INTERNET: RODOTA’, BISOGNA TUTELARE PRIVACY NAVIGATORI
(ANSA) – ROMA, 6 APR – Tutela delle informazioni personali e ruolo dei provider sono stati i due argomenti sui quali si e’ incentrata l’audizione informale del Garante della Privacy Stefano Rodota’ ascoltato oggi in commissione cultura della Camera nel corso dell’esame del ddl di conversione del Decreto Urbani. Secondo il presidente dell’autorita’ garante della privacy, i commi 4,5,6 dell’art.1 del decreto Urbani (che prevedono una serie di adempimenti a carico dei ‘provider-sceriffi’ e l’obbligo di informazione verso il Dipartimento di sicurezza del ministero degli Interni) hanno degli aspetti di ”incompatibilita’ con norme previste dalla legge sulla privacy”, se non addirittura con il diritto costituzionale alla liberta’ e alla segretezza delle comunicazioni sancito dall’art. 15 della Costituzione. Al centro del dibattito torna ancora la funzione dei provider (gli operatori che oltre alla connessione offrono servizi ai navigatori su internet) ai quali il decreto Urbani ha demandato un ruolo di controllo di attivita’ illecite via web. ”Siamo di fronte a soggetti privati – ha rilevato il Garante – i quali, per la disciplina del trattamento dei dati personali, non possono utilizzare ne’ tanto meno diffondere informazioni sui propri clienti se non previa autorizzazione degli stessi. Ancora piu’ illegittima sarebbe, sempre secondo le norme per la privacy, un’ acquisizione diretta di dati”. Rodota’ ha poi sottolineato il problema del controllo delle attivita’ degli internauti che i provider sarebbero chiamati a svolgere. Senza sconfinare nel problema del controllo di attivita’ sanzionate dal decreto (il downloading di file), che il Garante ha preferito non esaminare, gia’ la semplice rilevazione delle attivita’ in rete dei singoli utenti ”implica – osserva Rodota’ – una serie di conoscenze e di informazioni sul singolo sulla base delle quali puo’ essere tracciato un profilo rilevante della personalita’ di ciascuno. Questo profilo e’ pero’ tutelato dal diritto costituzionale alla liberta’ e alla segretezza della comunicazione previsto dall’art.15 della costituzione”. (ANSA).
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