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Privacy E Notificazione Al Garante, Le Imprese Non Devono Segnalare La Banca Dati Dei Clienti

8 Marzo 2004 Commenta

Lecce – Sotto accusa la lett. f) dell’art. 37 del cosiddetto Codice dellaPrivacy (D.lgs. 196/2003). Condanna: “fa rientrare nell’obbligo dinotificazione tendenzialmente tutte le imprese e gli altri soggettieconomici”. E’ questo in estrema sintesi il contenuto di un intervento,apparso su ItaliaOggi del 3 marzo scorso, che ci induce a qualche (piu’pacata) riflessione sul tema della notificazione al Garante, adempimentoprevisto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 196/2003. ci siaconsentito di dire che a volte si esagera un po’ con il “sensazionalismo”,provocando un certo (forse inconsapevole) “terrorismo psicologico” in temadi privacy (anche se si sa bene che i titoloni sui giornali non vengonoinseriti dagli autori degli articoli e non sempre coincidono con il realecontenuto degli stessi). Lo hanno detto Andrea Lisi e Maurizio De Giorgi,Docenti del Corso di Alta Formazione in Diritto & Economia del CommercioElettronico Internazionale (http://www.scint.it/a): nonappaiono per nulla condivisibili, infatti, le conclusioni cui giunge l’autore del citato intervento, in quanto mal si conciliano con la mens legise, infatti, si finisce per porre a carico delle imprese l’onere diottemperare ad obblighi in realta’ previsti solo per specifiche ipotesi enon gia’ in via generale, hanno aggiunto Lisi e De Giorgi.L’art. 37 lett. F) del codice per la protezione dei dati personali vedelimitata la sua operativita’ alle cosidette “centrali rischi” intese come”banche dati negative o , in quanto registrano soltanto datipersonali relativi a morosita’ o altre situazioni ritenute meritevoli diannotazione, unitamente alla segnalazione di sofferenze o dell’esistenza diazioni legali, procedure concorsuali o cessioni del credito a terzi”, ovveroche “gestiscono . sistemi di tipo positivo/negativo, raccogliendoinformazioni sul rapporto di finanziamento, a partire dalla richiestadell’interessato, indipendentemente dalla sussistenza di inadempimenti, perincentivare gli operatori finanziari ad una valutazione piu’ ampia delrischio creditizio sulla base dell’osservazione di diversi comportamenti esituazioni personali del richiedente” (tali definizioni sono tratte dalProvvedimento del 31 luglio 2002 del Garante per la protezione dei datipersonali rinvenibile sul sito www.garanteprivacy.it).In questi casi sussiste l’obbligo della notificazione perche’ si tratta diparticolari tipologie di dati – si pensi in particolare a quelli contenutinelle cd. liste nere – che rivestono una natura particolarmente delicataalla luce delle gravissime conseguenze che ne deriverebbero al verificarsidi errori o inesattezze.Per concludere, se e’ vero che qualsiasi norma (per la gioia degli avvocati)puo’ essere liberamente interpretata e puo’ prestarsi alle piu’ elasticheapplicazioni, -hanno concluso Lisi e De Giorni – non per questo si possonoassociare alla lettera f) dell’art. 37 significati certamente non voluti,ne’ immaginati dal legislatore, perche’ cio’ significherebbe travalicareuno dei compiti primari di noi giuristi e, cioe’, scavare nelle (a voltetroppo) ambigue pieghe del tessuto normativo al fine di scovarne la naturateleologica.

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