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Videosorveglianza: Le Indicazioni Dei Garanti Dell’Unione Europea

8 Marzo 2004 Commenta

ROMA. Lo scorso 11 febbraio il Gruppo di lavoro che riunisce le autorita’ diprotezione dati dell’Ue ha approvato il parere 4/2004 redatto sulla base deldocumento predisposto dal segretario generale dell’Autorita’ italianaGiovanni Buttarelli.Il Parere contiene un “decalogo” sulle cautele ed i principi da osservare inmateria di videosorveglianza. I Garanti hanno tenuto conto delle indicazionigiunte attraverso la consultazione pubblica conclusasi il 31 maggio 2003,alla quale hanno contribuito numerosi soggetti (aziende, studi legali) edanche singoli cittadini.Il documento affronta innanzitutto alcuni aspetti essenziali, qualil’esigenza di armonizzare il quadro normativo sulla base della direttivaeuropea per la protezione dei dati, ma anche di altri strumentisovranazionali (Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, Convenzione n.108/1981 del Consiglio d’Europa sulla protezione dei dati); la necessita’,per chi installa telecamere, di accertare in via preliminare se le immaginirilevate con i sistemi di videosorveglianza comportino il trattamento didati personali, ossia se si riferiscano a soggetti identificabili (spesso,infatti, le immagini acquisite con le telecamere sono associate ad altridati come impronte digitali, registrazioni sonore); l’obbligo di farriferimento alle regole elaborate dai Garanti, che si applicano anche aitrattamenti che non sono soggetti espressamente alle disposizioni delladirettiva europea (ad esempio trattamenti effettuati per scopi di sicurezzapubblica o per il perseguimento di reati, oppure trattamenti effettuati dauna persona fisica per scopi esclusivamente privati o familiari).La videosorveglianza rimane un tema di grande rilievo e interesse per l’opinione pubblica. Difatti le videocamere ormai sono molto diffuse nellenostre citta’ e gli utilizzi piu’ comuni dei sistemi di videosorveglianzapossono essere classificati in: sistemi di rilevazione e controllo deiflussi di traffico; sistemi di rilevazione delle infrazioni al codice dellastrada; sistemi di vigilanza nel pubblico trasporto; sistemi di controllodei perimetri e degli spazi di stabilimenti ed edifici pubblici dasottoporre a particolare tutela; aree a grande presenza di pubblico quali lestazioni, le aree aeroportuali e portuali, i grandi magazzini e centricommerciali, centri direzionali; filiali bancarie, sportelli automatici,farmacie e rivendite di merci di valore; stazioni di rifornimento; parcheggie aree pubbliche ove si sono riscontrati frequenti episodi malavitosi.Considerato che la normativa sulla privacy ha sempre considerato datopersonale qualsiasi informazione che permette l’ identificazione dellapersona compresi i suoni e le immagini e’ ovvio che anche una sempliceinstallazione di videocamera, o una registrazione sonora per esempio, deveessere conforme alle disposizioni sulla privacy: in particolare bisognastabilire a quale tipo di funzione o per quale finalita’ viene realizzata;garantire la sicurezza e la conservazione delle immagini e delleriproduzioni; prevedere l’ uso appropriato rispetto alla finalita’; curarel’ informazione agli interessati. Questa e’ la posizione del Garanteitaliano resa nota, non solo, in diverse decisioni e pareri ma anche in unasorta di decalogo elaborato il 29 novembre 2000 che raccoglie le regole darispettare per non violare la privacy, in caso di attivita’ divideosorveglianza.I Garanti europei in analogia a quanto stabilito dal Garante italiano (equesta e’ sicuramente una grande soddisfazione per il nostro paese) hannofissato anch’essi una serie di principi (una sorta di decalogo anche inquesto caso) da rispettare in tema di videosorveglianza.

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