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Videosorveglianza, ecco il piu’ recente decalogo dei Garanti europei

7 Marzo 2004 Commenta

Un decalogo sulle cautele ed i principi da osservare in materia di videosorveglianza e’ contenuto nel parere approvato dal gruppo di lavoro che riunisce le autorita’ di protezione dati dell’Ue, redatto sulla base del documento predisposto dal segretario generale dell’Autorita’ italiana Giovanni Buttarelli.
I Garanti hanno tenuto conto delle indicazioni giunte attraverso la consultazione pubblica conclusasi il 31 maggio 2003, alla quale hanno contribuito numerosi soggetti (aziende, studi legali) ed anche singoli cittadini.
Il documento affronta innanzitutto alcuni aspetti essenziali, quali l’esigenza di armonizzare il quadro normativo sulla base della direttiva europea per la protezione dei dati, ma anche di altri strumenti sovranazionali (Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, Convenzione n. 108/1981 del Consiglio d’Europa sulla protezione dei dati); la necessita’, per chi installa telecamere, di accertare in via preliminare se le immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza comportino il trattamento di dati personali, ossia se si riferiscano a soggetti identificabili (spesso, infatti, le immagini acquisite con le telecamere sono associate ad altri dati come impronte digitali, registrazioni sonore); l’obbligo di far riferimento alle regole elaborate dai Garanti, che si applicano anche ai trattamenti che non sono soggetti espressamente alle disposizioni della direttiva europea (ad esempio trattamenti effettuati per scopi di sicurezza pubblica o per il perseguimento di reati, oppure trattamenti effettuati da una persona fisica per scopi esclusivamente privati o familiari).


La videosorveglianza rimane un tema di grande rilievo e interesse per l’ opinione pubblica. Difatti le videocamere ormai sono molto diffuse nelle nostre citta’ e gli utilizzi piu’ comuni dei sistemi di videosorveglianza possono essere classificati in: sistemi di rilevazione e controllo dei flussi di traffico; sistemi di rilevazione delle infrazioni al codice della strada; sistemi di vigilanza nel pubblico trasporto; sistemi di controllo dei perimetri e degli spazi di stabilimenti ed edifici pubblici da sottoporre a particolare tutela; aree a grande presenza di pubblico quali le stazioni, le aree aeroportuali e portuali, i grandi magazzini e centri commerciali, centri direzionali; filiali bancarie, sportelli automatici, farmacie e rivendite di merci di valore; stazioni di rifornimento; parcheggi e aree pubbliche ove si sono riscontrati frequenti episodi malavitosi.

Considerato che la normativa sulla privacy ha sempre considerato dato personale qualsiasi informazione che permette l’ identificazione della persona compresi i suoni e le immagini e’ ovvio che anche una semplice installazione di videocamera, o una registrazione sonora per esempio, deve essere conforme alle disposizioni sulla privacy: in particolare bisogna stabilire a quale tipo di funzione o per quale finalita’ viene realizzata; garantire la sicurezza e la conservazione delle immagini e delle riproduzioni; prevedere l’ uso appropriato rispetto alla finalita’; curare l’ informazione agli interessati.


Questa e’ la posizione del Garante italiano resa nota, non solo, in diverse decisioni e pareri ma anche in una sorta di decalogo elaborato il 29 novembre 2000 che raccoglie le regole da rispettare per non violare la privacy, in caso di attivita’ di videosorveglianza.
In particolare il Garante ritiene che sia necessario determinare esattamente le finalita’ perseguite attraverso la videosorveglianza e verificarne la liceita’ in base alle norme vigenti; il trattamento dei dati deve avvenire secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi; qualora sia richiesta la notifica e’ necessario indicare fra le modalita’ di trattamento anche la raccolta di informazioni mediante apparecchiature di videosorveglianza; nell’ambito delle informazioni e’ necessario fornire alle persone che possono essere riprese indicazioni chiare, anche se sintetiche, che avvertano della presenza di impianti di videosorveglianza; occorre rispettare scrupolosamente il divieto di controllo a distanza dei lavoratori e le precise garanzie previste al riguardo (art. 4 legge 300/1970); occorre rispettare i principi di pertinenza e di non eccedenza, raccogliendo solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalita’ perseguite; occorre determinare con precisione il periodo di eventuale conservazione delle immagini, prima della loro cancellazione, e prevedere la loro conservazione solo in relazione a illeciti che si siano verificati o a indagini delle autorita’ giudiziarie o di polizia; occorre designare per iscritto i soggetti – responsabili e incaricati del trattamento dei dati; i dati raccolti per determinati fini (ad esempio, ragioni di sicurezza, tutela del patrimonio) non possono essere utilizzati per finalita’ diverse o ulteriori, salvo alcune eccezioni (finalita’ di polizia e giustizia); i particolari impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato devono essere conformi anche alle disposizioni contenute nel D.P.R. 250/1999.

