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E-Commerce: Attenzione Alle Clausole Vessatorie!!!

23 Marzo 2004 Commenta

MILANO. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura diMilano organizza il giorno 8 aprile 2004 presso Palazzo Turati – Sala delConsiglio un workshop sulle “clausole vessatorie nel commercio on-line” chevede la partecipazione di professionisti e rappresentanti dei consumatori.La legge di riordino degli Enti camerali – Legge n. 580/93 – ha potenziatoed ampliato notevolmente i compiti ed il ruolo delle Camere di Commercio.Esse, oltre ad essere il punto di riferimento per l’intero sistemaimprenditoriale, svolgono la loro attivita’ di promozione e di regolazioneanche attraverso la tutela dei consumatori ed utenti tramite un’azione dicontrollo finalizzata alla eliminazione di situazioni di potenzialeconflitto tra i soggetti del mercato. Ulteriore riconoscimento di questonuovo ruolo super-partes alle Camere di Commercio deriva dall’essere stateannoverate tra i soggetti legittimati ad esperire l’azione inibitoria inmateria di clausole vessatorie nei contratti con i consumatori.La Camera di Commercio di Milano in virtu’ di queste nuove funzioni haavviato una serie di iniziative avente quale obiettivo la trasparenza delmercato e la tutela di tutti i soggetti in esso coinvolti.Tra queste iniziative si inquadra l’attivita’ di controllo della presenza diclausole vessatorie nelle condizioni generali di contratto che hainteressato il settore immobiliare, della multiproprieta’, del turismo, delgas ed energia elettrica, della telefonia, dell’assicurazione RC Auto e perultimo i contratti nel commercio elettronico.Nell’ambito della negoziazione on-line che oggi con la regolamentazionedell’e-commerce (grazie al d.lgs. n. 70/2003 attuativo della direttiva2000/31/CE) ha assunto una notevole rilevanza, si ripropongono ed anzivengono accentuati molti problemi che sono tipici dell’attivita’contrattuale. In particolare avuto riferimento all’inadempimento di unadelle parti ci si trova di fronte al problema generale costituito dallanecessita’ di selezionare le conseguenze dannose risarcibili che tra l’altrosi acuisce nei casi in esame, in quanto aumenta la difficolta’ diverificare, sotto il profilo tecnico, le singole voci del danno prodottodall’inadempimento.Se da un canto, come sopra evidenziato, si possono verificare seri problemiper l’impresa che debba interrompere, parzialmente o totalmente, la propriaattivita’, d’altra parte vi e’ l’esigenza di non sovraesporre il fornitore aconseguenze non ragionevoli in relazione alla condotta a lui addebitabile.Risulta pertanto indispensabile una rigorosa applicazione delle regolefissate dal legislatore in caso di responsabilita’ da inadempimento, secondole quali il danno e’ risarcibile solo quando sia conseguenza immediata ediretta dell’inadempimento (art. 1223 c.c.), prevedibile (art. 1225 c.c.),evitabile mediante la condotta del danneggiato in grado di far fronteefficacemente all’altrui inadempimento (art. 1227, 2° co., c.c.).Se il problema in esame puo’ dirsi spesso, in concreto, superato dallaprassi contrattuale secondo la quale le parti inseriscono nell’accordoclausole che disciplinano convenzionalmente responsabilita’ e risarcimento,deve tuttavia constatarsi che esso si ripropone per l’interprete dell’accordo chiamato a verificare la validita’ delle clausole di limitazione odi esonero delle responsabilita’ contenute nei formulari standard delfornitore; e’ ovvio che, in caso di contrasto, se le clausole di esonerorisultano invalide l’interprete e’ altresi’ chiamato a quantificare ildanno.La invalidita’ delle clausole puo’ derivare dalla violazione dell’art. 1229c.c. ovvero dalla violazione delle norme poste a tutela del contraentedebole nei contratti stipulati dal consumatore.

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