioni pubbliche (Zeno-Zencovich, “I prodottieditoriali elettronici nella L. 7 marzo 2001 n. 62 e il preteso obbligo diregistrazione” in “Il diritto dell’informazione e dell’informatica”, n. 2,Milano, 2001). D’altronde riesce davvero difficile ricondurre ad una stessarealta’ un prodotto informativo telematico e quello cartaceo in quanto quest’ultimo e’ caratterizzato da fattori fisici, mentre l’informazionetelematica e’ caratterizzata dalla virtualita’.Nel caso di specie il problema si sdoppia e cioe’ bisogna cercare di capire,innanzitutto se una copia cartacea di una pagina web possa assumere la”qualita’ di documento” e poi valutare l’eventuale valore probatorio.Probabilmente la Suprema Corte in un’ottica eccessivamente garantista non sie’ nemmeno posta tale problematica ed a priori ha escluso qualsiasi valorealla pagina web stampata.Una piu’ attenta riflessione e forse anche una maggiore conoscenza dellaRete, pero’, avrebbe dovuto gia’ portare alla conclusione che i filespubblicati su Internet sono gia’ di per se’ documenti informatici originali,per cui la stampa di un testo pubblicato su Internet puo’ almeno essereconsiderata una riproduzione di un documento a prescindere da un suospecifico valore probatorio.

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