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DDL GASPARRI: I PUNTI CARDINE DELLA RIFORMA TV / ANSA

24 Marzo 2004 Commenta

(ANSA) – ROMA, 24 MAR – Il dimagrimento del Sic (sistema integrato delle comunicazioni), il paniere in base al quale si calcolano i tetti Antitrust; l”allungamento in vita’ del cda Rai e le nuove scadenze per la privatizzazione; il divieto di incroci tv-giornali fino al 31 dicembre 2010: sono le principali novita’ introdotte a Montecitorio nel ddl Gasparri dopo il rinvio alle Camere da parte del Capo dello Stato Ciampi. Questi i punti cardine della riforma tv. TETTI ANTITRUST E PUBBLICITA’ – Fermo restando il divieto di posizioni dominanti nei singoli mercati, l’articolo 15 stabilisce che nessuno puo’ conseguire ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del Sic (canone, pubblicita’ nazionale e locale, televendite, sponsorizzazioni, attivita’ di diffusione realizzate al punto vendita tranne le azioni sui prezzi, convenzioni con soggetti pubblici, offerte tv a pagamento, abbonamenti e vendite di quotidiani e periodici inclusi libri e dischi in allegato, agenzie di stampa nazionali, editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di Internet, utilizzazione delle opere cinematografiche). Dalla torta del Sic, elemento centrale del messaggio di rinvio di Ciampi, sono stati eliminati libri e dischi (esclusi quelli allegati ai giornali), la produzione di cinema e fiction, la produzione degli spot, le pubbliche relazioni, il Fondo unico per lo spettacolo e sono state limate voci come Internet, arrivando cosi’ a 9-10 miliardi di euro di tagli rispetto alla formulazione originaria. Confermato il limite asimmetrico del 10% per Telecom Italia (unico operatore ad avere piu’ del 40% dei ricavi nelle tlc). Chi possiede piu’ di una rete televisiva non potra’ acquisire partecipazioni in quotidiani o costituire nuove imprese fino al 31 dicembre 2010 (e non 2008, come nel testo rinviato alle Camere). Quanto agli affollamenti pubblicitari, solo gli spot sono soggetti ai limiti orari (18% per le tv commerciali), mentre le altre forme di pubblicita’, comprese le telepromozioni, sono soggette solo ai limiti quotidiani (15% per gli spot, elevabile al 20% in caso di telepromozioni e televendite, massimo per un’ora e 12 minuti al giorno). L’articolo 14 stabilisce che l’Authority, nel caso in cui accerti che un’impresa supera il 20% del Sic, adotti un atto di pubblico richiamo. In caso di accertata violazione, procede in base alla legge Maccanico (anche con misure deconcentrative). RAI – L’articolo 20 ridefinisce i criteri di nomina dei vertici Rai. La tv pubblica avra’ un consiglio di amministrazione di nove membri, in carica per tre anni e rieleggibili una sola volta. Fino alla prima fase della privatizzazione (alienazione del 10% del capitale, sara’ la Commissione di Vigilanza a nominare sette membri del Cda (con voto limitato ad uno, cioe’ 4 alla maggioranza e 3 all’opposizione), mentre gli altri due, tra cui il presidente, saranno invece scelti dal Ministero dell’Economia. La nomina del presidente diventa pero’ efficace con il parere favorevole, a due terzi, della Vigilanza. A regime, i nove membri saranno nominati dall’assemblea dei soci. Il presidente e’ nominato dal Cda e la sua nomina diventa efficace dopo l’acquisizione del parere favorevole, a maggioranza di due terzi, della Vigilanza. L’elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. Il rappresentante del ministero dell’Economia, fino alla completa privatizzazione,presenta un’autonoma lista di candidati formulata sulla base delle delibere della Vigilanza con voto limitato ad uno. Il rinnovo dei vertici Rai era stato fissato al 28 febbraio 2004, data pero’ superata dai fatti: si e’ stabilito cosi’ che i nuovi criteri di nomina dei vertici Rai diventano operativi tre mesi dopo la chiusura della prima offerta di pubblica vendita. Questa scattera’ entro quattro mesi dalla fusione della Rai in Rai Holding, che a sua volta dovra’ essere completata entro due mesi dall’entrata in vigore della Gasparri. Fino al 31 dicembre 2005, comunque, sono vietate cessioni di rami d’azienda. DIGITALE – L’articolo 25 prevede che dal primo gennaio 2004 la Rai deve coprire il 50% del territorio nazionale con due blocchi di diffusione; entro il primo gennaio 2005 il 70% della popolazione. Questo per avvicinarsi alla scadenza della legge 66 del 2001, cioe’ il passaggio definitivo alla nuova tecnica di trasmissione entro il 31 dicembre 2006: fino ad allora le concessioni analogiche (compresa Retequattro) vengono prorogate. Ritoccato dopo il rinvio della legge, l’articolo 25 ingloba il testo del decreto salvareti: l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni verifica entro il 30 aprile 2004 la diffusione del digitale in base a tre parametri (quota di popolazione coperta dal nuovo segnale, presenza sul mercato di decoder a prezzi accessibili, offerta di programmi ad hoc) e nei trenta giorni successivi relaziona a governo e Parlamento. In caso di verifica con esito negativo, adotta i provvedimenti previsti dalla Maccanico. L’ideazione, produzione e realizzazione di programmi della tv pubblica vengono ancorate alle sedi regionali e al numero di abbonati. TV LOCALI – Ogni operatore puo’ avere fino a tre concessioni o autorizzazioni in ogni bacino regionale, e fino a sei per regioni anche non limitrofe. Il limite quotidiano di affollamento pubblicitario sale dal 35% al 40% comprese le televendite. TUTELA MINORI – L’articolo 10 da’ forza di legge al codice di autoregolamentazione tv-minori e prevede ‘adeguata pubblicita” per le sanzioni inflitte in caso di violazione sia dall’Autorita’ sia dal comitato di applicazione del codice. (ANSA).

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