Come si puo’ rilevare, quindi, il Garante ha prescritto con questo decalogo per gli impianti di videosorveglianza il rispetto di tutte le cautele previste dalla normativa sulla privacy con qualche garanzia in piu’. E lo stesso Codice per la protezione dei dati personali in considerazione della complessita’ della materia all’art. 134 ha previsto la sottoscrizione di un codice deontologico e di buona condotta riproducendo l’art. 20, comma 2, lett. g) del d. lgs. n. 467/2001.
I Garanti europei in analogia a quanto stabilito dal Garante italiano (e questa e’ sicuramente una grande soddisfazione per il nostro paese) hanno fissato una serie di principi (una sorta di decalogo anche in questo caso) da rispettare in tema di videosorveglianza.
In particolare e’ necessario:





  1. Stabilire la liceita’ del ricorso alla videosorveglianza, facendo riferimento alle norme di diritto interno applicabili, anche per quanto riguarda quelle relative al diritto all’immagine ed alla tutela del domicilio.


  2. Garantire che le finalita’ della videosorveglianza siano specifiche e lecite, in particolare evitando utilizzazioni ulteriori delle immagini rilevate e indicando le finalita’ della videosorveglianza in un documento che fornisca anche chiarimenti ulteriori sulla privacy policy seguita dal titolare.


  3. Assicurarsi della legittimita’ del trattamento, verificando il rispetto di almeno uno dei criteri di legittimita’ previsti dall’articolo 7 della Direttiva europea. Per quanto riguarda, in particolare, i soggetti pubblici, e’ opportuno ricordare che i trattamenti effettuati mediante telecamere devono essere previsti da norme di legge.


  4. Verificare che il ricorso alla videosorveglianza sia proporzionato, ossia che gli scopi perseguiti siano tali da giustificare realmente l’impiego di dispositivi del genere, e sempre a condizione che altre forme di tutela o altri dispositivi di sicurezza si dimostrino chiaramente inadeguati o non siano applicabili al caso specifico. (Per quanto riguarda l’Italia, ricordiamo che il Codice in materia di protezione dei dati personali prevede, all’articolo 3, l’obbligo di rispettare il principio di necessita’ nel trattamento dei dati personali, ossia di ridurre al minimo l’utilizzazione di dati personali o identificativi).


  5. Verificare che l’attivita’ di videosorveglianza sia effettuata in modo proporzionato: in questo caso si tratta di minimizzare l’impiego di dati personali, anche attraverso opportuni accorgimenti tecnici (angolo di ripresa delle immagini, periodo di conservazione in ogni molto breve, rischi legati all’eventuale associazione con altri dati che facilitino l’identificazione delle persone). 


  6. Informare adeguatamente gli interessati, utilizzando indicazioni ben visibili e posizionate in modo corretto.

Puo’ trattarsi di informative sintetiche, secondo un approccio “stratificato” per cui l’interessato potra’ ottenere informazioni piu’ dettagliate rivolgendosi direttamente al titolare; tuttavia, l’informativa deve essere efficace. Pertanto, e’ necessario specificare sempre le finalita’ dell’uso di telecamere, e indicare chi sia il titolare del trattamento.
7. Garantire agli interessati l’esercizio dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione ecc., e in particolare il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi e prevalenti.
8. Rispettare eventuali ulteriori requisiti, come ad esempio l’obbligo di notificare il trattamento effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza e di adottare idonee misure di sicurezza, preoccupandosi anche di formare in modo adeguato il personale impegnato in tale attivita’.
9. Adottare precauzioni ulteriori in rapporto a specifiche attivita’ di videosorveglianza: ad esempio, se le immagini permettono la raccolta di dati sensibili, oppure se sono previste interconnessioni fra piu’ sistemi di videosorveglianza, oppure se si intendono associare le immagini rilevate con dati di tipo biometrico (impronte digitali, ad esempio) o si prevede di utilizzare sistemi per il riconoscimento automatico della voce o del viso di una persona.


In tutti questi ambiti si dovra’ compiere una valutazione caso per caso, alla luce dei principi sopra ricordati.

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