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UE, banche dati e conservazione dei dati del traffico internet per combattere il terrorismo

22 Marzo 2004 Commenta

I Ministri della Giustizia e degli Interni dell’Ue hanno intenzione di presentare al Consiglio europeo del 25 e 26 marzo diverse proposte per combattere il terrorismo all’insegna delle nuove tecnologie. Tra i diversi punti che contraddistinguono la bozza di contributo spiccano fra tutti l’accelerazione dell’introduzione dei dati biometrici (scansione digitale del volto e impronte digitali) sui documenti rilasciati a cittadini di paesi terzi e sui passaporti dei cittadini Ue, la creazione di un registro europeo dei passaporti rubati, la conservazione dei dati telefonici e del traffico Internet e la creazione di un centro informativo europeo per facilitare lo scambio di dati tra i servizi di intelligence dei Quindici.

Particolarmente interessanti le proposte che stanno discutendo i Ministri della Giustizia e degli Interni dell’Ue per combattere efficacemente il terrorismo internazionale. Indubbiamente alla base di qualsiasi proposta deve essere creato un centro informativo che possa facilitare lo scambio di dati fra i vari paesi facendo ricorso alle ultimissime tecnologie. E’ indiscusso che per creare un simile centro e’ necessario che ciascun paese disponga di una banca dati dettagliata che contenga qualsiasi notizia utile ai fini della lotta contro il terrorismo.
Come e’ noto le banche dati rientrano in quel ramo dell’informatica giudiziaria denominata “documentaria”. Questi archivi sono utilissimi per combattere la criminalita’ degli affari e tutte le forme di delinquenza a carattere associativo. Le banche dati rappresentano, quindi, uno strumento indispensabile per il giudice penale e sara’ sempre piu’ utilizzato nel futuro. Si tratta di un’informatica distribuita che deve, pero’, necessariamente confluire in un centro elettronico centrale.
In Italia il problema, giuridico e tecnico, del ricorso all’informazione automatizzata come ad uno strumento ormai ritenuto indispensabile per affrontare la lotta alla criminalita’ mafiosa nelle nuove dimensioni da essa assunte, sia nel senso della sua estensione territoriale, sia nel senso della sua complessita’ organizzativa nei settori bancario e finanziario, e’ un problema che si e’ imposto all’attenzione degli investigatori, magistrati e forze di polizia, ben presto, ancora prima dell’emanazione della legge n. 646/1982.
Ma quali contributi puo’ fornire una banca dati alle indagini, oltre che i nominativi e le note caratteristiche delle persone incriminate o sospette?
In diversi incontri di magistrati impegnati nella lotta contro la mafia sono state date o suggerite diverse indicazioni. Sono state predisposte, ad esempio, metodologie intese ad estrapolare dai fascicoli processuali tutti quegli elementi, che possono servire ad un discorso di coordinamento e di organica impostazione dell’attivita’ di investigazione e di indagine nei confronti della criminalita’ organizzata: dalle caratteristiche delle armi alle targhe automobilistiche rilevate, alle proprieta’ immobiliari dell’inquisito, alle sue frequentazioni.

A queste sono da aggiungere le rilevazioni di utenze telefoniche, in particolare le schede di traffico teleselettivo, rintracciabili presso la Telecom e l’Italcable; e le prenotazioni di viaggi aerei, che consentono anche di identificare i compagni di viaggio di persone inquisite, e talvolta i committenti che hanno pagato l’importo del biglietto. Altro sistema e’ quello della memorizzazione (nel rispetto della normativa sulla tutela delle banche dati) presso la Banca d’Italia dei nominativi di chiunque intrattenga, presso qualsiasi sportello, conti correnti o altri rapporti bancari: un’iniziativa questa, che, come e’ ovvio, soltanto le odierne tecniche elettroniche sono in grado di potere realizzare. Lo stesso e’ da dirsi per l’altro sistema della creazione di una banca dati centralizzata di tutte le armi.
Tra le principali banche dati contro la criminalita’ si annovera innanzitutto la banca dati del Ministero dell’Interno, composta da una serie di archivi elettronici nei quali vengono inseriti: i dati anagrafici, la nazionalita’, la residenza, e il domicilio di ogni soggetto fermato, arrestato o denunziato con l’indicazione del reato a seguito del quale e’ stato adottato il provvedimento di polizia; il nominativo di ogni proprietario di autoveicolo di cui sia stato denunziato il furto, la targa ed il modello, la data del furto e l’eventuale recupero; gli estremi di ogni documento rilasciato dalla P.A., smarrito o sottratto, la data dell’avvenuto smarrimento o furto, quella dell’eventuale recupero; il nominativo dei possessori di armi denunziate, il tipo di arma, il calibro, il numero di matricola, la data dell’eventuale smarrimento o furto e dell’eventuale ritrovamento; i numeri di serie delle banconote accertate, o sospettate, come false e delle c.d. banconote “civetta”, sottratte in occasione di rapine o utilizzate per il pagamento di riscatti.
Altre banche dati contro la criminalita’ sono state istituite dai carabinieri e dalla guardia di finanza nonche’ dall’amministrazione doganale per le informazioni relative alla prevenzione ed alla repressione delle violazioni doganali e delle infrazioni connesse.

