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Intoccabile Per Il Garante La Privacy Dei Minori

15 Marzo 2004 Commenta

ROMA. L’Autorita’, composta da Stefano Rodota’, Giuseppe Santaniello,Gaetano Rasi, Mauro Paissan, ha vietato con un provvedimento d’urgenza adiversi editori e direttori di quotidiani, nazionali e locali, l’ulteriorediffusione di informazioni relative a bambini vittime di un grave episodiodi cronaca. Testate giornalistiche e radiotelevisive dovranno, a pena disanzioni, attenersi ai principi richiamati nel provvedimento.Pur non essendo stata resa apertamente nota l’identita’ dei minori e deigenitori, i quotidiani hanno tuttavia pubblicato una molteplicita’ diinformazioni tale da renderli comunque immediatamente riconoscibili, nonsolo all’interno della cerchia familiare, degli amici e dei conoscenti.Larga parte delle informazioni e dei minuziosi dettagli riportati sono – hasottolineato il Garante – assolutamente sovrabbondanti e non indispensabilia rappresentare la vicenda. La diffusione di queste informazioni contrastaquindi con il principio di essenzialita’ dell’informazione e viola quantoprevisto dal Codice della privacy e dal Codice deontologico dei giornalisti.La stessa diffusione della foto segnaletica dell’adulto, senza chesussistano necessita’ di giustizia e di polizia, ha reso ancora piu’ facilel’identificazione dei bambini e dei genitori.Questo comportamento gia’ di per se’ illecito, assume una particolaregravita’ in considerazione del coinvolgimento di minori dei quali rischia dipregiudicare l’armonico sviluppo psicologico. E’ proprio per evitare talerischio che l’ordinamento riconosce ai minori una tutela rafforzata, anchein presenza di un legittimo diritto di cronaca. Oltre a quanto previstodalla normativa sulla privacy e dal Codice di deontologia dei giornalisti,l’art.734 bis del codice penale (persone offese da atti di violenzasessuale), l’art.13 del nuovo processo penale minorile, la Carta di Trevisoe la Convenzione dei diritti del fanciullo del 1989 precludono lapossibilita’ di divulgare notizie o immagini che consentano l’identificazione, anche indiretta, dei minori.L’Autorita’ Garante e’ stata costretta ad intervenire contro l’ennesimavicenda che vede violati dalla stampa i diritti di minori coinvolti in fattidi cronaca. Proprio in questo periodo dove si fa molta attenzione allatutela del minore ed alla sua corretta formazione psicologica si assisteancora ad ingiustificate aggressioni alla riservatezza di bambinigiustificate solo ed esclusivamente da esigenze giornalistiche.Come e’ noto il nuovo codice per la protezione dei dati personali all’art.50 estende ai procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale ildivieto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie oimmagini idonee a consentire l’identificazione di un minore (art. 13 D.P.R.22 settembre 1988, n. 448). Mentre l’art. 52 del codice al comma 5 prevede,nel caso di riproduzione di una decisione giudiziaria concernente minori, undivieto specifico in ordine ai quali non e’ consentito, anche in assenzadella annotazione, la diffusione delle generalita’, di altri datiidentificativi o di altri dati anche relativi a terze persone dai qualipossa ricavarsi l’identita’ del minore.Per non parlare poi dell’art. 7 del codice di deontologia dei giornalistiallegato al codice di protezione dei dati personali il quale prevede che alfine di tutelarne la personalita’, il giornalista non deve pubblicare i nomidei minori coinvolti in fatti di cronaca, ne’ fornire particolari in gradodi condurre alla loro identificazione. La tutela della personalita’ delminore si estende, tenuto conto della qualita’ della notizia e delle suecomponenti, anche ai fatti che non siano specificamente reati. Il codice dideontologia specifica che il diritto del minore alla riservatezza deveessere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e dicronaca.

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