La legge base in materia di banche dati contro la criminalita’ e’ la n. 121 del 1981 e l’avvento di numerose banche dati in questo settore ha dato luogo a vivaci dispute su due temi fondamentali: se sia preferibile l’unita’ o la pluralita’ di banche dati contro la criminalita’ e quale sia la natura dei rapporti della banca dati con l’Autorita’ Giudiziaria.
La migliore soluzione dei due problemi appena enunciati sembra debba essere quella della costituzione di un’unica grande banca dati. Cio’ non esclude che anche i corpi di polizia separati e la magistratura possano giovarsi di sistemi elettronici.
Ma e’ necessario, affinche’, non si frazioni il patrimonio di dati e si realizzi un grande sistema di informatica distribuita, che siano rispettate le seguenti condizioni:



  1. disporre l’obbligo dei corpi di polizia separati e della stessa Autorita’ Giudiziaria di trasmettere di propria iniziativa entro un certo termine dalla formazione dell’atto o dall’acquisizione dei dati le notizie di cui all’art. 118 c.p.p;


  2. in ogni caso escludere espressamente la possibilita’ per l’A.G. di rifiutare la trasmissione dei dati nel caso in cui la richiesta sia fatta ai sensi del 1° comma dell’art. 118 c.p.p.

Sarebbe, inoltre, opportuna una maggiore tutela della funzionalita’ dei corpi di polizia separati e della magistratura attraverso la modifica dell’art. 10 della l. n. 121 del 1981, in modo da costituire un organo di controllo piu’ rappresentativo. Occorrerebbe, cioe’, prevedere che tra gli esperti consulenti del Comitato parlamentare di controllo del Centro elettronico del Viminale siano inseriti anche i magistrati ordinari aventi esperienza d’informatica. Occorrerebbe, inoltre, semplificare le procedure d’accesso alla banca dati per l’A.G. , specie per l’Autorita’ che ha comunicato gli atti e le informazioni (GIANNANTONIO).

Resta, in ultima analisi, da ricordare tra le banche dati in tema di criminalita’ informatica l’enorme sistema informatico del casellario giudiziale composto da un centro elettronico del casellario centrale e 5 centri interregionali: Milano, Genova, Firenze, Napoli, Palermo.
Ogni centro e’ dotato di un elaboratore ed e’ collegato attraverso una rete primaria con gli altri elaboratori e con una rete secondaria ai terminali del casellario di ciascuna Procura.
L’automazione degli uffici centrali e locali del casellario giudiziale permette il rilascio dei certificati in tempo reale ai privati (che sono in grado, cosi’, di far valere i propri diritti e di conoscere i precedenti di coloro con i quali hanno rapporti d’affari), all’Autorita’ Giudiziaria (che, mediante la conoscenza immediata e precisa dei precedenti giudiziari dell’imputato, puo’ determinare la misura piu’ equa della pena in relazione alla recidiva e adottare le misure di sicurezza piu’ efficaci in relazione alla pericolosita’), alla Pubblica Amministrazione (per lo svolgimento dei numerosi compiti istituzionali quali la formazione periodica delle liste elettorali, il rilascio delle patenti di guida e dei passaporti, la costituzione delle liste della leva militare).

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